sabato 9 novembre 2013

Stato sociale di sostegno alla Disoccupazione



SI PUO' FARE
Programma alternativo di governo ombra virtuale:

Stato sociale di sostegno alla disoccupazione



Le parti sociali, assistite dal ministero competente, aggregherebbero entro il primo anno una riforma complessiva dell’intero settore.

Il programma di riforma v’inserisce per parte propria la scelta del taglio di ogni legame potenziale tra rendita, aziendale e personale, e disoccupazione.

Conseguentemente:

-       La riassunzione di disoccupati o cassaintegrati non accorda alcun beneficio connesso sopra il loro costo del lavoro.



- Entro la complessiva rimodulazione dei sostegni sociali adottata tra loro dalle Parti sociali, parrebbe pertanto utile anche prevedersi:


-   il licenziamento determina un sostegno a “prescindere” all’interessato; di importo prefissato e con erogazioni relative temporizzate entro sei mesi; dovute esclusivamente alla condizione di perdita personale di lavoro.
Inizialmente di 6 mesi, detto appunto “assegno di reinserimento”;  eventuali proroghe come da legislazione relativa.

- Chi perde la propria condizione di occupato verrà affiancato stabilmente nella ricerca di Lavoro sino a quando non si sarà ricollocato occupato.
L'ENTE che eroga i sostegni di disoccupazione disporrà di una propria Sezione che opererà attivamente assieme agli Uffici della Occupazione per favorire la ricollocazione al Lavoro più tempestiva possibile degli stessi assistiti.

-   Quanto a sussidi ulteriori alla disoccupazione, e previsti successivi al sostegno forfettario iniziale,  essi si  interrompono nel caso l’interessato rifiuti offerte di lavoro intanto sopravvenute anche da aziende diverse; se offerte pari o assimilabili per ruoli e retribuzioni alle condizioni precedenti. 
Lo stesso soggetto interessato in tal caso perde per un anno successivo il diritto anche al proprio inserimento in elenchi in disoccupazione; ed ai relativi benefici anche economici previsti per quelle condizioni.



Inoltre:

- Coloro i quali beneficino del sostegno di disoccupazione o di cassa integrazione accettano in contemporanea al beneficio sociale, e per la stessa durata - pena decadenza dal beneficio monetario 
- OBBLIGAZIONE PERSONALE VINCOLANTE di destinare cinque proprie ore al giorno / 5 giorni feriali a lavoro socialmente utile e programmato tale presso l’Amministrazione Comunale di residenza. Senza che ciò comporti diritto ad altre retribuzioni accessorie.

Prestazioni di pubblica utilità che nella loro individuazione potranno prescindere da livelli o ruoli già dell’occupazione precedente. Purché salvaguardino, obbligatoriamente,  la sicurezza e la dignità personale a chi le presti. 
Alle Amministrazioni pubbliche è fatto divieto di legge, e per un anno successivo alla scadenza della collaborazione così intervenuta, di trattenere o immettere a qualsiasi titolo o veste  nel proprio Organico tali operatori temporanei straordinari utilizzati in sussidio di disoccupazione.

Questa attività volontaria transitoria, entro lo stesso arco temporale complessivo delle 5 ore giorno, sarà mixata dalla Autonomia attivatrice, d’intesa con la propria Regione concorrente, con partecipazioni obbligatorie degli interessati a Corsi di approfondimento professionali ( a scelta tra quelli proposti e includenti anche opzioni individuali di lingua straniera ed informatica). 
Al termine il partecipante riceverà attestato di idoneità alla materia del Corso. Lo stesso costituirà titolo di diploma professionale FORMALE di ulteriore specializzazione personale. Nel caso sia completato nel suo ciclo preventivato.




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