venerdì 28 febbraio 2014

quello che lo Stato conserva e cosa cede - SUB 4 : Agricoltura e Ambiente

SI PUO' FARE
Punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

quello che lo Stato conserva e coda cede di altre competenze delegate
SUB 4 : Agricoltura e Ambiente
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AGRICOLTURA AMBIENTE

L’Agricoltura, come già la Sanità, viene interamente devoluta alle competenze proprie delle Autonomie Regionali. 

Lo Stato conserverà a propria competenza soltanto le valutazioni e le successive procedure di accoglienza su direttive Comunitarie relative. Decisioni che rimarranno pertanto nazionali. Rappresenterà inoltre unitariamente l’intenzione della nazione nelle diverse sedi comunitarie o internazionali le quali si occuperanno di agricoltura e forestazione e tutela ambientale ed ecologica.
Valendo non solo per l’Agricoltura, ma in tutte le Aree delle competenze riconosciute delegate alle Autonomie, che tra di esse rimane esclusa la capacità indipendente di rappresentanza, di negoziazione o di intese normative con l’Estero anche nell’ambito Comunitario.
Competenze e Rappresentanze pertanto confermate di attribuzione esclusiva statale centrale. In quanto inscindibilmente attinenti all’interesse nazionale sopra tutto il territorio; e all’esercizio unitario della sovranità nazionale. La quale rimane esclusiva Statale.

Lo Stato centrale, per effetto dei poteri trasferiti, passerà alle proprie Autonomie Regionali anche tutte le sue competenze e relative strutture esecutive che saranno risultate ancora detenere a quel momento.

- Contemporaneamente lo Stato centrale manterrà anche in Agricoltura un proprio contenuto Nucleo Operativo e di Monitoraggio. Non solo per adempiere a tutte le sue confermate competenze di relazioni con l’esterno. Ma anche per svolgere l’ordinaria attività di colloquio Stato/Regioni, così come di conoscenza e monitoraggio sopra il settore di attività interamente regionalizzata.

In quanto la Politica agricola nel suo complesso rimane in tutta evidenza un interesse primario nazionale. Dunque da salvaguardare in collaborazione usuale Stato/Regioni.

Per questo suo ruolo residuale, ma di valenza nazionale, lo Stato centrale, mentre devolve altre strutture e personale già in precedenza proprio assieme alle relative competenze, riacquisisce alla gestione diretta  nazionale LA GUARDIA FORESTALE.

La quale viene confermata la forma fisica e professionale della conoscenza, collaborazione, elaborazione e vigilanza, dell’interesse nazionale permanente sopra tutto il territorio italiano e concorrente assieme ai poteri trasferiti alle Autonomie.



QUANTO ALL’ASSETTO  IDROGEOLOGICO complessivo nazionale,

Pur essendo sostanzialmente delegato alle Autonomie, l’Italia nel suo insieme rimane consapevole che si tratti di una tra le più gravi sue emergenze solidali.

Pertanto le Regioni, nell’ambito del trasferimento delle competenze, saranno tenute, entro un anno, a 
dotarsi di un proprio PIANO complessivo di tutti i PUNTI di RISCHIO o INADEGUATEZZA IDROGEOLOGICO emersi entro i loro rispettivi territori.

In raccordo di collaborazione con lo Stato anche per tutti gli aspetti e le dimensioni risultate interregionali per essere efficaci, sarà redatto il conseguente 
PIANO Pluriennale complessivo nazionale di RIASSETTO IDROGEOLOGICO E DI FORESTAZIONE.

Le singole Regioni, così come anche lo Stato, all’interno del proprio segmento di Piano territoriale idrogeologico nazionale saranno tenute a classificarlo in base all’urgenza ed ai rischi risultati incombenti con priorità sugli abitati. Con codici d’urgenza mutuati dal pronto Soccorso. Analogo appunto, nella priorità, al grado rilevato di rischio incombente.

Le Regioni, in intesa con le loro Autonomie interne, e con lo Stato centrale per quanto gli compete di concorso, comporranno in tal modo un loro Piano Regionale di quinquennio nelle priorità  emerse d’intervento.

In presenza di constatazione di rischi incombenti gravi, e non risultati idoneamente salvaguardati, lo Stato centrale può attivare anche la sostituzione nelle competenze d’intervento o prevenzione.

Al riguardo, la PROTEZIONE CIVILE rimane competenza e struttura unitaria nazionale. 
Mentre si regionalizza per tutta la parte che vi concorre essenziale del volontariato.
Quanto ancora allo Stato attiverà all’interno della Protezione Civile, con competenza nazionale ed anche d’eventuale supporto alle relative esigenze delle singole Autonomie Regionali, una SEZIONE IDROGEOLOGICA NAZIONALE.
Questa Sezione - con un suo contenuto organico esclusivamente professionale specialistico, quindi senza organici operativi propri d’alcun tipo - assolverà oltre che da supporto alle programmazioni Stato / Regioni, anche a monitoraggio sulle condizioni d’attuazione e di esecuzione sopra gli interventi di salvaguardia e di messa in sicurezza idrogeologica attivati sia dallo Stato che dalle Autonomie. Il suo parere vincolerà infatti anche la partecipazione economica dello Stato agli interventi delle Autonomie.
Inoltre, con piena indipendenza di operatività al riguardo, avrà capacità anche autonome di svolgere ricerche, valutazioni, segnalazioni, o quanto altro attenga allo stato idrogeologico nazionale e ad eventuali livelli di rischi grave emersi o sopravvenuti.
Per esigenze diverse operative si appoggerà a strutture esistenti delle singole Autonomie Regionali o del Corpo della Guardia Forestale.

La medesima Sezione Idrogeologica, da sola od in integrazione con professionalità idonee universitarie, RILEVERA’ anche le aree nazionali dove il livello di rischio idrogeologico esistente impedisce già al momento un uso edilizio incolume.

La classificazione di rischio di grado alto per la incolumità di persone e beni avrà efficacia di prevalenza automatica ed immediata di ACCOGLIMENTO sia su strumenti urbanistici Nazionali quanto Regionali e Comunali. Senza preventivo bisogno di adesione. 

In quanto, attenendo nella sua sostanza a questioni di Pubblica Sicurezza ed Incolumità delle persone, prescinde per ciò stesso da competenze eventuali o deleghe territoriali. Poiché individua essa stessa uno dei livelli massimi dell’interesse nazionale prevalente: l’incolumità della Popolazione.

Lo Stato, ed in analogo modo le Autonomie, avranno sessanta giorni per dedurre alle classificazioni idrogeologiche di alto rischio abitativo attivate sopra l’intero territorio nazionale. 
La Sezione Idrogeologica Nazionale avrà livello del tutto suo e autonomo di valutarne l’accoglibilità o meno.
In questo modo pervenendo alla classificazione definitiva di “ Pericolo Incombente ”  e vincolante per tutta la nazione.

Le relative valutazioni avranno  previste periodicità di riesame quinquennale.






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