SI PUO' FARE
punti di programma di un governo ombra virtuale
COSTITUZIONE
assetti attuali e aspetti di riforma funzionali tra Poteri
Dentro un giudizio d’insieme che
si conferma peraltro largamente positivo sulle previsioni che essa reca, rimangono
tuttavia alcuni aspetti di efficacia operativa divenuti opportuni da valutare
anche nella Costituzione italiana.
Riguardano alcune articolazioni costituzionali di Poteri
che essa prevede.
Che poi è il vero aspetto sul quale la Costituzione italiana vigente mostra di avere qualche bisogno di assestamento alle mutate condizioni esterne ed interne. Per la ragione che proprio questi stessi aspetti sono ormai emersi di grande importanza a livello della capacità del fare operativo nazionale. Tanto da non poter più venire ulteriormente ignorati e rinviati dall’intervenirvi.
Si rende allora necessario intervenirvi rapidamente ed in contemporanea
già all’inizio di attuazione del
Programma.
Per conseguire strumenti
condivisi e permanenti di una efficace e più responsabilizzata conduzione della
nazione italiana. Quindi l’intenzione diviene, non scelte di parte in
nessun modo, ma per una nazione intera.
Anche nel tempo.
Al riguardo, un primo
intervento appare pertanto idoneo:
-
Sfiducia costruttiva: il
Governo in carica non cade se prima non si presenta in Parlamento un’altra
maggioranza sostitutiva; il Governo può infatti venire sfiduciato
soltanto se nello stesso momento si sia espressa in Parlamento una maggioranza alternativa idonea e già pronta a
subentrare.
E coerentemente viene anche
previsto a seguire:
-
Se si viene eletti al
Parlamento all’interno di una lista elettorale,
abbandonarla durante la legislatura coincide con la propria decadenza da
parlamentare; riconducendo
automaticamente al voto suppletivo nel collegio elettorale interessato.
Dandovi la prevalenza al rispetto del volere elettorale come si è effettivamente espresso dall’urna, nel confronto con la potenziale creatività di appartenenza una volta che si sia già entrati in Parlamento.
Per questa strada così prevista si perviene a dover
constatare come due delle Istituzioni
Costituzionali, nel Governo e Parlamento, già così si siano ampiamente
stabilizzate.
Senza che nessun danno ne sia venuto alla democrazia
effettiva.
Da questo risultato decisivo si può adesso passare ad osservare i
Poteri Costituzionali nel loro funzionamento. Traendone anche da qui alcune
indicazioni d’intervento necessario.
Viene previsto pertanto in sede di
Riforma :
- Il Governo è il titolare pro
tempore del Potere Esecutivo costituzionale;
il Capo del
Governo detiene un suo primato sui ministri in quanto ne risponde
all’elettorato ed al Parlamento della azione del suo intero Ministero. Con autonoma
facoltà dello stesso Capo del Governo di designare ministri e anche revocarne a
suo solo giudizio
ed a ratifica dovuta del Capo dello Stato; salvo unica obiezione formale di
indegnità palese o di incompatibilità altrettanto palese alla legislazione ed
alla Costituzione del designato.
- Facoltà di
rifiuto della firma di Leggi
Parlamentari e dei provvedimenti del
Governo da parte del Capo dello Stato circoscritta alla palese
oggettiva incompatibilità con la Costituzione. Il Capo dello Stato non promulgherà infatti
mai una Legge che intendesse abolire ad esempio le elezioni.
Firma pertanto dovuta
del Capo dello Stato ai provvedimenti legislativi e governativi, tranne le specifiche e assai
circoscritte oggettive motivazioni.
Ogni altro vaglio successivo
a quello già avvenuto del Parlamento intendendosi attribuito alla sola Corte Costituzionale.
Nella
Riforma come emersa inoltre vi si prevede:
- Attribuzione dell’incarico a formare il governo da parte del
Capo dello Stato, circoscritta ai soli Parlamentari eletti tali; e, tra di loro, in via prioritaria dovuta, al Leader della lista risultata uscita
dalle elezioni con maggioranza propria od al Leader di alleanze portatrici di
loro maggioranze elettorali nell’insieme. In subordine al Leader del maggiore
schieramento politico insediato in Parlamento
dopo le elezioni.
Tra l’altro in questa procedura
trasparente se ne va anche il rituale, divenuto del tutto inutile, delle <Consultazioni >. Sostituito dalla semplice chiamata dell’unico soggetto
interessato a tutti noto.
Appare infatti evidente come in tale
semplice modo, di corretto automatismo nel conferimento dell’incarico, il compito di
formare il Governo, nei fatti, viene assegnato dal Corpo elettorale stesso.
Altrettanto appare evidente che, come accade in
tanti altri Paesi, anche in Italia si saprebbe così già bene sin dalle elezioni
chi si sia candidato alla guida del Governo. Così
come chi sia stato scelto a tale compito dal voto elettorale scrutinato.
Quanto
sopra previsto assieme a:
-
Soppressione della figura del Decreto Legge governativo; e soppressione
della facoltà del Governo di poter porre la richiesta di fiducia sopra i
lavori legislativi parlamentari.
in
conseguenza il Governo opera per proposte di legge ordinaria in tutte le
materie non delegategli dal Parlamento, o sue proprie di competenza.
-
Tuttavia nei casi riscontrati
dal Governo di non differibile urgenza, esso può adottare il Provvedimento governativo di Urgenza Nazionale e come tale d’immediata
entrata in vigore; provvedimento governativo soggetto a ratifica o
rigetto parlamentare entro 60 giorni senza eccezione, altrimenti intendendosi
ratificato in legge. Secondo il principio del silenzio-assenso.
In tal modo i provvedimenti con i requisiti d’urgenza, privi
ora della facoltà di richiedere la fiducia da parte del Governo, non interferirebbero più con le
Autonome valutazioni del Parlamento divenute del tutto libere anche sopra di
essi. Mentre usufruirebbero soltanto di una corsia temporale preferenziale
sopra i lavori dello stesso Parlamento. Chiamato
infatti a pronunciarsi entro un termine prestabilito vincolante.
In conseguenza
il Governo perde anche la facoltà di reiterazione sopra i suoi
provvedimenti legislativi d’urgenza. Dal momento che sopra di essi il
Parlamento, entro 60 giorni dal ricevimento, approva o respinge comunque in
ogni caso in via definitiva.
-
Scompare anche il voto di fiducia richiedibile dal Governo
su ogni altro iter di legge all’esame del Parlamento.
In quanto soltanto una
maggioranza parlamentare alternativa efficace, e manifestatasi preventiva già
tale, potrebbe togliere la fiducia al Governo. Ogni Governo, pertanto, per
tutto il tempo in cui rimane in carica possiede sempre la Fiducia parlamentare.
Esso decade infatti solo a constatazione
di voto di sfiducia costruttiva alternativa parlamentare. O alla scadenza
naturale elettorale.
In questo modo il Parlamento viene liberato dall’interferenza entro
suoi autonomi lavori legislativi che prima poteva invece essere
esercitata dal Governo tramite le richieste di fiducia.
- Il Parlamento invece detiene
per sua parte, di autonoma iniziativa delle Camere, il voto proprio di Censura motivata al Governo.
Dal valore di
richiamo formale parlamentare, nell’eventuale dissenso motivato su specifici
aspetti. Senza che esso determini caduta del
governo quando non esponga anche una maggioranza sostitutiva parlamentare
e che si dichiari tale.
Dai punti precedenti risulta emergere un Adeguamento possibile
dell’ordinamento Costituzionale Italiano, pur senza stravolgere impalcatura
dello stesso
- Modifiche attuate nel senso di individuare il GOVERNO quale Potere Costituzionale
Esecutivo, capace di operare e realizzare il proprio programma su cui ha
ottenuto il voto elettorale e la fiducia Parlamentare; pur all’interno delle
garanzie e prerogative dei vari poteri di bilanciamento e controllo
costituzionali peraltro anche oggi esistenti.
In tale ambito Riformato nella precisazione di
rispettivi non interferenti poteri, è il Presidente
del Consiglio dei Ministri a risultare effettivamente il garante
dell’attuazione del proprio programma elettorale.
Egli infatti ne attribuisce delega di
competenza a singoli ministri e sottosegretari scelti anche tra non
parlamentari, con sottomissione a ratifica parlamentare anche delle sue
designazioni ministeriali intervenute dopo l’insediamento del Governo; ne individua numero e competenze dei singoli
ministri e sottosegretari; mantiene facoltà di indirizzo unitario ed operativo
degli stessi; e può modificarne funzioni e competenze. Oltre che revocare a sua
sola valutazione sia ministri e sottosegretari. Quanto alle decisioni già oggi
previste collegiali, rimangono tali entro il Consiglio dei Ministri.
- Dall’altro lato, le medesime circoscritte modifiche
funzionali previste al livello costituzionale portano a disegnare per la PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - in una Costituzione italiana che sceglie di
rimanere saldamente parlamentare - la prevalenza centrale del ruolo di
simbolo e garante dell’unità nazionale e della Costituzione nel suo insieme.
Rimuovendo
dall’area della Presidenza della Repubblica l’ibrido attuale di una marcata capacità propria di
poter determinare o condizionare in modo sostanziale la composizione e finanche
l’azione operativa del Governo; e la
stessa attività legislativa del Parlamento.
All’interno di bilanciamenti di poteri e di controlli e
che oggi già prevede la Costituzione. I quali vengono ulteriormente ora
rafforzati: a favore del Parlamento.
PARLAMENTO il quale adesso fa
anch’esso il passo di uscire dalla precedente consociazione tendenziale
obbligata al proprio interno.
Per rappresentare lealmente, pur
entro sue condivise regole di funzionamento che garantiscono tutti i
parlamentari senza distinzione ed entro la Costituzione, anche le stesse
maggioranze che eleggono e sostengono il
Governo.
-
I Presidenti di Camera e Senato verranno pertanto eletti dalla
medesima maggioranza ordinaria che esprime anche il Governo.
Comunque,
per sintesi, e per chiarezza, il
Programma di Riforma che intende sorgere da una ampia alleanza socio
economica culturale per lo sviluppo
della nazione, e che a tal fine propone al proprio interno alcuni limitati
adeguamenti funzionali costituzionali pur nella conferma dell’impianto generale
della Costituzione vigente, ritiene più rispondente ad una nazione italiana
condivisa e coesa
IL SISTEMA PARLAMENTARE:
- con un Esecutivo
che da esso ne discenda messo in condizione di operare meglio entro propri effettivi poteri subordinati
al solo Parlamento.
e
- con un
Presidente della Repubblica a rappresentare i
valori costituzionali e dell’Unità per l’intera nazione, il quale
pertanto perda le sue interferenze attuali operative sopra il Parlamento come
sopra il Governo.
Il riferimento è a quello di sistema tedesco vigente; nel suo
insieme. Sperimentato, parlamentare, federale, risultato efficace, democratico
ed operativo in modi idonei anche nel tempo.
Il Progetto di Riforme condivise, il quale
propone poi il suo Programma d’attuazione come sopra precede e segue, inoltre,
è per sua natura < plurale >.
Un’alleanza positiva di tutti i
produttori di ricchezza reale e con forza anche propria di spinta riformatrice
ampia nazionale, dunque, per propria stessa natura non può che sorgere e
continuare a vivere plurale anche a
livello costituzionale. Per poter essere e mantenersi efficace.
IL SENATO della Repubblica
Quanto al SENATO DELLA REPUBBLICA viene previsto prodursi sulla sua composizione – per il 50% -
l’effetto diretto anche degli esiti
delle elezioni per i governi delle singole Regioni. Nelle
forme in cui già avviene nella Camera parlamentare tedesca. Assume pertanto ora
il proprio nome in:
SENATO FEDERALE
della Repubblica.
Così da avere anche in Italia, senza altri grandi
sommovimenti costituzionali relativi, la formazione di una delle due Camere ad
espressione diretta anche Regionale elettorale.
Con vantaggi tra l’altro non trascurabili in sede di
attuazione, e di gestione, del Federalismo solidale nazionale. Si viene infatti
così a configurare naturale la Camera Parlamentare competente su tutte le questioni Regionali in
generale e Stato/Regioni.
Su questi
aspetti attinenti Stato / Autonomie il Parlamento italiano diviene in conseguenza Monocamerale
quanto alle competenze.
Ora forse si può valutare
ancora meglio un altro motivo perché anche a livello delle Autonomie Regionali
sia opportuno che vi operi un sistema elettorale omogeneo ed uniforme a quello
nazionale ed omogeneo anche tra tutte esse. Dal momento che anche le singole
Regioni, pro quota e in percentuale prevista, in occasione delle loro tornate
elettorali divengono livelli direttamente elettivi anche per il Parlamento
Nazionale.
Il programma di Riforma, quanto al medesimo Senato reso inclusivo anche della
rappresentanza diretta Regionale, inoltre prevede:
-
Il Senato Federale avrà sterilizzato, anche se solo
limitatamente al voto di fiducia e di sfiducia costruttiva sopra il Governo,
l’apporto dei Senatori a vita; riperimetrandolo pertanto, tale
decisivo potere costituzionale parlamentare sui Governi, al solo voto di
soggetti postivi al proprio interno dall’elettorato.
Il
programma prevede inoltre di inserire tra gli adeguamenti Costituzionali:
- Introduzione anche
del REFERENDUM CONSULTIVO a suffragio
universale entro il sistema Costituzionale nazionale.
Reso obbligatorio per
l’entrata in vigore operativa di direttive o accordi Comunitari che modifichino
col loro accoglimento competenze e previsioni costituzionali e legislative
nazionali; pertanto equiparate a modifiche di fatto alla Costituzione italiana
già previste sottomesse alla decisione popolare per poter entrare in vigore.
In questo
senso anche le modifiche eventuali successive della Costituzione vengono
ora sottratte alla competenza
alternativa di una maggioranza parlamentare pur ampia, idonea a renderle essa
da sola esecutive.
- Per venire ora prevista sempre, senza eccezione, qualsiasi modifica costituzionale anche
nel tempo, bisognosa della Referendum Confermativo elettorale per poter
solo in tal modo poi entrare in vigore.
Pare
si potrebbe ulteriormente aggiungere opportuno alla “ricentratura” di Poteri:
-
Corsia preferenziale temporizzata delle Leggi di iniziativa governativa;
-
Nomine fatte dall’Esecutivo in agenzie ed Enti pubblici primari, così
come per Ministeri, senza eccezioni poste soggette a parere preventivo
vincolante Parlamentare. Tramite Pubbliche Audizioni da parte della Camera dei
Deputati degli interessati designati. Con
competenza propria mono camerale.
-
Riordino dei tempi e dei modi di lavoro Parlamentare (lasciati tuttavia
alla sua auto riforma); conquistando anche in tal modo una migliore tempistica
parlamentare magari per sessioni;
-
Competenza di una sola Camera, il Senato
Federale, delle intere questioni anche legislative ordinarie regionali e
degli eventuali contenziosi operativi Stato Regioni nei poteri e risorse
delegate;
Aggiustamenti funzionali ulteriori.
Comunque risultati sufficienti ad un progetto istituzionale entro la
Costituzione attuale.
La quale rimarrebbe ancor più
Parlamentare, con un Capo dello Stato garante dell’unità nazionale ed un Primo
Ministro responsabile d’attuazione esecutiva. E con l’elettore elettrice
ricollocatovi a soggetto centrale sopra tutte le scelte relative alla
conduzione della nazione.
Costituzione
vigente confermata identica all’esistente nelle sue complessive previsioni di
valori, equilibri, garanzie.
Perché quella italiana, nel suo
insieme, pare sia, e tuttora rimanga una “BUONA” Costituzione per una nazione
che si voglia prospera e civile entro i propri condivisi democratici valori. Una volta liberata di alcune sopravvenute inadeguatezze
operative oggi divenute quanto mai necessarie da rimuovere per poter condurre
con efficacia una nazione che voglia tornare
a prosperare.
Nessun commento:
Posta un commento