SI PUO' FARE
Punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale
QUELLO CHE LO SATO CONSERVA E COSA CEDE DI ALTRE COMPETENZE DELEGATE
SUB 3 La Sanità
LA SANITA'
Lo Stato centrale, dopo quanto
già fatto circa il relativo Personale -
ora attribuito nel suo insieme integralmente alla competenza dell’Autonomia
decentrata competente sia per selezione, normative, contratti e retribuzioni -
estende tale medesima forma di attribuzione anche alla intera Sanità.
La quale diviene pertanto competenza unica Regionale. Sia di gestione che di competenze e personale.
La quale diviene pertanto competenza unica Regionale. Sia di gestione che di competenze e personale.
La Regione può anche ritenere di esorbitare
dal costo standard nazionale previsto anche per la Sanità. Alla
condizione che risulti in effettivo pareggio il suo Bilancio Regionale
complessivo. E che non chieda allo Stato perequazioni solidali sopra altre sue
competenze.
Senza che in tal caso lo Stato abbia motivo e veste ad eccepire
entro un altrui proprio pareggio di bilancio risultante e autosufficiente nel
suo complesso.
Le Autonomie Regionali saranno anche tenute ad assorbire, entro un proprio piano di triennio, ogni eventuale precedente disavanzo sanitario che risulterà già accumulato da ciascuna di esse sino a quel momento. In caso di transitoria inadempienza lo Stato ne decurterà i corrispettivi propri trasferimenti annuali.
Poiché disavanzi fuori bilancio da parte delle Autonomie Regionali significherebbe violazione dell'obbligo di pareggio previsto in Costituzione anche per i loro autonomi bilanci; e andrebbero così ad aumentare automaticamente, a tale ragione, il Debito Pubblico nazionale,
Le Autonomie Regionali saranno anche tenute ad assorbire, entro un proprio piano di triennio, ogni eventuale precedente disavanzo sanitario che risulterà già accumulato da ciascuna di esse sino a quel momento. In caso di transitoria inadempienza lo Stato ne decurterà i corrispettivi propri trasferimenti annuali.
Poiché disavanzi fuori bilancio da parte delle Autonomie Regionali significherebbe violazione dell'obbligo di pareggio previsto in Costituzione anche per i loro autonomi bilanci; e andrebbero così ad aumentare automaticamente, a tale ragione, il Debito Pubblico nazionale,
IN PRESENZA DI DISAVANZI NEI BILANCI - bilanci loro che le medesime Autonomie saranno tenute a depositare annualmente presso il Ministero dell'Economia come per i loro Consuntivi - il MINISTERO medesimo, chiederebbe la esibizione presso di sé, entro sei mesi, del piano pluriennale Regionale autonomo di ripiano.
NEL CASO DI INADEMPIENZA della Regione interessata, il Ministero, allo scadere dei sei mesi di mora per il previsto adempimento della Regione, decreterebbe lo scioglimento degli Organi Elettivi della Regione interessata indicendovi nuove elezioni;
contestualmente allo scioglimento per tale motivazione eventuale, lo stesso Ministero decreterà anche la nomina di un Commissario ad acta - in un componente la Corte dei Conti - che reggerà i poteri regionali sino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale e che provvederà contemporaneamente a redigere in sostituzione il Piano di Ripiano delle spese regionali risultate fuori bilancio.
Inoltre, in fase di
trasferimento delle competenze:
le
Regioni saranno tenute a dotarsi di un proprio - pur del tutto autonomo per caratteristiche e scelte -
PIANO SANITARIO UNITARIO REGIONALE PUBBLICO & PRIVATO quanto all’offerta di
Servizi Primari ritenuti necessari da vedere assicurati nel loro
complesso sul proprio territorio regionale.
Cosa si intende dire? Di quel che in Servizi e Prestazioni sanitarie si ritiene abbia bisogno
di vedersi in ogni caso assicurato entro la propria Regione, non si potrà
non tener conto che vanno a formare < un unicum > di offerta potenziale
sia Pubblico e Privato entro quella stessa Regione. Tanto più che come nel Pubblico, altrettanto
anche nel Privato convenzionato, vi appare esserci già un unico e comune
pagatore: la Regione.
Una
scelta di programmazione di questo tipo dovrebbe poi di necessità condurre - ma
questo è già autonomia della medesima Regione che gestisce - ad una unificazione pubblico & privato su base regionale anche nell’accesso alle PRENOTAZIONI per l’intera utenza.
Appare infatti del tutto naturale che il medesimo pagatore per entrambi, LA REGIONE, intenda assicurare anche a questo livello un diritto d’accesso quanto più sollecito ed efficace al miglior servizio dell’utente.
Tramite un sistema di prenotazione unitario, pubblico & privato Regionale, opzionato indifferentemente in base soltanto alla saturazione risultata in quel medesimo momento. In questo modo, in base alla richiesta di prestazione presentata, l’utente verrebbe inviato al presidio sanitario territoriale dove risulta poter venire più sollecitamente soddisfatta la richiesta stessa: da pubblico & privato senza distinzione.
* * *
La
INVALIDITA’ e le pensioni pubbliche ad essa connesse.
Nell’attuale assetto tra i livelli dello Stato risulta oggi esistere la anomala situazione per la quale un Livello, e risultato nell’Autonomia Regionale, accerta le condizioni eventuali del diritto; ed un altro Livello, e risultato nello stesso Stato centrale, paga a piè di lista quel che ne discende essere stato accordato, ma da altri a lui diverso.
Un assurdo giuridico e comportamentale.
Che in fondo
non sorprende. Perché anche la Sanità, e non solo essa, come si è visto è
risultata conformata sullo stesso apparentemente incredibile criterio di
separare chi spende da chi fornisce le risorse necessarie a quelle altrui
scelte discrezionali.
In
coerenza con quanto già intervenuto ad altri livelli di decentramento, anche nella Gestione della Invalidità il Programma prevede di procede pertanto ad
un cambiamento strutturale nei rapporti tra Stato e sue Autonomie. Anche sopra la concessione ed i costi del beneficio
dell’Invalidità ai beneficiari.
- Il Decentramento
attribuisce al Livello della Autonomia Regionale la intera competenza relativa
sopra la Invalidità eventuale di corregionali:
-
accertarne le condizioni eventuali al richiedente;
-
assicurarne con proprie risorse dirette l’erogazione
del beneficio corrispettivo così
accordato;
All’interno della nuova competenza regionale interamente acquisita,
poiché non può essere imposto ad alcuno un altrui già precedente esborso di
costo, SCADONO ENTRO DUE ANNI tutte le
attuali concessioni di beneficio già esistenti sull’intero territorio nazionale
per questa ragione.
Con
il che l’Utente eventualmente già
oggi assistito non perde per ciò stesso il sostegno personale che possiede.
Di contro, entro la Franchigia attuale biennale, e prima che il
beneficio posseduto decada, tutta l’intera platea di beneficiati attuali di
Invalidità, in ogni sua forma e livello, si troverà soltanto sottoposta dalla Amministrazione Regionale
di propria appartenenza al RINNOVO della Concessione prevista a base adesso
interamente Regionale.
Ogni Regione
interessata nell’occasione valuterà anche, pertanto ex novo, ed
a tale riguardo, se dalla precedente concessione saranno intervenuti
miglioramenti o peggioramenti eventuali; e se lo stesso richiedente la voglia
al momento reiterare.
Da questo percorso emergerà la
definitiva platea, ora divenuta interamente a competenza unica regionale, dei
Beneficiati: dell’entità del beneficio stesso così riconosciuto; e della
copertura di risorse necessarie.
Quanto infatti alla COPERTURA
DEI RELATIVI COSTI come emersi:
La Regione
interessata finanzierà il 60 % del beneficio da essa stessa oltre che accertato e
così stabilito, adesso anche sostenuto in propria piena autonomia delle
risorse. Previsto con concorso di spesa da parte dello Stato.
Lo Stato centrale infatti vi concorrerà al 40% dell’intero importo regionale così
emerso accordato.
Cosa
conserva sopra la Sanità e salute pubblica per sua propria diretta competenza
lo Stato?
La capacità di prestabilire con propria Legge nazionale quei
Servizi e Prestazioni di base i quali anche
a livello territoriale non possano mancare come presidio uniforme.
Lo Stato conserva infatti la propria competenza a
emanare leggi cornice di riferimento
vincolanti per l’intera Sanità nazionale anche nella sua veste di
competenza adesso interamente Regionale.
In attuazione al criterio di
tutela dell’ Interesse Nazionale primario. Che
chiede, nei suoi presidi decentrati, di perimetrarla comunque in un nucleo
omogeneo di diritti e prestazioni basilari irrinunciabili per tutto il
territorio italiano. Qualunque ne sia la Regione di attuazione.
In altre parole, l’area del presidio garantito a tutti ed in tutta la nazione. Che viene a
coincidere appunto con lo Standard che si deve assicurare al popolo italiano.
Lo Stato inoltre conserva, a livello di Regione, un
contenuto Presidio sanitario di struttura propria. Capace di monitore
l’andamento e l’equità efficace della Sanità decentrata; di attivare e
coordinare eventuali politiche straordinarie sulla salute o di prevenzione a
impulso diretto anche statale sopra l’intero territorio nazionale. Sia in
collaborazione come, nel caso ricorresse, in sostituzione.
Inoltre mantiene
la facoltà, in presenza di proprie politiche sanitarie straordinarie
d’interesse nazionale, o verso pandemie o profilassi e prevenzioni
generalizzate o nelle Scuole, di attivare la diretta collaborazione
integrativa della componente Sanitaria di base del Medico di Famiglia. Attribuendogli lo Stato in tal caso compiti e mansioni
accessorie connesse, da solo o in convergenza con le Autonomie; e sostenendone i relativi costi.
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