SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale
STATO
DECENTRATO & FEDERALISMO SOLIDALE
Un assetto dello Stato solidale decentrato alle sue
Autonomie non può venire omesso, anche se all’interno di un Progetto
d’intenzioni Riformatrici virtuali. Sia per la sua oggettiva rilevanza. Sia
perché molte Funzioni importanti sono state gia attribuite decentrate anche se
risultate sinora assai slegate. Di regole e risorse.
La enorme questione di uno
Stato che si rinnova anche nella sua conformazione territoriale di Poteri
operativi verrà tuttavia proposta a livello di opzioni. Alle quali nella
fase stretta d’attuazione serviranno ulteriori apporti e riscontri di parametri
relativi anche economici finanziari.
Soprattutto però s’impone quale
condizione necessaria alla riuscita del Progetto che sta alla base della
stessa Alleanza tra tutti i produttori di ricchezza nazionale per il suo sviluppo ulteriore.
Il programma
complessivo di Riforme nazionali, appena vistosi insediato da
una propria maggioranza in Parlamento, pertanto attiverebbe subito un
monitoraggio a quanto coerente risultasse già attivato sul piano del
decentramento di risorse e poteri; ed avvierebbe tutto quanto appaia al momento ancora da
perfezionarsi.
Con una tempistica serrata, poiché il ruolo a regime pieno
anche delle Autonomie incide in modo decisivo alla riuscita positiva
dell’intero Progetto di Sviluppo perseguito.
Primi sei mesi,
monitoraggio condiviso con le Autonomie; successivi sei mesi, legislazione di
completamento eventuale; primo anno successivo, mixato finanziario
Stato/Autonomie e di adeguamenti anche normativi delle Autonomie; secondo anno,
a regime pieno di risorse e competenze rispettive Stato/Autonomie; ed al quinto anno, una Verifica congiunta, Parlamento Autonomie, sopra
l’insieme del quadro d’attuazione. Con eventuali direttive di perfezionamento
se discesane opportune.
Il Programma di Riforme prevede inoltre
al riguardo:
- Riforma Fiscale
generale nazionale accanto all’attuazione contemporanea della Autonomia
Federale Fiscale. Verifica congiunta di Stato Regioni dopo un quinquennio di attuazione
del Decentramento entro il Fisco nazionale riformato.
Ed ancora:
Il Programma di Riforme prevede al
riguardo:
- di individuare, già nelle Norme Cornice con valore
costituzionale, i Settori propri di competenza Stato/Autonomie; ma prevede
anche la salvaguardia della possibile dichiarazione di “Interesse nazionale
primario” in ogni caso in cui lo Stato debba assicurare integrazione o
sostituzione per garantire Servizi o Diritti Primari nazionali.
Il Programma di Riforme prevede al
riguardo:
- DEBITO NAZIONALE intanto bloccato come sua entità massima a quello del
momento: per Legge.
Debito pubblico italiano che
l’Alleanza dei produttori di ricchezza nazionale nella condivisione e nel
decentramento, sceglie infatti di fermare per Legge a quella grandezza emersa;
e poi anche di smantellare progressivamente entro un Piano solidale coerente
pluriennale.
- La medesima Legge imporrà anche ad ogni livello decentrato delle Autonomie l’obbligo proprio del PAREGGIO
D’ESERCIZIO. Con vincolo di prescrizione anche Costituzionale.
Il Programma di Riforme e sempre al
riguardo prevede:
- una parametrazione standard potenziale anche del Debito
Pubblico consolidato nazionale in sotto multipli dello
stesso, pro quota con le Autonomie Regionali, ed in
proporzione anche alle entrate e beni trasferiti. Così da mantenersi immutata all’attuale la complessiva
percezione di piena solvibilità nazionale in base a Risorse e Patrimonio
complessivo condiviso.
- il vincolo di inalienabilità dei beni Naturali, Ambientali
e Culturali anche dopo trasferimento degli stessi alle Autonomie. Essendone stato previsto
trasferimento ad Esse di competenza nelle salvaguardie ed usi. Ma continuando a
rappresentare bene Primario di tutta la nazione nel suo insieme su base
Costituzionale. Ogni eventuale ipotesi di alienazione a livello Decentrato di tali
beni primari non avrà pertanto efficacia. Se non condivisa da apposita legge
anche nazionale.
Il Programma prevede:
- l’articolo della Costituzione nazionale che
introdurrà alle previsioni sulle Autonomie lo recepirà nella medesima
intenzione.
Vincolando pertanto ad esordirvi anche nei singoli Statuti
delle Autonomie stesse: << ...Entro uno Stato
unitario e solidale, le Autonomie
Regionali si riconoscono nei medesimi valori Costituzionali dello Stato
unitario: in conseguenza, la propria attività pur riconosciuta autonoma si
richiama anche al valore SOLIDALE tra tutte le Autonomie Regionali e lo Stato
centrale e verso la intera popolazione nazionale senza distinzioni. Ogni
Regione concorrerà pertanto in modo solidale, secondo propria parte, al bene
comune dell’intera nazione…. >>
Da
tutto quanto precede, UN FEDERALISMO DELLE AUTONOMIE NAZIONALI COERENTE
SOLIDALE E CONCORRENTE dovrà infatti poggiare non soltanto sopra pilastri delle Competenze delegate e delle Risorse
relative, per quanto aspetti certamente rilevanti. Quanto in particolar modo qualificarsi anche dalle intenzioni
perseguite, come intera nazione, nella sua rinnovata articolazione coesa con le
proprie Autonomie.
Dando per acquisiti i punti
precedenti, e che in ogni caso come si è già visto lo Stato che decentra
indicherebbe già nella Parte con valore Costituzionale del Decentramento,
di
basilare rilevanza anche al buon funzionamento proprio delle Autonomie pare risultare introdurre nella organizzazione stessa
dell’assetto Federale nazionale:
- l’attribuzione
dell’indipendenza piena di risorse proprie ai vari livelli della organizzazione
nazionale Stato/Autonomie e delle modalità stesse di prelievo.
Il federalismo solidale pare
confermarsi anche da tutto questo che debba pertanto porre necessariamente a
proprio fondamento una simile PREMESSA:
Ad ogni Autonomia
una propria Fonte diretta fiscale di entrate proprie;
stimata idonea a interagire con lo sviluppo ed il
reddito di quel medesimo territorio nella sua entità presente e ancor più
prospettica. Imposta fiscale di ogni Autonomia, anche se delegata nell’incasso
alle medesime strutture statali erariali esistenti.
A questo punto, altrettanto emerge che non
risulta più di utilità alcuna il “COSTO STANDARD” regionale per stabilire le risorse
decentrate dallo Stato rispettivamente attribuite.
Infatti lo Stato centrale non decentra “Importi monetari”
alle sue Autonomie, ma alle stesse TRASFERISCE
CAPACITA’ FISCALE prima interamente propria; ora posta nella libera
determinazione decentrata sul loro prelievo relativo e l’uso.
In
conseguenza, ogni Autonomia risulta possedere i propri Cespiti Diretti di
entrata.
In base ad essi DIVIENE
ALTRETTANTO IN GRADO essa AUTONOMIA medesima di determinare in piena
discrezione se mantenere gli stessi Servizi ed interventi che ora effettua;
oppure incrementarli, se di contro così meglio ritenga; o anche ridurli, se
ritenga invece di mantenere minore il suo prelievo pur rispetto alla
potenzialità di gettito. O di spendere magari semplicemente di meno, razionalizzando,
a parità di risultato. Nei fatti, in tal modo, semplicemente Governa. Anche
l’Autonomia al proprio livello. Come lo Stato al proprio di livello. Dentro un
obiettivo comune condiviso: lo sviluppo coeso complessivo.
Quanto allo
STATO - il quale comunque sopperisce pro quota solidale dove le
entrate fiscali proprie Autonome pur applicate seriamente non concedano di
mantenere servizi equi vitali irrinunciabili entro quel territorio - potrebbe decidere
se e quanto integrare in base al COSTO standard che ha
predeterminato su base uniforme nazionale
per quella necessaria prestazione.
Altrettanto, di
converso, lo Stato non interviene con alcuna integrazione
di fiscalità nazionale: perché si è andati ben oltre il costo standard nazionale
programmato per quel tale servizio.
Col costo standard
rispettato si sarebbe infatti risultati capienti largamente anche a quel
livello territoriale decentrato.
In tal caso lo Stato non
carica l’intera fiscalità nazionale di quell’altrui discrezionale eccesso di spesa
scelta. Pertanto l’Autonomia farà in tal caso da sola a sopperirvi con le sue entrate di competenza corrente.
Tuttavia, prevedendosi di delegare alle Autonomie - e quali
loro risorse dirette potenziali - parte di CESPITI Fiscali prima già statali, NEL CONTRIBUENTE potrebbe ingenerarsi l’immotivato quanto
dannosissimo timore.
Nel senso di doversi adesso temere che, quanto ha ridotto di prelievo lo Stato centrale, se lo riprenda però l’Autonomia Federata: NON E’ COSI’
Infatti lo Stato centrale, nello stesso momento in cui
attribuirà alle proprie solidali Autonomie Territoriali cespiti fiscali propri
o pro quota di essi, vi PREVEDERA’ anche -
appunto per medesima Legge di trasferimento che :
nei confronti dei
redditi individuali di Lavoro ed Impresa non sarà possibile superare, pur
nell’insieme di Stato / Regioni, l’aliquota massima complessiva di prelievo stabilita a livello fiscale
Statale. E risultata pari alla aliquota già prefissata come ribassata dal Progetto di
Riforma.
Appare infatti fondamentale avere la
certezza da parte del contribuente che lo Stato, Centrale come
Decentrato allo stesso modo, non si riprende in modo obliquo quanto appena
accordato di UN PRELIEVO RADICALMENTE MINORE A INDIVIDUO che lavora e a IMPRESA.
Vale a dire che il Decentramento fiscale dovrà obbligatoriamente operare solo
all’interno del taglio fiscale già apportato all’avvio del Programma di
Riforme.
Tuttavia risulta anche ragionevole pensare che, quanto meno nel primo biennio,
sia dallo Stato che dalle Autonomie, mentre l’intera nazione si riprende
entro lo Sviluppo pieno e coeso, possano viversi punti di “sofferenza” transitoria tra esigenze varie e Risorse
proprie del momento.
A questo
possibile temporaneo sfasamento di fabbisogno e gettito sopperirà comunque anche una fase di
GRANDE SOBRIETA’ di tutta la gestione
Pubblica in tutte le sue Forme e Livelli.
Non con tagli ulteriori di Servizi. Che
il programma prevede anzi nello stesso tempo di ampliare in progressione
all’interno della loro contemporanea qualificazione. Quanto
con contenimenti anche drastici dei costi stessi di Gestione.
E tutto
quanto assimilabile, ma che non tagli prestazioni reali al contribuente.
La nazione tutta appare infatti
consapevole, all’interno di un tale programma di Riforme condivise, che nella Fase iniziale ogni energia e risorsa
vada destinata e riservata alla ripresa della produzione coesa di ricchezza
complessiva.
E’ questa la scommessa vincente che
risulta presiedere all’intero Programma di Riforme condivise.
Quali fonti di
risorse attribuire allora come PROPRIE alle Autonomie
Salvo miglior controllo tecnico in fase di attuazione delle
relative capienze potenziali, la Fiscalità decentrata prevede di attribuire:
AUTONOMIE COMUNALI:
- Ricavi di prestazioni e
servizi già ora propri, ed il loro gettito che rimane sottoposto ad
esclusiva valutazione Comunale:
- intero ricavo della eventuale
Contribuzione Territoriale sugli Edifici; che i Comuni avrebbero facoltà
autonoma di attivare, o soprassedere, o esentare, e comunque di stabilirne
aliquote relative. Con unico vincolo posto dalla legge di trasferimento: consistente nell’ esenzione
permanente di imposizione comunale
sopra la prima abitazione (per una superficie massima riconosciuta tale).
L’Aliquota comunale pare
idonea ad un congruo gettito potenziale e, come anche la successiva, gettito
suscettibile di risentire sia dello sviluppo territoriale proprio che della
propensione altrui all’insediamento in base appunto a servizi, costi, e
prestazioni assicurate da quel medesimo Comune;
- intero ricavo della
imposta su fabbricazioni edilizie e che intervengano entro il territorio di
propria competenza; con facoltà comunale interamente autonoma di fissarne anche entità dei
propri oneri di fabbricazioni complessive
a chi costruisca;
- 60 % dei proventi da
tassazione sui contratti di affitto immobiliari a qualunque ragione accesi in
quel determinato Comune; stabilendone a livello locale anche le
rispettive aliquote.
L’imposta riguarda tutti gli
immobili affittati che si trovino all’interno di ogni singolo Comune, indipendentemente dalla domiciliazione della
loro proprietà. Sarà equiparato ad affittuario anche
chi evidenzia un godimento permanente di un immobile pur non esibendone le
proprietà formale. Esclusi comodati gratuiti o similari per gradi di
consanguineità con la proprietà reale.
Viene prevista con trattenuta alla fonte, in quanto l’affittuario sarà
tenuto a versarla direttamente alla Tesoreria Comunale l'imposta sul suo canone, e conseguirà in cambio
della funzione vicaria assolta un X per
cento di propria detrazione fiscale personale documentando i versamenti fiscali
altrui da egli cos' assolti.
- 50%, ripartito in quota con la
Regione di appartenenza, dei ricavi per concessioni di sfruttamenti minerari,
liquidi e solidi, cadenti
nel proprio territorio comunale; e non limitati a tassa fissa forfettaria di
concessione stessa, ma integrata la medesima da roialty percentuali prefissate
sui volumi effettivi annui prelevati
-
I gettiti complessivi e potenziali
potrebbero consentire alle Autonomie Comunali di gestirsi e pianificare
l’entità territoriale dei propri autonomi prelievi stessi.
AUTONOMIE REGIONALI :
- capacità impositiva autonoma diretta sui redditi individuali
di propri residenti, con aliquote comprese da 0 sino
al % massimo accordato di competenza e
da determinare in sede di riforma; prelievo che diverrebbe pertanto Aliquota
Regionale sui Redditi delle persone;
Essa agirebbe come fiscalità
regionale indipendente nella sua determinazione, anche se ne condividerebbe con
lo Stato il prelievo dalla stessa fonte di reddito e l’incasso tramite l’unica
agenzia Erariale per entrambi.
L’autonomia Regionale
concorrerà con il Fisco Statale in un’unica verifica di congruità del reddito
relativo dichiarato.
- capacità impositiva propria autonoma diretta sul reddito
d’impresa, e aggiuntiva
a quella statale, sino a un % massimo da
determinare in sede di riforma; che
diverrebbe Imposta Regionale sui Redditi d’impresa;
Il sistema fiscale Stato / Regione ne effettuerà
comunque la verifica congiunta al termine di biennio operativo delle nuove
aliquote ridotte.
- partecipazione propria diretta al gettito IVA statale
territoriale, entro una forbice percentuale attribuita e da determinare;
- Gettito pro
quota con il Comune (50%) sorto da concessioni estrattive e minerarie;
concessione fissa più roialty di quantità;
- Gettito pro quota con il Comune (40 %) sorto da affitti
immobiliari;
- Attribuzione
% regionale di partecipazione al ricavo fiscale territoriale sopra i carburanti;
- Mantenimento di entrate proprie e già di competenza
regionale;
Il gettito regionale del
momento, ed ancor più quello potenziale prospettico, risulterebbe non solo
autonomo per imposizione ed uso; ma strettamente connesso in modo decisivo allo sviluppo, anche futuro, del
proprio territorio regionale;
Fatte le opportune verifiche
tecniche che quanto così previsto assicuri entrate idonee alle Autonomie
Regionali rispetto alle funzioni trasferite, ogni Regione avrebbe le proprie entrate,
avrebbe concreto interesse anche fiscale a coltivare lo sviluppo del proprio
territorio, e sceglierebbe il suo livello Regionale di pressione autonoma fiscale.
Quanto alla
Amministrazione centrale statale,
si ritirerebbe
intanto come segue dai trasferimenti complessivi propri precedenti alle
Autonomie:
meno 30% il primo anno;
meno 60% il secondo anno;
meno 80% il terzo anno e inteso a regime fiscale
pieno anche delle Autonomie;
Il 20% dei trasferimenti
attuali statali restando quale concorso fisso e permanente dello
Stato centrale alla attività delle sue stesse Autonomie.
ORGANI
INTERMEDI COMUNI REGIONE
Nelle more dell’entrata in vigore delle normative attuative
sul decentramento tra Stato ed Autonomie, decadono da subito, con vincolo di scioglimento entro sei mesi, tutti gli Organi intermedi Comuni Regioni risultati
dotati a quel momento di loro completa Autonomia della gestione e di Consigli
ed Organi Amministrativi propri.
Il che non vuol dire che decadano necessariamente le
rispettive competenze. Decade la propria autonoma
capacità Amministrativa e di rappresentanza.
Di contro, saranno Comuni e Regione nelle loro
rispettive autonomie, entro il biennio di riferimento, a stabilire quali di
essi propri Organismi intermedi vadano direttamente sciolti anche per
competenze.
Per tutti gli altri organismi intermedi comune / Regione non disciolti:
il termine
previsto coinciderà con il passaggio automatico delle loro strutture e
competenze, entro l’unitarietà gestionale delle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI nel
cui ambito cadano le competenze territoriali
stesse.
I servizi confermati, e prima gestiti da Entità
autonome, conserverebbero anche sotto la loro unificazione Provinciale i
precedenti siti decentrati d’accesso per l’utenza.
Alla quale ultima pertanto niente cambia.
L’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE, pertanto, diverrebbe essa
l’Ente intermedio Comune/Regione e
per tutte le competenze e associazioni intercomunali presenti e future; come
per tutte le competenze eventuali sovra comunali che riterrà di decentrarvi la
Regione di appartenenza. Ruolo previsto così recepito anche nelle norme
costituzionali.
Quanto alle risorse proprie di gestione dell’Amministrazione Provinciale, oltre a quelle che già
possegga di proprio gettito diretto, e di quelle che acquisirà nel gestire
Servizi assolti anche nelle nuove Funzioni ricevute,
perverranno da attribuzione di
risorse pianificate e trasferite come tali da Regione e Comuni ricompressivi. Ed in quota parte secondo standard regionali.
Vale a dire che Regioni
e Comuni stabiliranno essi autonomamente quanto trasferire di risorse proprie
alla Provincia.
Mentre lo Stato vi concorrerà, così
come per gli altri livelli di Autonomia territoriale previsti, mantenendo il 20%
dei suoi trasferimenti precedenti.
A completamento intervenuto del percorso attuativo di decentramento
solidale, le Autonomie con competenze ed anche capacità di gettito proprie,
e tutte con gestioni elettive dirette, risulteranno:
REGIONE
COMUNE
Con la
Provincia Unico Organo intermedio tra di essi.
Su poteri e
risorse conferitole in delega da Comuni e Regione. Con la sua gestione nominata
a suffragio elettorale diretto anche per essa come ora.
Gli stessi Comuni che vi
hanno delegato una funzione intercomunale a cui vogliano restare strettamente
connessi e partecipi anche sulla sua gestione, potrebbero attivare con loro
Sindaci od Assessori un proprio relativo Comitato
Consultivo di Sorveglianza, ed interno alla stessa Provincia. Privo di
indennità sulla Funzione.
Ed è
a questo punto che entrerebbe solo adesso in gioco, come in parte preannunciato,
il Costo Standard sia
di servizi offerti che delle prestazioni assicurate dalle singole Autonomie.
Sia il Gettito
Standard delle stesse Autonomie.
Può aversi infatti la circostanza che una Autonomia Regionale o Comunale, per conformazione sua territoriale estensiva od orografica, come di popolazione fiscalmente attiva del momento, non raggiunga complessivamente il volume di entrate fiscali proprie sufficienti per assicurare al suo interno Servizi Individuati Primari ed essenziali su tutta la nazione indistintamente.
In questo caso lo Stato centrale concorre a ristabilire, in proporzione, la capacità della Autonomia
su tali suoi servizi Primari rispetto al relativo costo standard nazionale.
Attribuendo una
quota di risorse Nazionali integrativa al raggiungimento della capacità
decentrata rispetto al costo standard
nazionale prefissato.
Per il resto, le Autonomie
debbono operare autonomamente con RISORSE PROPRIE, attribuite di loro competenza; e valutate
capienti sia allo standard nazionale che ad eventuali loro scelte discrezionali
superiori.
Ma il COSTO STANDARD nazionale, di prestazioni, servizi, parametri di
spesa, efficacia della attività propria fiscale, funzionano anche da vincolo
standard:
lo Stato centrale
non è tenuto ad alcuna integrazione di
entrate ad Autonomie le quali,
rispettando gli standard di propri costi (costo standard) e/o di entrate fiscali
(gettito standard),
non avrebbero esigenza di alcuna integrazione ulteriore statale.
Lo Stato infatti concorre, solidale, a rendere
possibile lo stesso servizio primario standard su tutto il territorio
nazionale; facendo questo parte della comune appartenenza coesa. Ma non finanzia con il fisco statale le
scelte diverse o superiori che restano discrezionali e legate al proprio
autonomo gettito locale.
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