domenica 16 febbraio 2014

quello che lo Stato conserva e cosa cede di altre competenze delegate



SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

QUELLO CHE LO STATO CONSERVA E COSA CEDE DI ALTRE COMPETENZE DELEGATE


prosegue la esposizione di punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale. Questo specifico punto di programma alternativo di governo all'attuale, viene qui ora  suddiviso, per funzionalità di lettura dei singoli post che lo contengono, nei  sottocapitoli che lo compongono nel suo intero.
Quanto segue rappresenta pertanto il primo SUB-Capitolo su questa medesima questione.
 * * *
SUB- 1 - TRA DI ESSI, SEMBRANO APPARIRE TALI DA DOVERSI  PREFISSARE
Contemporaneamente alla attivazione del Decentramento:


-       Cessa di esistere il Ministero della Funzione Pubblica, con competenza universale nazionale, essendo risultato infatti competente sino ad ora su qualsiasi pubblico impiego nell’intero territorio italiano. In ossequio alla norma ovvia di comportamento per la quale, chi paga con risorse proprie, decide anche contrattualmente ed a livello normativo su quel che spende.

L’unitarietà di fascia contrattuale farà capo, per le Autonomia, alla propria Associazione nazionale di riferimento; gestione e normative, e controlli sul proprio personale, faranno capo ad ogni Autonomia che lo ha in carico e ne paga con dirette sue risorse  i corrispettivi di retribuzione.

Pertanto ogni Regione, ed ogni Comune, ed ogni Provincia, si occuperà, in piena responsabilità ed autonomia, del proprio personale complessivo. Competendo ora a ciascuno di essi di come utilizzarlo e di possedere proprie risorse dirette per retribuirlo.
Con un unico passaggio che mantenga collegata ed omogenea la spesa relativa tendenziale: Stato centrale ed Autonomie individuano collegialmente un costo standard uniforme nazionale di comune riferimento. Formato da costi-benefici del rispettivo Personale.

Quanto allo Stato per parte propria, in riferimento ad ogni Autonomia, nel caso si venga a trovare in presenza di significativi scostamenti tra Standard e costi effettivi locali sopra il rispettivo personale, può sospendere la propria contribuzione perequativa anche in altri settori di spesa di quella medesima Autonomia. O detrarre, da altri settori di intervento della Autonomia, ed oggetto di perequazione statale finanziaria od incentivo, l’eccesso di spesa/personale constatata emersa.


-       Le singole Autonomie, così come del resto anche lo Stato, saranno tenute a dotarsi di una duplice Pianta di Organico dei propri Dipendenti; e sino alla loro totale sovrapposizione.

Intendendosi che una, di Pianta, rappresenti l’esistente; l’altra, in sovrapposizione tendenziale alla prima, configuri la rispettiva organizzazione ottimale che lo Stato stesso, e l’Autonomia a propria esclusiva discrezione entro le sue competenze, voglia realizzare.
Tendendo in tale modo, pur entro una fase transitoria di stabilizzazione condizionata dall’esistente, all’assetto di Organico proprio definitivo in numero, retribuzioni e competenze anche diverse ritenute necessarie e compatibili per le rispettive funzioni a regime.


- Le Autonomie, come lo Stato, utilizzeranno obbligatoriamente INTERNET per pubblicizzare in analitico la composizione dei propri Organici ed i costi unitari relativi. Pubblicizzarvi bilanci consuntivi e preventivi; e reiterarvi a quel livello virtuale anche l’Albo di pubblicazione di deliberazioni ed atti già oggi previsti sottomessi a questo adempimento.

- La legge stessa di attuazione del decentramento solidale, in base al riferimento costituzionale preposto,  IMPONE anche alle Autonomie, allo stesso modo già per lo Stato, il proprio PAREGGIO ANNUALE EFFETTIVO  DI BILANCIO. Con obbligo di evidenziare nel successivo bilancio preventivo come  è stato già effettivamente riassorbito ogni eventuale sbilancio intervenuto nell’esercizio precedente.

La Corte dei Conti riceve pertanto, annualmente, così come il Ministero dell’Economia, anche bilanci consuntivi e preventivi delle singole Autonomie. Senza tuttavia possedere, sopra quegli altrui Atti indipendenti di Bilancio, alcuna competenza diversa dalla constatazione del rispettato dovere di pareggio.

Al fine di agevolare e rendere oggettiva e terza quella verifica peraltro decisiva di vincolo di pareggio, lo Stato e le sue Autonomie concorderanno, entro il primo anno di legislatura  eventuale:

                   la Riforma dei criteri e delle Poste dei Bilanci pubblici.

Per sottometterli alla condizione uniforme nazionale della comparabilità, chiarezza e trasparenza di poste nella totalità delle stessa.

In caso di evidenza di mancato ripiano autonomo di sbilanci intervenuti, lo Stato ha facoltà di sospendere ogni proprio intervento perequativo a quella singola Autonomia; la cui capacità di spesa intanto si riduce, automaticamente, di UN TERZO della propria capacità di spesa complessiva messa in preventivo.

Nel caso in cui entro i successivi sei mesi dalla messa in mora quella Autonomia non documenti il suo intervenuto rientro nel proprio effettivo pareggio di bilancio, il Governo - per legge - ed entro l’anno, PRENDE ATTO della intervenuta decadenza degli interi Organi elettivi. Riconvocandone i comizi elettorali al livello ed all’area risultata interessata.

Contemporaneamente, in presenza di intervenuta decadenza degli Organi elettivi di singole Autonomie territoriali, il Governo NOMINA un componente la Corte dei Conti quale Commissario ad Acta (in un componente appositamente estratto dalla Corte dei Conti) di quella stessa Autonomia. Con compito di adottare Bilancio stralcio intra annuale commissariale  di  recuperato pareggio di esercizio; e di attendere la consultazione elettorale già indetta per il passaggio di consegne.


-       Le Autonomie vengono inibite, all’interno della Legge quadro relativa alle competenze, dal poter gestire  propri Servizi pubblici in società di capitali miste pubblico/private.

Da una tale coopresenza si evidenzia infatti emergere una contraddizione sostanziale
Non si vede comprensibile ragione per cui l’AUTONOMIA - postasi per sua scelta in questa contingenza già di sottomettere alle intenzioni ed del privato, in quanto fatto socio con i diritti e gli obiettivi propri del privato - quel proprio Servizio - non Privatizzi semplicemente il Servizio stesso.
Riservando piuttosto in tal caso, per sé, un ruolo di Autorità garante sopra il Servizio ora interamente privatizzato. Essendone venuta meno, già in via di principio, e per sua stessa scelta, la possibile motivazione di indispensabile scelta pubblica di gestione.


L’Autonomia, nei casi in cui risulti già presente in società miste di Servizi, pertanto, per Legge statale ricompresa anche essa entro i criteri costituzionali di delega ai fini della certezza sulle competenze:

- entro un anno dovrà avere avviato i piani di dismissioni dalla totalità delle proprie partecipate in Servizi; congelando nello stesso tempo qualsiasi apporto finanziario di denaro pubblico a tali società miste.

- entro due anni, dovrà esserne anche uscita da tali proprie partecipazioni miste; ma solo tramite vendita. Collocando pertanto le proprie quote alle migliori condizioni entro la PRIVATIZZAZIONE TOTALE dello stesso Servizio. Non essendo previsto nella facoltà della medesima Autonomia di ricomprarsi un controllo totale. Dal momento che non serve. Avendovi essa già infatti rinunciato in precedenza.
Quanto ad ogni entrata che ne derivi alla singola Autonomia da quelle proprie dismisioni eventuali, esse entreranno a far parte delle Entrate di Bilancio di quella medesima Autonomia; prevedendosi però al riguardo un vincolo di destinazione, di quei medesimi importi di entrata da dismissione:
IN VIA PRIORITARIA ED OBBLIGATORIA:
- al ripiano di qualsivoglia fuoriuscita dal pareggio proprio di Bilancio prodottasi, o già preesistente se del caso, nei conti di quella Autonomia;  
 altrimenti:
- Esclusivamente a destinazione per INVESTIMENTI PROPRI  da parte  della stessa Autonomia;

Mantenendo tuttavia per sé l’Autonomia, ove si tratti di dismissione di Servizi di distribuzione, i diritti pubblici sulla rete principale adduttrice. La qual cosa consente di realizzare l’obiettivo della concorrenza plurale verso il gestore. Tramite privatizzazione che coinvolga almeno due soggetti tra loro concorrenti, entrambi del tutto autonomi e non interferenti tra di essi come azionariato. Condizione la quale inoltre consente, nel caso l’Autonomia ravvisi una sua successiva esigenza strategica di rientrare nel Servizio stesso, di attivarsi come ulteriore plurimo gestore a parità di condizione con tutti gli altri.

La legge generale di salvaguardia statale valida come tale sopra tutto il territorio nazionale DISPORRA’ inoltre che i rispettivi Gestori, siano pubblici o privati indifferentemente, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, adempiano all’obbligo contrattuale di ricondurre le perdite di carico di rete di Acquedotti al 7 per cento; di dotare tutte le reti Fognarie di terminali depurati; e la Raccolta rifiuti di temovalorizzatori a norma d'assenza di emissioni e idonei allo smaltimento con produzione energetica pulita. Pena decadenza delle concessioni stesse, per azione delle Autonomie Regionali o dello Stato in sostituzione.

L’Autonomia conserverà per sé anche la facoltà del controllo igienico sanitario e normativo contrattuale sui gestori. E gli introiti relativi all’eventuale concessione d’uso di ADDUTTRICI  ai gestori.

- Inoltre. entro il quinquennio di attuazione, Gestori e Concessionaria pubblica congiuntamente, dovranno aver predisposto il Piano Territoriale di recupero dell’acqua depurata e destinata agli USI non POTABILI. Con relative Reti autonome di ridistribuzione.
Questo nella consapevolezza che entro un decennio, L’ACQUA NATURALE POTABILE ITALIANA è prevedibile che si renderà necessario destinarla soprattutto ad uso umano potabile.

In tale ottica, l’anticipazione dei Piani di Riutilizzo dell’Acqua sarà incoraggiata dallo Stato con l’introduzione di idonei incentivi fiscali a chi si doti anche AUTONOMAMENTE, privato o azienda, di strumenti idonei al recupero e riutilizzo non potabile di acque reflue o piovane cadenti entro i propri confini.


Dall’obbligo di dismissioni fanno eccezione le Partecipazioni accese o detenute da Società Finanziarie Regionali. In quanto nate proprio con simili finalità di sostegno all’economia territoriale anche con partecipazioni miste dirette; ma regolate già  entro il proprio stesso Capitale Sociale delle Finanziarie.



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