SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale
CORTE
COSTITUZIONALE
Perché anche la Alta Corte, appunto Costituzionale?
Per la semplice ragione che i Costituenti sono
risultati capaci, efficienti e ovunque coerenti a quella che è risultata una
Loro scelta comportamentale iniziale. La tendenza alla reciproca garanzia, con
la consociazione resavi necessaria alla gestione dei Poteri costituzionali.
L’Alta Corte, infatti, non ne risulta essere stata affatto esclusa nella
conformazione e negli effetti.
Viene pertanto previsto al riguardo di procedere alla modifica
costituzionale nella parte in cui oggi attribuisce al Parlamento ed alla
Giurisdizione il Potere di elezione di
Giudici Costituzionali.
Proposta relativa che il
Programma di Riforme condivise fa pertanto propria.
Prevedendo
di modificare come segue la competenza di nomina:
- L’intero Potere
di designazione dei Giudici Costituzionali
viene attribuito al solo PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Il quale Presidente della Repubblica, fuoriuscito
con la Riforma prevista al suo riguardo da un proprio diretto Potere precedentemente pluri interferente
operativo, e con una durata nella carica MAI possibile ora superiore ad otto anni complessivi massimi (intesi equivalenti a due mandati massimi di quattro anni ciascuno), mostra di avere adesso ancora più in sé le caratteristiche di
Terzietà e sensibilità nei confronti dell’intera società italiana del
momento.
Pare dunque la sede migliore per riunire sopra la sua già Alta
Funzione, Unificante l’intera nazione, anche la Facoltà di designazione propria
complessiva ed esclusiva dei Giudici Costituzionali venuti a scadenza durante
il suo settennato. Più o meno quel che
avviene adesso anche negli Stati Uniti.
La naturale gradualità di scadenza dei medesimi Giudici, contemperata assieme con l’avvicendarsi di diverse figure alla Presidenza della Repubblica, otterrebbe anche che la Corte non sarebbe comunque mai nella sua intera composizione esclusiva espressione delle sensibilità di un solo Presidente della Repubblica. Garantendosi dunque anche da tale via una concreta molteplicità di apporti della Società italiana alla Dottrina della Corte.
L’intervento ipotizzato sopra la
Costituzione vigente prevede tuttavia anche l’esplicitazione di aspetti già prima risultati sottointesi; ed ora
collocativi espressi in Articoli costituzionali
relativi.
- La
legislazione attiva, vincolante sia la intera Giurisdizione che la nazione
tutta entro il suo territorio, proviene esclusivamente dal Parlamento. O dal
suffragio popolare di consultazione diretta.
In tale ambito pertanto anche la Corte Costituzionale può
innovare la Legislazione nazionale
vigente esclusivamente tramite
ABROGAZIONE; intesa sia di intere
Leggi come di loro parti indifferentemente, a suo esclusivo motivato giudizio.
Si prevede inoltre sostituzione
dell’art. 136 relativo agli effetti delle sentenze della Corte:
- Quando la Corte dichiara la illegittimità di intere leggi,
od anche solo di parte di esse, il Parlamento dal giorno di pubblicazione della
decisione dispone a tale riguardo ed in alternativa:
- di mesi sei successivi alla sentenza della Corte, prima
che la medesima Legge od una sua parte
decada; entro
questo termine di tempo il Parlamento, a propria esclusiva facoltà, può lasciare
decadere. Od in alternativa, legiferare al riguardo in accoglienza alla
pronuncia come emersa.
- Il Parlamento, tuttavia, dispone anche della sua autonoma
facoltà di rilegiferare a maggioranza
semplice nella medesima forma di quella risultata abrogata dalla Corte; in
tal caso la riconferma legislativa parlamentare viene automaticamente a coincidere con
l’Indizione di Referendum confermativo elettorale a suffragio
diretto, prima del suo rientro eventuale in vigore. (referendum peraltro anche
questo sempre da abbinare ad altre consultazioni elettorali già previste).
In conseguenza, se il
referendum conferma, ne consegue una Legge con dignità di integrazione
costituzionale e non più emendabile in quanto tale dalla Corte stessa.
Altrimenti, la legge riproposta decade.
Le relative perimetrazioni che sono state previste
al potere altrimenti insindacato della Corte Costituzionale, ed entro le quali
si possa sempre in via potenziale acquisire diretto parere eventuale elettorale
anche sopra le sue abrogazioni, mantengono al voto elettorale - da cui peraltro
promana anche l’adozione della Costituzione stessa - l’ultima parola.
Ed è quel che conta per avere un assetto complessivo costituzionale che tenga sempre al suo centro ed a riferimento decisivo l’elettore.
Ottenendosi già in tal modo l’esclusione dal rischio anche solo potenziale di una prevalente Terza Camera non elettiva.
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Quanto alle previste complessive
modificazioni risultano tutte finalizzate alla tendenza della migliore
efficienza operativa dello Stato democratico attuale nei singoli Poteri e
Ordini costituzionali, entro l’alternanza elettorale resa naturale. Senza indebolirne i Controlli su di essi.
Con la
restituzione piena di scelta e di controllo permanente agli elettori contribuenti.
E per
essi, al PARLAMENTO.
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DA
QUEL CHE PRECEDE E SI DEVE OSSERVARE, IL PROGRAMMA DI RIFORME CONDIVISE RITIENE
DI VENIRE INTANTO SOLLECITATO A UNA ACCESSORIA RETTIFICA COSTITUZIONALE DI
SCRUPOLO:
Chiudere un varco potenziale
contro la nazione che viene preteso oggi consentito dalla vigente Costituzione.
Pertanto viene previsto di integrare
l’articolo 10 della vigente Costituzione da quel che oggi prevede.
Art. 10
vigente : L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali:
INTEGAZIONE PREVISTA:
L’ordinamento
giuridico italiano unico ad avere valore di Legge entro la nazione è potestà
esclusiva del Parlamento o di Referendum popolare diretto. Esso ordinamento può accogliere al proprio interno, con
analogo valore di legge, norme o regole
di provenienza da accordi o trattati internazionali o Comunitari; ma
esclusivamente dopo voto confermativo popolare a suffragio universale. In
quanto privi di effetti automatici di prevalenza sull’ordinamento giuridico e/o
costituzionale della Repubblica italiana.
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