mercoledì 30 ottobre 2013

Sradicamento di una Corruzione divenuta endemica diffusa



SI PUO' FARE:
Punti di programma virtuale di un governo ombra alternativo:





SRADICAMENTO DI UNA CORRUZIONE DIVENUTA ENDEMICA DIFFUSA
TANTO DA PORSI COME ATTUALE QUESTIONE NAZIONALE.





Non si può evitare di dover ammettere che una grande spinta ad un clima di corruzione diffusa a livelli risultati ormai inaccettabili per una società democratica venga proprio da un eccesso di regolamentazione italiana sul fare  universale sia della comunità nazionale sia di quella locale.
Proprio perché si deve cambiare un clima complessivo, qui pare si debba effettivamente sanzionare in modo esemplare ed efficace chi malversasse nei propri pubblici ruoli. Non solo per motivi etici. Quanto di convivenza democratica.

All’interno però di una  Riforma reale ed immediata anche di semplificazione  autorizzativa diffusa.

Attuata coerente ad ogni livello sia dello Stato come delle Autonomie.  Deregolando pertanto ai rispettivi livelli tutto quel che non serva veramente sottomettere a permessi e regolamenti. Uno sfoltimento forte associato con  l’acquisita certezza dei tempi resi prevedibili per tutti di risposta alle richieste.


- Questo LIVELLO DI AUTORIFORMA COMPLESSIVA il Programma virtuale intende attivarlo entro i primi sei mesi di sua attuazione: da parte dello Stato e delle Autonomie. In parallelo coerente d’intenzioni.
Tramite apposite Commissioni politico tecniche-amministrative dotate di poteri diretti normativi di deregolamentazione. Avendo la Corte dei Conti a propria consulenza operativa al riguardo sia al livello centrale che decentrato.
E con i sei mesi successivi previsti di ulteriore assestamento e sfoltimento residuo delle rispettive regolamentazioni emerse ancora superflue.

Adesso ad una Pubblica Amministrazione divenuta intanto più agile e serena, serve però anche la auto tutela della DETERRENZA;
per consentirle di voltare pagina in maniera credibile all’interno ed all’esterno.

- Si prevede, tutti i reati di malversazione e corruzione contro il pubblico denaro all’interno delle sue Amministrazioni statali e delle Autonomie, equiparati alla legislazione antimafia: raccordandosi pertanto tutte le indagini eventuali, ovunque siano sorte sul territorio nazionale, alla unica competenza delle Procure antimafia centrali. E tramite esse, alle loro varie sedi periferiche risultate opportune.
Con automatici conseguenti effettivi coordinamenti naturali e che risolvono e superano anche i limiti territoriali  eventuali nelle competenze.

Ed in riguardo alla eventuale attività intercettativa di investigazione. Le intercettazioni sono classificati – qui come altrove nella prevista riforma contemporanea dei Codici – dei semplici indizi i quali hanno sempre la necessità di conseguente conferma probatoria oggettiva reale. Mai assumendo essi autonoma natura anche accessoria di prove. Neanche dibattimentali. Configurando per loro natura atti privi di per sé d’effetto al livello giudicante.

Destinate pertanto a non venire mai conosciute all’esterno dell’area preliminare di investigazione. Ed a rimanere note solo all’investigatore ed al Magistrato quale eventuale traccia riservata e protetta. Come tale mai da poter rendere pubbliche. Con la loro obbligatoria distruzione già all’esito investigativo. Dal momento che le eventuali effettive prove indiziarie e dibattimentali ritenute necessarie sono idonee soltanto in fatti oggettivi probatori accertati e riscontrati anche tali.

- Una iscrizione individuale di possibile reato, od un rinvio a giudizio non potrebbe pertanto mai avvenire sulla base di una altrui intercettazione. O di pentito.

Quanto alle SANZIONI, a colpa certa corruttiva nelle proprie pubbliche funzioni, vengono previste rafforzate.
Per dissuadere.
Dunque non tanto carcere. Che serve anche poco, in generale.

Ma, piuttosto, eventuale:
perdita del posto, pene accessorie non solo formali e socialmente utili, sanzione monetaria anche sulla base retributiva o pensionabile ad effettivo recupero del danno arrecato;
sequestro di beni personali, anche con estensione al corrotto eventuale della legge fallimentare per la parte sulla retrocedibilità degli atti e dei contratti da questo posti in essere tramite mezzi sortigli dalla corruzione; divieto post condanna definitiva di reingresso permanente entro le pubbliche amministrazioni.

Lo Stato Solidale del Patto Condiviso non può e soprattutto non vuole più convivere con la sua Corruzione.
NE’ APPALTARE PEZZI DI SE ALLA MALAVITA COME ISTITUZIONE.

Per intanto, in un quinquennio sperimentale, si prevede di adottare:

- dopo il primo anno di predisposizione relativa e strumentale, tutti gli appalti pubblici centrali e delle autonomie, oltre una certa soglia di valore, attribuiti in via informatica neutrale;

entro albi di aziende territoriali fino ad una certa cifra; ed anche esterne per cifre superiori; sempre invece albi nazionali per appalti statali.

Le pubbliche amministrazioni fissano i requisiti per l’inserimento di ditte e aziende richiedenti nelle rispettive fasce, aggiornano gli albi, ed effettuano in sedute pubbliche le attribuzioni di appalto in via automatica informatica.
Con il programma, uniforme nazionale, che magari preveda l’esclusione dalla nuova estrazione nello stesso anno di chi abbia già acquisito un certo volume prefissato di valore in attribuzione di appalto.

La Procura nazionale antimafia-anticorruzione avrebbe facoltà di chiedere visione degli elenchi informatici predisposti per l’assegnazione; e disporne cancellazioni eventuali motivate.

Il committente fissa il valore ritenuto corretto e congruo dell’opera proposta.

L’azienda appaltatrice, se accetta l’assegnazione e relativo progetto, dovrà comunque contrattualmente  anche accettare:

importo fisso con divieto di revisioni e varianti in corso d’esecuzione; interventi aggiuntive di progetto farebbero parte eventualmente di nuove procedure di aggiudicazione e del tutto indipendenti da quella in corso.
-   tempi prestabiliti di completamento e di consegna finita delle opere commissionate; derogabili di solo mesi sei complessivamente.
-    obbligo di fornire fideiussione  sull’80% del valore di aggiudicazione e a favore del soggetto appaltante; a garanzia dei tempi e della buona esecuzione.
-    divieto di subappaltare pena la perdita della assegnazione.
-   pagamento dell’importo pattuito come da avanzamenti; e saldo non oltre l’anno dalla fine dei lavori. Anche tramite anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti al committente.

Cassa Depositi che comunque destinerà il trenta per cento delle sue disponibilità a finanziare anche interamente opere pubbliche statali e delle autonomie.

E anticipa alla Fiscalità statale, anno per anno, lo smantellamento programmato annuale di tutto l’arretrato pubblico nei pagamenti già formatosi ad allora. Arretrato attuale di pagamenti che entro un triennio dovrà essere riassorbito.


SI OTTERREBBE, NELL’INSIEME E NELLA TRASPARENZA:
- una tempistica certa tra consegna dei lavori e loro effettivo termine;
- una programmabilità precisa delle risorse impegnate in ogni singola opera;
- una potenziale inutilità di “infiltrare” amministrazioni o loro componenti per ottenere appalti e condizioni di favore; 
- lavoro sufficientemente diffuso per ogni azienda che abbia requisiti economici e di storia propria esecutiva per restare nei RISPETTIVI elenchi;
-  quanto ai predenti sub appaltanti potranno accedere, per rispettive aree di importi compatibili prestabiliti, alla aggiudicazione diretta di appalto pubblico relativo.


-       Quanto ancora allo Stato stesso nelle sue strutture, ed alle Autonomie per quel che loro compete, non pare farebbero cosa negativa a rinunciare, per un quinquennio almeno, anche alla prevalente discrezionalità nelle ASSUNZIONI PUBBLICHE.

Per passare a soluzioni assai diverse e del tipo:
non più di un 15% del totale delle assunzioni annuali effettuate di fiducia diretta, nominative  in quanto ritenute indispensabili come tali; tutto il restante delle pubbliche assunzioni, ad ogni livello, determinate con chiamata neutra informatica da graduatorie di titoli e di merito già prestabilite.
Unitaria, sempre nazionale, per lo Stato.
Regionali, in presenza di disponibilità idonee, per le singole Autonomie; con confluenza in quelle nazionali in caso di carenza regionale alla funzione chiesta.


Se poi la Pubblica amministrazione fosse così brava da tenersi una quota di attribuzione discrezionale per le eccellenze di prodotto richieste, e rendesse prevalentemente neutre con procedure analoghe anche le attribuzioni delle Progettazioni, dando così opportunità a tutti, anche tra i professionisti, di contribuire, sarebbe di certo conseguito  un risultato positivo ulteriore.


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