venerdì 21 febbraio 2014

quello che lo Stato conserva e cosa cede - Sub 2: I beni immobili delle Autonomie


SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

QUELLO CHE LO STATO CONSERVA E COSA CEDE DI ALTRE COMPETENZE DELEGATE
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Sub. 2 
Prosegue la esposizione di sottocapitoli delmedesimo punto di programma sopra richiamato. E che in questo post indicato come SUB. 2 tratta di:
I Beni Immobiliari Abitativi delle  AUTONOMIE

Configura essa di certo un’Area di competenza del tutto  propria delle Autonomie locali nazionali ed a ogni loro livello. Al riguardo il Programma di Riforma non intende in alcun modo sovrapporvi competenze di altri.
Tuttavia insistenti e recenti fatti di informazione nazionale hanno portato a dover temere che all’interno del Patrimonio pubblico possa essersi venuta formando una sorta di vasta mano morta” immobiliare. 
Intendendosi con questo termine Patrimoni immobiliari pubblici rilevanti che tuttavia appaiono aver cessato di produrre Servizi o Ricchezza messa in circolo a beneficio di tutti; per ridursi a <una mano morta> ad esclusivo beneficio e rendita parassita di pochissimi. 
Il Programma di Riforme non intende affatto generalizzare. Tanto più verso proprie  Autonomie che in larghissima loro parte, come prevedibile, si confermeranno anche in questo consapevoli ed oculate. Né intende interferire con l’uso o destinazione che le Autonomie italiane vorranno farne in modo del tutto indipendente dei propri beni immobiliari.


Lo Stato Riformato tuttavia, poiché ora concorre anche in perequazione solidale alle sue Autonomie dove risulti loro necessario, intende al riguardo adottare una normativa <<cornice >> di riferimento nazionale uniforme e condivisa per tutta la nazione. Sia Stato come Autonomie.

LEGGE CORNICE NAZIONALE  CHE PREVEDE :

- Entro un anno dalla sua entrata in vigore le Autonomie italiane dovranno essersi dotate di una dettagliata rappresentazione di tutte le proprietà immobiliari abitative sia in loro diretto controllo, come di Enti da esse partecipati a maggioranza o comunque controllati.

-   le singole Autonomie per tutte le unità abitative risultate di loro proprietà saranno tenute ad inserirle, pur se con criteri strettamente propri, all’interno di una classificazione  uniforme nazionale.

La quale prevede:

- Abitativa Sociale: prefissandone per esse anche i valori di canone relativo e i requisiti previsti per le condizioni di accesso;

- Abitativa Libera locata a prezzi di mercato (inclusi immobili ad uso commerciale se destinati alla locazione): per questa tipologia d’uso le Autonomie sono tenute ad acquisire perizie di Agenzie Immobiliari - abilitate a livello nazionale - sui valori di mercato delle singole proprie unità abitative destinate alla locazione. Le eventuali locazioni da parte delle Autonomie dovranno pertanto rientrare entro la forbice minima /massima di perizia.

- Abitativa destinata a vendita (inclusi immobili ad uso commerciale se destinati alla dismissione): sottomessa alla stessa procedura di valutazione e conseguente forbice di collocamento di cui sopra.

Come si può constatare lo Stato non intende in alcun modo intromettersi a limitare le sue Autonomie su cosa meglio vogliano fare o anche variare nel tempo sia  nella destinazione come nell’uso dei loro beni immobiliari abitativi.

Lo Stato intende invece escludere che possano chiedere di accedere alla condivisione solidale nazionale di integrazione delle loro Risorse quelle Autonomie che dovessero ritenere di fare un utilizzo del tutto incongruo, o parassita, di beni collettivi immobiliari in loro dotazione.

Pertanto lo Stato, per parte propria, si limiterà ad escludere dal beneficio della compartecipazione perequativa solidale quelle Autonomie che non avranno ottemperato – depositandone telematicamente gli atti propri relativi presso il Ministero dell’Economia - sia alla classificazione periziata, sia all’utilizzo congruo  conseguente per l’edilizia libera abitativa (o commerciale) locata o venduta sul mercato.


Lo Stato adotterà medesimi criteri e procedure per beni immobiliari abitativi posti sotto la sua competenza e responsabilità d’uso.






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