martedì 21 gennaio 2014

Stato decentrato & Federalismo solidale

SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

STATO DECENTRATO  &  FEDERALISMO SOLIDALE



Un assetto dello Stato solidale decentrato alle sue Autonomie non può venire omesso, anche se all’interno di un Progetto d’intenzioni Riformatrici virtuali. Sia per la sua oggettiva rilevanza. Sia perché molte Funzioni importanti sono state gia attribuite decentrate anche se risultate sinora assai slegate. Di regole e risorse. 

La enorme questione di uno Stato che si rinnova anche nella sua conformazione territoriale di Poteri operativi verrà tuttavia proposta a livello di opzioni. Alle quali nella fase stretta d’attuazione serviranno ulteriori apporti e riscontri di parametri relativi anche economici finanziari.

Soprattutto però s’impone quale condizione necessaria alla riuscita del Progetto che sta alla base della stessa Alleanza tra tutti i produttori di ricchezza nazionale  per il suo sviluppo ulteriore.

Il programma complessivo di Riforme nazionali, appena vistosi insediato da una propria maggioranza in Parlamento, pertanto attiverebbe subito un monitoraggio a quanto coerente risultasse già attivato sul piano del decentramento di risorse e poteri; ed avvierebbe tutto quanto appaia al momento ancora da perfezionarsi.


Con una tempistica serrata, poiché il ruolo a regime pieno anche delle Autonomie incide in modo decisivo alla riuscita positiva dell’intero Progetto di Sviluppo perseguito.


Primi sei mesi, monitoraggio condiviso con le Autonomie; successivi sei mesi, legislazione di completamento eventuale; primo anno successivo, mixato finanziario Stato/Autonomie e di adeguamenti anche normativi delle Autonomie; secondo anno, a regime pieno di risorse e competenze rispettive Stato/Autonomie; ed al quinto anno, una Verifica congiunta, Parlamento Autonomie, sopra l’insieme del quadro d’attuazione. Con eventuali direttive di perfezionamento se discesane opportune.


Il Programma di Riforme prevede inoltre al riguardo:

-  Riforma Fiscale generale nazionale accanto all’attuazione contemporanea della Autonomia Federale Fiscale. Verifica congiunta di Stato Regioni dopo un quinquennio di attuazione del Decentramento entro il Fisco nazionale riformato.

Ed ancora:


Il Programma di Riforme prevede al riguardo:

- di individuare, già nelle Norme Cornice con valore costituzionale, i Settori propri di competenza Stato/Autonomie; ma prevede anche la salvaguardia della possibile dichiarazione di “Interesse nazionale primario in ogni caso in cui lo Stato debba assicurare integrazione o sostituzione per garantire Servizi o Diritti Primari nazionali.

Il Programma di Riforme prevede al riguardo:

- DEBITO NAZIONALE intanto bloccato come sua entità massima a quello del momento: per Legge.
Debito pubblico italiano che l’Alleanza dei produttori di ricchezza nazionale nella condivisione e nel decentramento, sceglie infatti di fermare per Legge a quella grandezza emersa; e poi anche di smantellare progressivamente entro un Piano solidale coerente pluriennale.

- La medesima Legge imporrà anche ad ogni livello decentrato delle Autonomie l’obbligo proprio del PAREGGIO D’ESERCIZIO. Con vincolo di prescrizione anche Costituzionale.


Il Programma di Riforme e sempre al riguardo prevede:

- una parametrazione standard potenziale anche del Debito Pubblico consolidato nazionale in sotto multipli dello stesso, pro quota con le Autonomie Regionali, ed  in proporzione anche alle entrate e beni trasferiti. Così da mantenersi immutata all’attuale la complessiva percezione di piena solvibilità nazionale in base a Risorse e Patrimonio complessivo condiviso.

- il vincolo di inalienabilità dei beni Naturali, Ambientali e Culturali anche dopo trasferimento degli stessi alle Autonomie. Essendone stato previsto trasferimento ad Esse di competenza nelle salvaguardie ed usi. Ma continuando a rappresentare bene Primario di tutta la nazione nel suo insieme su base Costituzionale. Ogni eventuale ipotesi di alienazione a livello Decentrato di tali beni primari non avrà pertanto efficacia. Se non condivisa da apposita legge anche nazionale.

Il Programma prevede:

- l’articolo della Costituzione nazionale che introdurrà alle previsioni sulle Autonomie lo recepirà nella medesima intenzione
Vincolando pertanto ad esordirvi anche nei singoli Statuti delle Autonomie stesse: << ...Entro uno Stato unitario e  solidale, le Autonomie Regionali si riconoscono nei medesimi valori Costituzionali dello Stato unitario: in conseguenza, la propria attività pur riconosciuta autonoma si richiama anche al valore SOLIDALE tra tutte le Autonomie Regionali e lo Stato centrale e verso la intera popolazione nazionale senza distinzioni. Ogni Regione concorrerà pertanto in modo solidale, secondo propria parte, al bene comune dell’intera nazione…. >>


Da tutto quanto precede, UN FEDERALISMO DELLE AUTONOMIE NAZIONALI COERENTE SOLIDALE E CONCORRENTE dovrà infatti poggiare non soltanto sopra pilastri   delle Competenze delegate e delle Risorse relative, per quanto aspetti certamente rilevanti. Quanto in particolar modo qualificarsi anche dalle intenzioni perseguite, come intera nazione, nella sua rinnovata articolazione coesa con le proprie Autonomie.


Dando per acquisiti i punti precedenti, e che in ogni caso come si è già visto lo Stato che decentra indicherebbe già nella Parte con valore Costituzionale del Decentramento,
di basilare rilevanza anche al buon funzionamento proprio delle Autonomie pare risultare introdurre nella organizzazione stessa dell’assetto Federale nazionale:

- l’attribuzione dell’indipendenza piena di risorse proprie ai vari livelli della organizzazione nazionale Stato/Autonomie e delle modalità stesse di prelievo.


Il federalismo solidale pare confermarsi anche da tutto questo che debba pertanto porre necessariamente a proprio fondamento una simile PREMESSA: 

Ad ogni Autonomia una propria Fonte diretta fiscale di entrate proprie;

stimata idonea a interagire con lo sviluppo ed il reddito di quel medesimo territorio nella sua entità presente e ancor più prospettica. Imposta fiscale di ogni Autonomia, anche se delegata nell’incasso alle medesime strutture statali erariali esistenti.


A questo punto, altrettanto emerge che non risulta più di utilità alcuna il “COSTO STANDARD” regionale per stabilire le risorse decentrate dallo Stato rispettivamente attribuite.

Infatti lo Stato centrale non decentra “Importi monetari” alle sue Autonomie, ma alle stesse TRASFERISCE CAPACITA’ FISCALE prima interamente propria; ora posta nella libera determinazione decentrata sul loro prelievo relativo e l’uso.

In conseguenza, ogni Autonomia risulta possedere i propri Cespiti Diretti di entrata.
 In base ad essi DIVIENE ALTRETTANTO IN GRADO essa AUTONOMIA medesima di determinare in piena discrezione se mantenere gli stessi Servizi ed interventi che ora effettua; oppure incrementarli, se di contro così meglio ritenga; o anche ridurli, se ritenga invece di mantenere minore il suo prelievo pur rispetto alla potenzialità di gettito. O di spendere magari semplicemente di meno, razionalizzando, a parità di risultato. Nei fatti, in tal modo, semplicemente Governa. Anche l’Autonomia al proprio livello. Come lo Stato al proprio di livello. Dentro un obiettivo comune condiviso: lo sviluppo coeso complessivo.


Quanto allo STATO - il quale comunque sopperisce pro quota solidale dove le entrate fiscali proprie Autonome pur applicate seriamente non concedano di mantenere servizi equi vitali irrinunciabili entro quel territorio - potrebbe decidere se e quanto integrare in base al COSTO standard che ha predeterminato su base uniforme nazionale  per quella necessaria prestazione.

Altrettanto, di converso, lo Stato non interviene con alcuna integrazione di fiscalità nazionale: perché si è andati ben oltre il costo standard nazionale programmato per quel tale servizio.
Col costo standard rispettato si sarebbe infatti risultati capienti largamente anche a quel livello territoriale decentrato.
In tal caso lo Stato non carica l’intera fiscalità nazionale di quell’altrui discrezionale eccesso di spesa scelta. Pertanto l’Autonomia farà in tal caso da sola a sopperirvi con le sue entrate di competenza corrente.


Tuttavia, prevedendosi di delegare alle Autonomie - e quali loro risorse dirette potenziali - parte di CESPITI Fiscali prima già statali, NEL CONTRIBUENTE potrebbe ingenerarsi l’immotivato quanto dannosissimo timore.

Nel senso di doversi adesso temere che, quanto ha ridotto di prelievo lo Stato centrale, se lo riprenda  però l’Autonomia Federata: NON E’ COSI’


Infatti lo Stato centrale, nello stesso momento in cui attribuirà alle proprie solidali Autonomie Territoriali cespiti fiscali propri o pro quota di essi, vi PREVEDERA’ anche -  appunto per medesima Legge di trasferimento  che :

nei confronti dei redditi individuali  di Lavoro ed Impresa  non sarà possibile superare, pur nell’insieme di Stato / Regioni, l’aliquota massima complessiva  di prelievo stabilita a livello fiscale Statale.  E risultata pari alla aliquota già  prefissata come ribassata dal Progetto di Riforma.

Appare infatti fondamentale avere la certezza da parte del contribuente che lo Stato, Centrale come Decentrato allo stesso modo, non si riprende in modo obliquo quanto appena accordato di UN PRELIEVO RADICALMENTE MINORE A INDIVIDUO  che lavora e a IMPRESA.

Vale a dire che il Decentramento fiscale dovrà obbligatoriamente operare solo all’interno del taglio fiscale già apportato all’avvio del Programma di Riforme.


Tuttavia risulta anche ragionevole pensare che, quanto meno nel primo biennio, sia dallo Stato che dalle Autonomie, mentre l’intera nazione si riprende entro lo Sviluppo pieno e coeso, possano viversi punti di “sofferenza” transitoria tra esigenze varie e Risorse proprie del momento.

A questo possibile temporaneo sfasamento di fabbisogno e gettito  sopperirà comunque anche una fase di GRANDE  SOBRIETA’ di tutta la gestione Pubblica in tutte le sue Forme e Livelli.

Non con tagli ulteriori di Servizi. Che il programma prevede anzi nello stesso tempo di ampliare in progressione all’interno della loro contemporanea qualificazione. Quanto con contenimenti anche drastici dei costi stessi di Gestione.

E tutto quanto assimilabile, ma che non tagli prestazioni reali al contribuente.

La nazione tutta appare infatti consapevole, all’interno di un tale programma di Riforme condivise, che nella Fase iniziale ogni energia e risorsa vada destinata e riservata alla ripresa della produzione coesa di ricchezza complessiva.

E’ questa la scommessa vincente che risulta presiedere all’intero Programma di Riforme condivise.




Quali fonti di risorse attribuire allora come PROPRIE alle Autonomie


Salvo miglior controllo tecnico in fase di attuazione delle relative capienze potenziali, la Fiscalità decentrata prevede di attribuire:

AUTONOMIE COMUNALI:

-    Ricavi di prestazioni e servizi già ora propri, ed il loro gettito che rimane sottoposto ad esclusiva valutazione Comunale:

-   intero ricavo della eventuale Contribuzione Territoriale sugli Edifici; che i Comuni avrebbero facoltà autonoma di attivare, o soprassedere, o esentare, e comunque di stabilirne aliquote relative. Con unico vincolo posto dalla legge di trasferimento: consistente nell’ esenzione permanente di imposizione comunale sopra la prima abitazione (per una superficie massima riconosciuta tale).
L’Aliquota comunale pare idonea ad un congruo gettito potenziale e, come anche la successiva, gettito suscettibile di risentire sia dello sviluppo territoriale proprio che della propensione altrui all’insediamento in base appunto a servizi, costi, e prestazioni assicurate da quel medesimo Comune;

-     intero ricavo della imposta su fabbricazioni edilizie e che intervengano entro il territorio di propria competenza; con facoltà comunale interamente autonoma di fissarne anche entità dei propri oneri di fabbricazioni complessive  a chi costruisca;

-    60 % dei proventi da tassazione sui contratti di affitto immobiliari a qualunque ragione accesi in quel determinato Comune; stabilendone a livello locale anche le rispettive aliquote.
L’imposta riguarda tutti gli immobili affittati che si trovino all’interno di ogni singolo Comune,  indipendentemente dalla domiciliazione della loro proprietà. Sarà equiparato ad affittuario anche chi evidenzia un godimento permanente di un immobile pur non esibendone le proprietà formale. Esclusi comodati gratuiti o similari per gradi di consanguineità con la proprietà reale. 
Viene prevista con trattenuta alla fonte, in quanto l’affittuario sarà tenuto a versarla direttamente alla Tesoreria Comunale l'imposta sul suo canone, e conseguirà in cambio della funzione vicaria assolta un  X per cento di propria detrazione fiscale personale documentando i versamenti fiscali altrui da egli cos' assolti.

-   50%, ripartito in quota con la Regione di appartenenza, dei ricavi per concessioni di sfruttamenti minerari, liquidi e solidi, cadenti nel proprio territorio comunale; e non limitati a tassa fissa forfettaria di concessione stessa, ma integrata la medesima da roialty percentuali prefissate sui volumi effettivi annui prelevati
-        
I gettiti complessivi e potenziali potrebbero consentire alle Autonomie Comunali di gestirsi e pianificare l’entità territoriale dei propri autonomi prelievi stessi.


AUTONOMIE REGIONALI :

-       capacità impositiva autonoma diretta sui redditi individuali di propri residenti, con aliquote comprese da 0  sino al  % massimo accordato di competenza e da determinare in sede di riforma; prelievo che diverrebbe pertanto Aliquota Regionale sui Redditi delle persone;
Essa agirebbe come fiscalità regionale indipendente nella sua determinazione, anche se ne condividerebbe con lo Stato il prelievo dalla stessa fonte di reddito e l’incasso tramite l’unica agenzia Erariale per entrambi.
L’autonomia Regionale concorrerà con il Fisco Statale in un’unica verifica di congruità del reddito relativo dichiarato.

-        capacità impositiva propria autonoma diretta sul reddito d’impresa, e aggiuntiva a quella statale, sino a un  % massimo da determinare in sede di riforma; che diverrebbe Imposta Regionale sui Redditi d’impresa;
Il  sistema fiscale Stato / Regione ne effettuerà comunque la verifica congiunta al termine di biennio operativo delle nuove aliquote ridotte.

-        partecipazione propria diretta al gettito IVA statale territoriale, entro una forbice percentuale attribuita e da determinare;

-         Gettito pro quota con il Comune (50%) sorto da concessioni estrattive e minerarie; concessione fissa più roialty di quantità;

-          Gettito pro quota con il Comune (40 %) sorto da affitti immobiliari;

-          Attribuzione % regionale di partecipazione al ricavo fiscale territoriale sopra i carburanti;

-           Mantenimento di entrate proprie e già di competenza regionale;

Il gettito regionale del momento, ed ancor più quello potenziale prospettico, risulterebbe non solo autonomo per imposizione ed uso; ma strettamente connesso in modo  decisivo allo sviluppo, anche futuro, del proprio territorio regionale;


Fatte le opportune verifiche tecniche che quanto così previsto assicuri entrate idonee alle Autonomie Regionali rispetto alle funzioni trasferite, ogni Regione avrebbe le proprie entrate, avrebbe concreto interesse anche fiscale a coltivare lo sviluppo del proprio territorio, e sceglierebbe il suo livello Regionale di  pressione autonoma fiscale.


Quanto alla Amministrazione centrale statale, si ritirerebbe intanto come segue dai trasferimenti complessivi propri precedenti alle Autonomie:

meno 30% il primo anno;
meno 60% il secondo anno;
meno 80% il terzo anno e inteso a regime fiscale pieno anche delle Autonomie;

Il 20% dei trasferimenti  attuali statali restando quale concorso fisso e permanente dello Stato centrale alla attività delle sue stesse Autonomie.




ORGANI INTERMEDI COMUNI REGIONE

Nelle more dell’entrata in vigore delle normative attuative sul decentramento tra Stato ed Autonomie, decadono da subito, con vincolo di scioglimento entro sei mesi, tutti gli Organi intermedi Comuni Regioni risultati dotati a quel momento di loro completa Autonomia della gestione e di Consigli ed Organi Amministrativi propri.

Il che non vuol dire che decadano necessariamente le rispettive competenze.  Decade la propria autonoma capacità Amministrativa e di rappresentanza.
Di contro, saranno Comuni e Regione nelle loro rispettive autonomie, entro il biennio di riferimento, a stabilire quali di essi propri Organismi intermedi vadano direttamente sciolti anche per competenze.

Per tutti gli altri organismi intermedi comune / Regione non disciolti:

il termine previsto coinciderà con il passaggio automatico delle loro strutture e competenze, entro l’unitarietà gestionale delle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI nel cui ambito cadano le competenze territoriali  stesse.

I servizi confermati, e prima gestiti da Entità autonome, conserverebbero anche sotto la loro unificazione Provinciale i precedenti siti decentrati d’accesso per l’utenza. Alla quale ultima pertanto niente cambia.

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, pertanto, diverrebbe essa l’Ente intermedio Comune/Regione e per tutte le competenze e associazioni intercomunali presenti e future; come per tutte le competenze eventuali sovra comunali che riterrà di decentrarvi la Regione di appartenenza. Ruolo previsto così recepito anche nelle norme costituzionali.

Quanto alle risorse proprie di gestione dell’Amministrazione Provinciale, oltre a quelle che già possegga di proprio gettito diretto, e di quelle che acquisirà nel gestire Servizi assolti anche nelle nuove Funzioni ricevute, perverranno da attribuzione di risorse pianificate e trasferite come tali da Regione e Comuni ricompressivi. Ed in quota parte secondo standard regionali.

Vale a dire che Regioni e Comuni stabiliranno essi autonomamente quanto trasferire di risorse proprie alla Provincia.
Mentre lo Stato vi concorrerà, così come per gli altri livelli di Autonomia territoriale previsti, mantenendo il 20% dei suoi trasferimenti precedenti.


A completamento intervenuto del percorso attuativo di decentramento solidale, le Autonomie con competenze ed anche capacità di gettito proprie, e tutte con gestioni elettive dirette, risulteranno:

REGIONE

COMUNE

Con la Provincia Unico Organo intermedio tra di essi.
Su poteri e risorse conferitole in delega da Comuni e Regione. Con la sua gestione nominata a suffragio elettorale diretto anche per essa come ora.
Gli stessi Comuni che vi hanno delegato una funzione intercomunale a cui vogliano restare strettamente connessi e partecipi anche sulla sua gestione, potrebbero attivare con loro Sindaci od Assessori un proprio relativo Comitato Consultivo di Sorveglianza, ed interno alla stessa Provincia. Privo di indennità sulla Funzione.



Ed  è a questo punto che entrerebbe solo adesso in gioco, come in parte preannunciato, il Costo Standard sia di servizi offerti che delle prestazioni assicurate dalle singole Autonomie. Sia il Gettito Standard delle stesse Autonomie.
Può aversi infatti la circostanza che una Autonomia Regionale o Comunale, per conformazione sua territoriale estensiva od orografica, come di popolazione fiscalmente attiva del momento, non raggiunga complessivamente il volume di entrate fiscali proprie sufficienti per assicurare al suo interno Servizi Individuati Primari ed essenziali su tutta la nazione indistintamente.

In questo caso lo Stato centrale concorre a ristabilire, in proporzione, la capacità della Autonomia su tali suoi servizi Primari rispetto al relativo costo standard nazionale.
Attribuendo una quota di risorse Nazionali integrativa al raggiungimento della capacità decentrata rispetto al costo standard  nazionale prefissato.
Per il resto, le Autonomie debbono operare autonomamente con RISORSE PROPRIE,  attribuite di loro competenza; e valutate capienti sia allo standard nazionale che ad eventuali loro scelte discrezionali superiori.


Ma il COSTO STANDARD nazionale, di prestazioni, servizi, parametri di spesa, efficacia della attività propria fiscale, funzionano anche da vincolo standard:

lo Stato centrale non è tenuto ad alcuna integrazione di entrate ad Autonomie le quali,  rispettando gli standard di propri costi (costo standard) e/o di entrate fiscali (gettito standard), non avrebbero esigenza di alcuna integrazione ulteriore statale.

Lo Stato infatti concorre, solidale, a rendere possibile lo stesso servizio primario standard su tutto il territorio nazionale; facendo questo parte della comune appartenenza coesa. Ma non finanzia con il fisco statale le scelte diverse o superiori che restano discrezionali e legate al proprio autonomo gettito locale.






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