mercoledì 26 febbraio 2014

quello che lo Stato conserva e cosa cede - SUB 3: LA SANITA'

SI PUO' FARE
Punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

QUELLO CHE LO SATO CONSERVA E COSA CEDE DI ALTRE COMPETENZE DELEGATE

SUB 3 La Sanità

LA SANITA'
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Lo Stato centrale, dopo quanto già fatto circa il relativo Personale  - ora attribuito nel suo insieme integralmente alla competenza dell’Autonomia decentrata competente sia per selezione, normative, contratti e retribuzioni - estende tale medesima forma di attribuzione anche alla intera Sanità.

La quale diviene pertanto competenza unica Regionale. Sia di gestione che di competenze e personale.

La Regione può anche ritenere di esorbitare dal costo standard nazionale previsto anche per la Sanità. Alla condizione che risulti in effettivo pareggio il suo Bilancio Regionale complessivo. E che non chieda allo Stato perequazioni solidali sopra altre sue competenze.
Senza che  in tal caso lo Stato abbia motivo e veste ad eccepire entro un altrui proprio pareggio di bilancio risultante e autosufficiente nel suo complesso.



Le Autonomie Regionali saranno anche tenute ad assorbire, entro un proprio piano di triennio, ogni eventuale precedente disavanzo sanitario che risulterà già accumulato da ciascuna di esse sino a quel momento. In caso di transitoria inadempienza lo Stato ne decurterà i corrispettivi propri trasferimenti annuali.

Poiché disavanzi fuori bilancio da parte delle Autonomie Regionali significherebbe violazione dell'obbligo di pareggio previsto in Costituzione anche per i loro autonomi bilanci; e andrebbero così ad aumentare automaticamente, a tale ragione, il Debito Pubblico nazionale, 
IN PRESENZA DI DISAVANZI NEI BILANCI - bilanci loro che le medesime Autonomie saranno tenute a depositare annualmente presso il Ministero dell'Economia come per i loro Consuntivi - il MINISTERO medesimo, chiederebbe la esibizione presso di sé, entro sei mesi, del piano pluriennale Regionale autonomo di ripiano.
NEL CASO DI INADEMPIENZA della Regione interessata, il Ministero, allo scadere dei sei mesi di mora per il previsto adempimento della Regione, decreterebbe lo scioglimento degli Organi Elettivi della Regione interessata indicendovi nuove elezioni; 
contestualmente allo scioglimento per tale motivazione eventuale, lo stesso Ministero decreterà anche la nomina di un Commissario ad acta - in un componente la Corte dei Conti - che reggerà i poteri regionali sino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale e che provvederà contemporaneamente a redigere in sostituzione il Piano di Ripiano delle spese regionali risultate fuori bilancio.

Inoltre, in fase di trasferimento delle competenze:

le Regioni saranno tenute a dotarsi di un proprio - pur del tutto autonomo per caratteristiche e scelte - PIANO SANITARIO UNITARIO REGIONALE PUBBLICO & PRIVATO quanto all’offerta di Servizi Primari ritenuti necessari da vedere assicurati nel loro complesso sul proprio territorio regionale.

Cosa si intende dire? Di quel che in Servizi e Prestazioni sanitarie si ritiene abbia bisogno di vedersi in ogni caso assicurato entro la propria Regione, non si potrà non tener conto che vanno a formare < un unicum > di offerta potenziale sia Pubblico e Privato entro quella stessa Regione. Tanto più che come nel Pubblico, altrettanto anche nel Privato convenzionato, vi appare esserci già un unico e comune pagatore: la Regione.

Una scelta di programmazione di questo tipo dovrebbe poi di necessità condurre - ma questo è già autonomia della medesima Regione che gestisce - ad una unificazione pubblico & privato su base regionale anche nell’accesso alle PRENOTAZIONI  per l’intera utenza.
Appare infatti del tutto naturale che il medesimo pagatore per entrambi, LA REGIONE, intenda assicurare anche a questo livello un diritto d’accesso quanto più sollecito ed efficace al miglior servizio dell’utente.
Tramite un sistema di prenotazione unitario, pubblico & privato Regionale, opzionato indifferentemente in base soltanto alla saturazione risultata in quel medesimo momento. In questo modo, in base alla richiesta di prestazione presentata, l’utente verrebbe inviato al presidio sanitario territoriale dove risulta poter venire più sollecitamente soddisfatta la richiesta stessa: da pubblico & privato senza distinzione.
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La INVALIDITA’ e le pensioni pubbliche ad essa connesse.

Nell’attuale assetto tra i livelli dello Stato risulta oggi esistere la anomala situazione per la quale un Livello, e risultato nell’Autonomia Regionale, accerta le condizioni eventuali del diritto; ed un altro Livello, e risultato nello stesso Stato centrale, paga a piè di lista quel che ne discende essere stato accordato, ma da altri a lui diverso.

Un assurdo giuridico e comportamentale. Che in fondo non sorprende. Perché anche la Sanità, e non solo essa, come si è visto è risultata conformata sullo stesso apparentemente incredibile criterio di separare chi spende da chi fornisce le risorse necessarie a quelle altrui scelte discrezionali. 

In coerenza con quanto già intervenuto ad altri livelli di decentramento, anche nella Gestione della Invalidità  il Programma prevede di procede pertanto ad un cambiamento strutturale nei rapporti tra Stato e sue Autonomie. Anche sopra la concessione ed i costi del beneficio dell’Invalidità ai beneficiari.

- Il Decentramento attribuisce al Livello della Autonomia Regionale la intera competenza relativa sopra la Invalidità eventuale di corregionali:

-       accertarne le condizioni eventuali al richiedente;
-       assicurarne con proprie risorse dirette l’erogazione del beneficio   corrispettivo così accordato;

All’interno della nuova competenza regionale interamente acquisita, poiché non può essere imposto ad alcuno un altrui già precedente esborso di costo, SCADONO ENTRO DUE ANNI tutte le attuali concessioni di beneficio già esistenti sull’intero territorio nazionale per questa ragione.
Con il che l’Utente eventualmente già oggi assistito non perde per ciò stesso il sostegno personale che possiede.

Di contro, entro la Franchigia attuale biennale, e prima che il beneficio posseduto decada, tutta l’intera platea di beneficiati attuali di Invalidità, in ogni sua forma e livello, si troverà soltanto sottoposta dalla Amministrazione Regionale di propria appartenenza al RINNOVO della Concessione prevista a base adesso interamente Regionale.

Ogni Regione interessata nell’occasione valuterà anche, pertanto ex novo, ed a tale riguardo, se dalla precedente concessione saranno intervenuti miglioramenti o peggioramenti eventuali; e se lo stesso richiedente la voglia al momento reiterare.

Da questo percorso emergerà la definitiva platea, ora divenuta interamente a competenza unica regionale, dei Beneficiati: dell’entità del beneficio stesso così riconosciuto; e della copertura di risorse necessarie.

Quanto infatti alla COPERTURA DEI RELATIVI COSTI come emersi:

La Regione interessata finanzierà il 60 % del beneficio da essa stessa oltre che accertato e così stabilito, adesso anche sostenuto in propria piena autonomia delle risorse. Previsto con concorso di spesa da parte dello Stato.
Lo Stato centrale infatti vi concorrerà al 40% dell’intero importo regionale così emerso accordato.

Cosa conserva sopra la Sanità e salute pubblica per sua propria diretta competenza lo Stato?

La capacità di prestabilire con propria Legge nazionale quei Servizi e Prestazioni di base i quali anche  a livello territoriale non possano mancare come presidio uniforme.

Lo Stato conserva infatti la propria competenza a emanare leggi cornice di riferimento  vincolanti per l’intera Sanità nazionale anche nella sua veste di competenza adesso interamente Regionale.  In attuazione al criterio di tutela dell’ Interesse Nazionale primario. Che chiede, nei suoi presidi decentrati, di perimetrarla comunque in un nucleo omogeneo di diritti e prestazioni basilari irrinunciabili per tutto il territorio italiano. Qualunque ne sia la Regione di attuazione.
In altre parole, l’area del presidio garantito  a tutti ed in tutta la nazione. Che viene a coincidere appunto con lo Standard che si deve assicurare al popolo italiano.

Lo Stato inoltre conserva, a livello di Regione, un contenuto Presidio sanitario di struttura propria. Capace di monitore l’andamento e l’equità efficace della Sanità decentrata; di attivare e coordinare eventuali politiche straordinarie sulla salute o di prevenzione a impulso diretto anche statale sopra l’intero territorio nazionale. Sia in collaborazione come, nel caso ricorresse, in sostituzione.


Inoltre mantiene la facoltà, in presenza di proprie politiche sanitarie straordinarie d’interesse nazionale, o verso pandemie o profilassi e prevenzioni generalizzate o nelle Scuole, di attivare la diretta collaborazione integrativa della componente Sanitaria di base del Medico di Famiglia. Attribuendogli  lo Stato in tal caso compiti e mansioni accessorie connesse, da solo o in convergenza con le Autonomie;  e sostenendone i relativi costi. 





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