SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale
QUELLO CHE LO STATO CONSERVA E COSA CEDE DI ALTRE COMPETENZE DELEGATE
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Sub. 2
Prosegue la esposizione di sottocapitoli delmedesimo punto di programma sopra richiamato. E che in questo post indicato come SUB. 2 tratta di:
I Beni Immobiliari Abitativi
delle AUTONOMIE
Configura essa di certo un’Area di competenza del
tutto propria delle Autonomie locali
nazionali ed a ogni loro livello. Al riguardo il Programma di Riforma non
intende in alcun modo sovrapporvi competenze di altri.
Tuttavia insistenti e recenti fatti
di informazione nazionale hanno portato a dover temere che all’interno del
Patrimonio pubblico possa essersi venuta formando una sorta di vasta “mano
morta” immobiliare.
Intendendosi con questo termine Patrimoni immobiliari pubblici rilevanti che tuttavia appaiono aver cessato di produrre Servizi o Ricchezza messa in circolo a beneficio di tutti; per ridursi a <una mano morta> ad esclusivo beneficio e rendita parassita di pochissimi.
Il Programma di Riforme non intende affatto generalizzare. Tanto più verso proprie Autonomie che in larghissima loro parte, come
prevedibile, si confermeranno anche in questo consapevoli ed oculate. Né
intende interferire con l’uso o destinazione che le Autonomie italiane vorranno
farne in modo del tutto indipendente dei propri beni immobiliari.
Lo Stato
Riformato tuttavia, poiché ora concorre
anche in perequazione solidale alle sue Autonomie dove risulti loro necessario,
intende
al riguardo adottare una normativa <<cornice >> di riferimento
nazionale uniforme e condivisa per tutta la nazione. Sia Stato come Autonomie.
LEGGE CORNICE NAZIONALE CHE PREVEDE :
- Entro un anno
dalla sua entrata in vigore le Autonomie italiane dovranno essersi
dotate di una dettagliata rappresentazione di tutte le proprietà immobiliari
abitative sia in loro diretto controllo, come di Enti da esse partecipati a
maggioranza o comunque controllati.
- le singole Autonomie per tutte le unità abitative
risultate di loro proprietà saranno tenute ad inserirle, pur se con criteri
strettamente propri, all’interno di una classificazione uniforme nazionale.
La quale prevede:
- Abitativa
Sociale: prefissandone per esse anche i valori di canone
relativo e i requisiti previsti per le condizioni di accesso;
- Abitativa
Libera locata a prezzi di mercato (inclusi immobili ad uso
commerciale se destinati alla locazione): per questa tipologia d’uso le Autonomie sono tenute
ad acquisire perizie di Agenzie Immobiliari - abilitate a livello nazionale -
sui valori di mercato delle singole proprie unità abitative destinate alla
locazione. Le eventuali locazioni da parte delle Autonomie dovranno pertanto
rientrare entro la forbice minima /massima di perizia.
- Abitativa
destinata a vendita (inclusi immobili ad uso commerciale se
destinati alla dismissione): sottomessa alla stessa procedura di
valutazione e conseguente forbice di collocamento di cui sopra.
Come si può constatare lo Stato non intende in alcun
modo intromettersi a limitare le sue Autonomie su cosa meglio vogliano fare o
anche variare nel tempo sia nella
destinazione come nell’uso dei loro beni immobiliari abitativi.
Lo Stato intende
invece escludere che possano
chiedere di accedere alla condivisione solidale nazionale di integrazione delle
loro Risorse quelle Autonomie che dovessero ritenere di fare un utilizzo del
tutto incongruo, o parassita, di beni collettivi immobiliari in loro
dotazione.
Pertanto lo Stato, per parte propria, si limiterà ad escludere dal
beneficio della compartecipazione perequativa solidale quelle Autonomie che non
avranno ottemperato – depositandone
telematicamente gli atti propri relativi presso il Ministero dell’Economia -
sia alla classificazione periziata, sia all’utilizzo congruo conseguente per l’edilizia libera abitativa
(o commerciale) locata o venduta sul mercato.
Lo Stato adotterà medesimi criteri e
procedure per beni immobiliari abitativi
posti sotto la sua competenza e responsabilità d’uso.
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