venerdì 31 gennaio 2014

sintesi dei punti di Riforma entro la Costituzione vigente


SI PUO' FARE

punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale 

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RIEPILOGO COMPLESIVO PER SINTESI DEI PUNTI OGGETTO DI RIFORMA ENTRO LA COSTITUZIONE VIGENTE:
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Entro l’assetto costituzionale italiano che rimane ancor più Parlamentare, prevede:


Riforma della legge elettorale vigente:

- Sistema elettorale Proporzionale pieno e senza alcun premio di maggioranza; con sbarramento non oltre il 2 %; 
- Ripristino del voto di Preferenza elettorale; e in non meno di due preferenze (Uomo/Donna); 
- Stessa Legge elettorale sia a livello nazionale che delle Autonomie Regionali;

- Divieto di presenza di nomi di persone all’interno dei simboli elettorali di scheda; 
- Introduzione di criteri di ineleggibilità; e di criteri di incompatibilità di carica; 
- Coincidenza con la individuale decadenza in occasione di uscite dal Gruppo parlamentare entro cui si sia stati eletti; con ritorno conseguente al voto nel singolo Collegio elettorale interessato; 

- Estensione del diritto di voto elettorale a sedici anni, tramite abbassamento della attuale età legale maggiorenne; parificazione dell’età elettiva per Camera e Senato; 
- Introduzione del voto Parlamentare a maggioranza qualificata per poter procedere a modifiche nella Legge elettorale nazionale o tramite referendum confermativo;


Punti di Riforma Costituzionale sopra i Poteri Costituzionali:

- Presidenza della Repubblica ricondotta a prevalenza di rappresentanza dell’Unità nazionale e della Costituzione tramite riduzione degli attuali poteri d’intervento operativo interferente sopra altri Poteri costituzionali.

Pertanto:
- cede la capacità precedente sostanzialmente discrezionale di promulgare o meno le Leggi del Parlamento; facoltà residua strettamente circoscritta a motivazioni equiparabili di ravvisato attentato alla Costituzione ed alla unità nazionale;

- cede la discrezionalità nell’attribuire incarico a Presidente del Consiglio dei ministri; può solo designare a tale incarico un Parlamentare e nel Rappresentante della Forza politica uscita vincitrice o risultata con maggioranza relativa elettorale;

- cede la facoltà sostanzialmente discrezionale di sciogliere o meno le Camere; dovendo prendere solo atto di quanto emerge a livello Parlamentare al riguardo; 
- acquisisce la capacità esclusivamente propria di nomina dell’intera composizione della Corte Costituzionale; nomine effettuate in base alla ordinaria scadenza degli stessi.


Presidenza del Consiglio dei Ministri individuata come il Potere Costituzionale Esecutivo sottoposto esclusivamente al Parlamento.

Conseguentemente:
- acquisisce il potere di coordinatore effettivo del suo intero Ministero; del quale stabilisce a suo giudizio anche numero dei ministri, e competenze: 
- acquisisce la facoltà interamente propria di  scelta dei singoli ministri e sottosegretari da proporre al voto del Parlamento e la facoltà autonoma propria anche di  revoca di singoli componenti del suo Ministero; 
- acquisisce la tutela operativa tramite la Fiducia costruttiva; decade infatti solo a voto esplicito parlamentare di sfiducia nei suoi confronti accompagnata da contestuale espressione di maggioranza sostitutiva di governo; 
- conserva la facoltà di proporre al voto del Parlamento provvedimenti legislativi Governativi risultati valutati di Urgenza Nazionale; perdendo tuttavia su di essi la facoltà di proporre voto di fiducia (ma sopra i quali provvedimenti di Urgenza Nazionale il parlamento è vincolato ai 60 giorni per approvare o bocciare, altrimenti allo spirare dei 60 giorni scatta automatico il silenzio consenso di approvazione parlamentare;

- perde la facoltà attuale di porre proprio voto di fiducia anche sopra i disegni di leggi in discussione al Parlamento, o anche su parte di essi; e conseguentemente perde la capacità propria di poterne determinare gli esiti sopra i lavori stessi legislativi; 
- può essere oggetto di voto di censura parlamentare; senza con ciò decaderne se non coincida con la presentazione di una maggioranza parlamentare alternativa al suo governo in carica; 
- acquisisce corsia parlamentare per i provvedimenti d’urgenza o proposte di legge di iniziativa governativa; 
- perde il potere autonomo di designazione al vertice di Enti o società pubbliche di primario interesse nazionale; venendo le stesse Nomine proposte dal governo, sottomesse a valutazione e voto di convalida nominativa Parlamentare;


Parlamento, inteso come Camera e Senato:

- Il Senato diviene Senato Federale della Repubblica, in quanto previsto permanentemente integrato nella sua composizione dagli esiti del voto elettorale nelle singole Regioni; 
- Il Senato diviene competente monocamerale su tutte le questioni regionali e Stato Regione; le due Camere parlamentari conservano un'unica funzione duplicata; la concessione di Fiducia al governo e la mozione di Sfiducia Costruttiva;

- I Senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica perdono efficacia di proprio voto sopra la fiducia e sfiducia costruttiva nei confronti del Governo; per non alterare l’effetto parlamentare del voto diretto elettorale ;


Quanto poi ad entrambe le Camere elettive del Parlamento :

- Divengono uniche capaci della valutazione preventiva sulla costituzionalità di ogni proposta di legge al proprio esame; fatto salvo successivo eventuale vaglio di diritto della sola Corte Costituzionale; 
- Divengono uniche abilitate ad esprimere il presidente del Consiglio al proprio interno e votargli la Fiducia; 
- Divengono uniche a poter far cadere un Governo in carica, ma solo tramite proprio voto parlamentare di sfiducia costruttiva (presentazione  contemporanea anche della nuova maggioranza governativa sostitutiva);
- Acquisiscono il voto di dissenso verso scelte del Governo in carica tramite voto a maggioranza di Censura motivata;

- Acquisiscono il potere proprio del Parere vincolante e preventivo su ogni nomina governativa alla guida di Organismi ed Enti primari nazionali; tramite Audizione pubblica preliminare parlamentare dei proposti dal Governo all’incarico stesso e votazione successiva del Parlamento di ratifica o rigetto vincolanti dei prescelti;

- Acquisiscono la potestà esclusiva di poter Esse solo determinare decadenza dalla Funzione elettiva di propri parlamentari e dalla funzione Governativa pur in presenza di richieste al riguardo anche  provenienti dalla Giurisdizione;

- Acquisiscono la capacità di sollevare conflitto eventuale di competenze od attuativo presso la Corte Costituzionale nei confronti della Giurisdizione. 
- acquisiscono la capacità propria di riproporre sotto forma di Referendum popolare Consultivo legge risultata respinta dalla Corte Costituzionale.


Contemporaneamente:
- perdono ogni ruolo e potere autorizzativo preliminare su indagini di Giustizia sopra propri parlamentari o componenti del Governo; la Giurisdizione svolge pertanto del tutto autonomamente l’intero proprio eventuale corso anche su di essi; 
- vedono delimitato il proprio potere della sfiducia al Governo dalla necessità della contemporanea espressione di maggioranza propria parlamentare alternativa al Governo esistente; 
- perdono potere operativo di Vigilanza sopra la Rai, Vigilanza parlamentare sulla RAI che viene infatti soppressa; insieme vengono anche soppresse le facoltà parlamentari di nomine nel Consiglio di tale Ente; 
- perdono la capacità precedente di poter modificare a propria discrezione il numero e composizione dei Gruppi parlamentari da come usciti dalle elezioni; coincidendo ora a propria decadenza dal Parlamento la fuoriuscita individuale dal Gruppo parlamentare in cui si è stati eletti; col ritorno automatico a voto elettorale suppletivo nel collegio interessato; 
- Perdono la facoltà di propria designazione a componenti del CSM e del Vice presidente dello stesso; 
- Perdono il potere di poter  modificare la legge elettorale a maggioranza semplice; divenendone sempre necessaria la maggioranza qualificata; o referendum confermativo; 
- Perdono la facoltà di poter modificare da sole la Costituzione vigente tramite propria maggioranza qualificata;  divenendo necessario per l’entrata in vigore di modifiche costituzionali sempre il referendum popolare elettorale confermativo; 
- perdono la capacità  propria di designazione di Giudici Costituzionali;
 
La Giurisdizione intesa come Magistratura:

- Acquista la capacità autonoma diretta di eleggere dal proprio interno l’intera composizione del CSM; 
- Acquista la capacità autonoma diretta di eleggere all’interno del CSM il Vice Presidente dello stesso; 
- Acquisisce la capacità autonoma di poter sottoporre a propria eventuale indagine, e se del caso anche sino al Giudizio, qualsiasi componente delle due Camere e del Governo senza doversi subordinare ad alcuna altrui autorizzazione preliminare né di concessione preventiva di atti relativi; 
- Cede il precedente potere di determinare decadenza o arresto di qualsivoglia soggetto parlamentare o membro del Governo; facoltà attribuita alla  determinazione  relativa del solo Parlamento sopra propri membri e membri del Governo quanto a decadenza e arresto; 
- Cede l’attuale possibilità di avere propri appartenenti nel Ruolo Giurisdizionale e contemporaneamente eletti entro il Parlamento; divenendo la condizione di Magistrato in ruolo motivo di ineleggibilità senza contemporanea preliminare dimissione irrevocabile da tale Funzione di Giurisdizione; in quanto Livelli costituzionali entrambi indipendenti e pertanto necessariamente non interferenti;
cede la possibilità di partecipare alle elezioni, in ogni livello territoriale, anche per suoi membri dimessisi, prima che siano trascorsi 3 anni successivi a proprie dimissioni esecutive dalla giurisdizione; e diviene incandidabile prima di 5 anni dalle dimissioni nella stessa area territoriale dove già aveva esercitato sino a quel momento la pubblica funzione giurisdizionale; 
la medesima norma, analoga e simmetrica, si applicherà automaticamente per esplicita prevista estensione anche a tutti i quadri direttivi centrali o periferici di pubbliche funzioni statali o territoriali)

Inoltre viene prevista a modifica costituzionale:

- Introduzione del Referendum consultivo al corpo elettorale;
 con l’unica eccezione delle Alleanze militari nazionali e Normative fiscali e tributarie centrali come delle Autonomie, in quanto materie escluse da Referendum; 
- Introduzione del Referendum consultivo obbligatorio preventivo sopra ogni intesa o Direttiva Comunitaria che innovi o interferisca sulla Costituzione nazionale vigente;
 
- diviene esplicitato in Costituzione che la Facoltà costituzionale di rendere operative modifiche di Leggi o anche modifiche parziali di esse è nel Potere esclusivo del Parlamento; pertanto nessun altro Potere o Ruolo costituzionale può disporne. Viene escluso ogni automatismo anche di prevalenza di ordinamenti extranazionali anche comunitari. 
- In tal senso la stessa Corte Costituzionale, non ha il Potere attivo extraparlamentare della Legislazione nazionale tramite estensione o interpretazione. Medesimo disposto anche per la Giurisdizione. A una legge cassata, in tutto o parte  per giudizio Costituzionale, può solo porre mano il Parlamento; mantenendola cassata o riformandola nel senso del Giudizio se così intenda; o riproponendola  assieme  al Referendum consultivo su di essa.

Viene introdotto in Costituzione il livello di Autonomia Regionale solidale;
e con esso:
- Cornice di riferimento per competenze e poteri delle Autonomie Regionali stesse; introducendo anche, contemporaneamente: criteri di Sussidiarietà  Stato Regioni; criteri di solidarietà; Criteri del diritto da parte dello Stato di poter comunque decretare di operare nell’interesse primario nazionale, e in tale ambito finanche alla sostituzione; 
- Criteri di inserimento automatico di Rappresentanza Regionale entro la composizione del Senato della Repubblica sulla base delle singole elezioni Regionali; con modifica conseguente dello stesso nel nome di Senato Federale della Repubblica; 
- individuazione nel Senato Federale della propria competenza mono Camerale su tutte le questioni parlamentari  attinenti normative e funzioni regionali; 
- Attribuzione al Senato Federale della competenza mono camerale su tutte le controversie e ricorsi ordinari Stato Regioni e viceversa; prevedendo rimanere attribuzioni esclusive della Corte Costituzionale ricorsi eventuali Regioni Stato e viceversa, sopra le attribuzioni costituzionali di Poteri; 
- Vincolo del Pareggio d’Esercizio anche per le Autonomie, contro decadenza dei rispettivi Consigli e convocazione dei rispettivi Comizi elettorali; in simmetria al vincolo medesimo statale.

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Diviene ancor più evidente adesso come l’area di intervento costituzionale risulti  strettamente finalizzata al miglioramento funzionale, ed anche quanto a Stato Autonomiealizzata; o innovativa nella parte Stato centrale Autonomie territoriali.

E meglio evidente adesso perché si indicasse come la Costituzione vigente rimanga prevalentemente invariata e tuttora coerente. Sia in dispositivi come Controlli e Bilanciamento dei Poteri costituzionali  e quanto altro essa già dispone.

In buona sostanza le vere modificazioni sostanziali si riferiscono alla Presidenza della Repubblica.
La quale infatti perde i propri poteri di intervento diretto ed interferente sopra gli altri Poteri costituzionali. Poteri  che la stessa Costituzione vigente peraltro già definisce infatti Indipendenti. Nel momento che i precedenti Poteri interferenti visti attribuiti in precedenza al Presidente della Repubblica, tornano adesso pieni al Parlamento.

Quanto al Presidente il Consiglio dei Ministri, esso acquisisce nei fatti solo migliori capacità di Organizzazione e ed efficacia operativa e del suo Governo. 
Poiché la facoltà propria di scegliersi Ministri e Sottosegretari cessa di vedersi assoggettata al potere della Presidenza della Repubblica. Ma viene sottomessa interamente adesso al potere esclusivo del Parlamento; tramite il proprio voto di Fiducia d’insediamento dell’intero Gabinetto, e tramite la ratifica parlamentare di ogni subentro successivo nel Governo. 
Sul piano dei Poteri propri piuttosto il Presidente del Consiglio perde poteri veri e pesanti: non dispone più del voto di fiducia prima a sua discrezione e così potenzialmente condizionante sopra i lavori legislativi del Parlamento; perde facoltà prima interamente propria di nomina dei responsabile in Enti ed Organismi di rilevanza nazionale ed anche esso a favore del Parlamento che ottiene il potere vincolante di ratificare previa sua Pubblica Audizione.

L’Ordine Giudiziario viene reso effettivamente autonomo ed indipendente entro la sua autogestione nel CSM.
Ricollocandolo sotto l’unica subordinazione vincolante di poter Esso operare solo all’interno della Legislazione nazionale.

Si può così osservare ancora meglio, ora, quale vero Potere Costituzionale ha recuperato ed anche incrementato in modo decisivo proprie effettive autonome competenze dalle ricentrature degli stessi altrui Poteri: IL PARLAMENTO.

Il quale Parlamento si vede  riconosciuta adesso anche in concreto la propria accentuata centralità nell’Assetto Costituzionale dei Poteri. Come peraltro già prevede la Costituzione vigente. E con Esso, risulta ovunque rafforzato il potere di scelta e di controllo reale permanente, anche sopra gli eletti, dell’Elettorato.

Accanto ad esso, l’altro Potere Costituzionale che mostra conseguire un saldo netto positivo dal criterio di Riforma risulta: LA GIURISDIZIONE E PER ESSA LA MAGISTRATURA. A favore della sua ora effettiva Indipendenza.

Quello che Essa cede appare infatti irrilevante, trattandosi di potere interferente su altro Potere Indipendente quale il Parlamento. Ricevendone però in cambio la effettiva propria Autonomia INDIPENDENTE e di Funzione. Insieme a poter indagare ed eventualmente procedere in base alle leggi sopra la intera popolazione italiana senza alcun livello d’eccezione.


Altrettanto trasparente risulterà ora anche il criterio omogeneo e coerente che risulta avere guidato l’intero Progetto di adeguamento Costituzionale: 

rimuovere gli aspetti risultati reiterati di interferenza di Poteri Costituzionali tra di Essi pur già vistivi proclamati tutti Autonomi ed Indipendenti. Rimuovendo in questo modo dalla Costituzione anche un effetto indiretto apparso attualmente avverso alla efficienza, alla responsabilità, ed alla stessa alternanza tendenziale elettorale.

Consentendo di MOTIVARE OGGETTIVAMENTE perché un progetto di Riforme di ampi settori economico sociali della nazione, teso altresì a rianimare coesione e produzione di nuova ricchezza nazionale diffusa quale suo Programma, si debba anche occupare di adeguamenti Costituzionali.

Per la ragione bastante che, se la articolazione fondante ed operativa dello Stato non risulti coerente anche essa all’insieme del progetto nazionale permanente per la efficienza e lo sviluppo coeso, lo stesso Progetto quanto mai vitale, per quanti sforzi pur si faccia in attuazione, si impantanerebbe senza scampo entro l’attuale labirinto delle reciproche competenze e veti tra Poteri Costituzionali oggi postivi negativamente interferenti.
Con risultato di non poter conseguire, se tutto resti come adesso, gli essenziali obiettivi di sviluppo attesi. Né di essere in grado di favorirli anche nel tempo.

Altre autorevoli nazioni del resto risulta l’abbiano già fatto un simile sostanziale percorso di efficienza nell’alternanza entro la Costituzione propria. Con motivazioni loro di Fondo apparse del tutto similari.
Alcune sin dalla prima loro scelta. Come la Germania Federale che prospera coesa entro un Sistema Parlamentare pieno federale proporzionale e tendenzialmente pluripartitico.
Il quale sistema parlamentare convive democraticamente con un Cancellierato di Governo dai propri poteri costituzionali effettivi. Senza sofferenza alcuna emersa all’efficienza né alla democrazia.
 
Altri Paesi risultano invece esservi pervenuti in tempi successivi. Modificando agli stessi obiettivi la loro Costituzione prima vigente.
Come la Francia. La quale ha scelto modello proprio semipresidenziale efficace pur inserito entro il proprio multi partitismo Parlamentare.

Pare ora spettare all’Italia compiere un similare percorso che renda realmente attuabile un Programma di Riforme ampie condivise entro l’efficienza della Democrazia nell’alternanza naturale.
Prima che sia per essa tutta troppo tardi non solo per la ripresa di sviluppo proprio. Ma per la coesione unitaria stessa.


Mutuando una frase trovata pronunciata ai suoi connazionali da un virtuale Presidente americano dopo un gravissimo disastro ambientale e che aveva devastato tanta parte della nazione       perché    


<< Adesso è ora di Ricominciare. >>





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