giovedì 19 dicembre 2013

Garanzie elettive


SI PUO' FARE

punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

GARANZIE ELETTIVE


Toccare in momenti di discredito come questo attuale le <garanzie elettive> di chi sieda in Parlamento può apparire autolesionista.
Ma dal momento che si sta delineando la condotta complessiva sui programmi di un governo ombra virtuale, programmi che prima si sono dedicati alle scelte economiche ed ai diritti delle persone, pare opportuno non fingere di ignorare anche di questo.

Il programma complessivo infatti non sorge da uno dei partiti attuali di potere, ma prefigura una iniziativa popolare nuova solidale che lo voglia attuare; inoltre il programma non si occupa dell'interesse immediato di chiunque abbia un potere, quanto dell'interesse complessivo di una nazione che debba utilizzare al meglio le proprie istituzioni elettive anche nel tempo.

Ed allora, nell'insieme degli adeguamenti istituzionali proposti, non si può evitare di vedere che oggi la funzione elettorale parlamentare, pur se reinsediata in futuro da elezioni libere e vere, risulta smantellata e sottoposta in via di principio ad altrui potere.


Dal momento che se un Ordine esterno al parlamento può disporre della decadenza di un parlamentare a propria decisione esclusiva, pare evidente che, indipendentemente dalle intenzioni, in questo preciso modo un Ordine divenga Potere ed un Potere autonomo costituzionale (il Parlamento) cessi di essere tale per divenire subordinato. Ad altri Poteri.

E quanto conti la garanzia di autonomia di un Potere rispetto a qualsiasi altro, si è avuto modo di vedere nel passato appena trascorso riguardo all'attuale Presidente della Repubblica.
Il quale Presidente, che certo non pare possa definirsi prevenuto verso la Magistratura, tuttavia ha chiesto ed ottenuto dalla Corte Costituzionale che venisse ribadito come il Suo Potere presidenziale costituzionale non potesse ritrovarsi neanche in via di principio sottoposto e subordinato a qualsiasi altro Potere istituzionale.

Probabilmente ci si chiederà? e i corrotti eventuali?
I corrotti eventuali anche tra parlamentari, dovranno vedersi privati della carica si; ma solo dai propri elettori. 
E se gli elettori non lo facessero?
Questo a sua volta appare un altro problema ben diverso. Attenendo alla composizione morale di una parte di nazione. E che prevede ben altre risposte democratiche e cure che non la decapitazione legale di un parlamentare.
Perché  una cosa appare evidente.
Questi venti anni di abolita immunità parlamentare e di sanzioni legali capaci di far decadere, ci hanno tuttavia consegnato una nazione la quale, per le statistiche internazionali, occupa OGGI i primi  posti mondiali per la corruzione sistemica in generale.
Ed inoltre, in democrazia, risulta molto meno grave che un parlamentare eventuale possa rimanere provvisoriamente al suo posto anche da condannato, piuttosto che un parlamentare dedito e coraggioso che venga <incastrato> per farlo decadere.

Quando si rifletta su questi delicatissimi aspetti istituzionali e di poteri, non ci si può astenere dal chiedersi ciascuno tra se e sé: ma se Mussolini avesse potuto far decadere Matteotti da parlamentare, lo avrebbe fatto assassinare ugualmente visto che il suo obiettivo era farlo smettere di attaccarlo in Parlamento? 
Alla qual cosa ciascuno, tra se e sé, si darà la risposta che meglio ritiene.


Ad ogni buon conto il Programma alternativo prevede di occuparsi anche di questo:
ma non ripristinando la rimossa immunità parlamentare; bensì, solo riservare esclusivamente al parlamento la valutazione su decadenza o meno di un parlamentare.

Come ben si può vedere a seguire, appunto in

GARANZIE ELETTIVE


Per un migliore equilibrio dei Poteri tutti, di controllo, esecutivo, garanzia, giudiziario e dell’informazione – anche solo ad esorcizzare l’astratto dubbio di sconfinamento di ruoli istituzionali – tale risulterebbe reinserire il principio di AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE verso gli eletti entro la legislatura di riferimento. Senza dover chiamare per questo in causa etica e morale. Come vige presso IL PARLAMENTO EUROPEO. 
Nient’altro da dire.

Tuttavia, su questo pur delicatissimo aspetto, nel momento in cui si è ritenuto fare del contrasto alla Corruzione diffusa nazionale un’emergenza da risolversi efficacemente coesi, inutile nascondersi che il prevedersi delle aree di impunità potenziali apparirebbe una controindicazione al livello operativo e di certo dannosa alla migliore condivisione di una intera nazione.

NON PARE OPPORTUNO. E sul piano delle scelte politiche, tanto sarebbe già più che sufficiente per soprassedere.

Il Programma di Riforma ritiene che una sufficiente tutela normativa costituzionale al Parlamento, nei suoi stessi componenti e negli Organi di sua emanazione diretta nel Governo, sia il prevedere nella Costituzione
:
-       Gli Organi Inquirenti, in applicazione alle Leggi vigenti,  svolgono ogni propria azione investigativa e di Giudizio in maniera del tutto libera ed autonoma anche sopra Parlamentari e Governo.

Avendo però un unico proprio limite nella loro autonoma funzione:

-       L’incapacità della Giurisdizione, e di qualunque altro Potere dello Stato, di poter dichiarare la “DECADENZA DALLA PUBBLICA FUNZIONE ELETTIVA”; Né di poter disporre ARRESTO comunque detentivo a componenti il Parlamento ed il Governo. Neanche in sede astratta eventuale d’intervenuta condanna processuale.

-       Capacità di votare eventuale DECADENZA dalla Funzione parlamentare o di Governo, riservata esclusivamente alla Assemblea Parlamentare di appartenenza. Così anche dell’eventuale concessione di ARRESTO. Decisioni relative che il Parlamento sarebbe chiamato ad assumere sempre, e solo, a maggioranza qualificata (due terzi); questo per evitare, in via astratta e potenziale, che una maggioranza governativa del momento faccia decadere solo i SUOI oppositori.

Tutela siffatta e simmetrica prevista estesa anche ai componenti di Consigli e Giunte Regionali.


Oltretutto riconducendosi in tale modo alla sostanza di quel che pare volesse già tutelare la Immunità Parlamentare che era inserita nella versione originaria approvata e così allora entrata in vigore della attuale Costituzione italiana.
IL RISCHIO POTENZIALE DI DEPOSIZIONE O DI INTIMIDAZIONE STRUMENTALE DELLA FUNZIONE ELETTIVA.

L’obiettivo di tutela alla Funzione Parlamentare rimane pertanto esclusivamente quello di precludere - anche solo in via d’astrazione - potenziali cambi di maggioranze o assetti democratici per mezzi giudiziali o anche diversi. 

In altre parole di evitare il rischio anche solo potenziale di esproprio del Potere Elettorale. Che è e deve restare solo dell’elettore. E dell’Organo Costituzionale a cui egli ne conferisce unica rappresentanza diretta pro tempore:  IL PARLAMENTO


La questione può apparire scomoda, ma un Programma che voglia rilanciare coesa e nello sviluppo equo una intera nazione, NON PUO' scansare una questione seria istituzionale generale, per la ragione che al momento possa apparire appunto scomoda toccare anche essa.





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