SCUOLA INNOVAZIONE
CULTURA E RICERCA
L’Area della Istruzione
costituisce, con il lavoro ed un suo reddito equo e con la dignità reale di
entrambi i sessi, uno dei pilastri fondanti lo Stato democratico moderno.
A questa
Area così decisiva viene rivolto un forte impegno all’interno di un Programma
di riforme condivise. Destinate altrimenti ad assumere un valore solo
congiunturale e non strategico di un’intera comunità.
Il Programma virtuale traccia qui di seguito i propri orientamenti
complessivi di scelte. Lasciando alle specifiche leggi di Riforma i passaggi
normativi d’ogni Settore interessato.
SCUOLA E UNIVERSITA’
IL PROGETTO DI RIFORME CONDIVISE insedia – nei primi suoi
mesi d’attuazione – una Commissione tecnica incaricata di proporre alle Camere,
entro un anno, una RIORGANIZZAZIONE
dell’intero Settore della Istruzione: Elementare, Medie, Superiori, Università.
Idonea a delineare un
percorso unitario e coerente dell’intero Ciclo della Istruzione Nazionale.
Senza alcuna preclusione a quanto esistente e che risulti funzionale.
La Commissione
al momento del proprio insediamento promuoverà la formazione di una Consulta Nazionale
direttamente eletta e composta di docenti–studenti rappresentativi per l’intera
Area della Istruzione nazionale.
Finalizzata alla condivisione del Progetto di
Riforma complessiva tra utenti e operatori in primo luogo, la Consulta sarà per
la Commissione la propria Camera di Partecipazione all’avanzare del progetto. I
pareri della Consulta saranno di natura non vincolante, ma dovranno sempre
ricevere risposte motivate.
Questa struttura di partecipazione elettiva docenti
- studenti, disciplinata da un proprio regolamento in sede di riforma stessa, rimarrà permanente. Quale Organo diretto
allievi-docenti consultivo o di pareri o istanze anche proprie agli Organi
attuativi e di Gestione della Istruzione nazionale riformata. Le sue sedute non avverranno in
sovrapposizione ai tempi didattici e di lezioni dei componenti. E non daranno
diritto ad alcun beneficio oltre un rimborso forfettario di spese in occasione
di sessioni.
Le Camere parlamentari s’impegnano di pervenire all’adozione legislativa del Progetto complessivo di Riforma
condivisa entro i sei mesi successivi dalla consegna dello stesso. In modo
da consentirgli di poter entrare in vigore entro il secondo anno. Ed a regime
pieno, entro il terzo anno.
I Programmi
scolastici indicati come primari saranno
identici per l’intera nazione. A garanzia di uniformità nei criteri scolastici di merito e omogeneità
di opportunità formativa e di offerta per tutti coloro che ne usufruiscano sul
territorio nazionale.
Anche le
graduatorie docenti, e i requisiti di
professionalità degli stessi saranno uniformi sopra l’intero territorio
italiano.
Con graduatorie e concorsi
nazionali. Così da favorire osmosi generale tra la offerta e la domanda docente
in ogni grado. La Scuola è infatti ritenuta interesse prioritario dello Stato
nel suo insieme di popolazione.
Inoltre, se non venisse
assicurata uniformità parametrabile ovunque di offerta e di risultato
conseguito, non sarebbe applicabile una politica nazionale di incentivazione
allo studio ed al merito.
Nella stessa occasione dell’insediamento della Commissione
di Riforma le Camere delegano il Governo
ad adottare provvedimenti esecutivi urgenti per l’indirizzo dei cicli scolasti già verso l’obiettivo del merito
scolare e le intenzioni di riforma.
Tra di essi:
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA :
Componendo essa, assieme alla
Media, la Scuola dell’obbligo, vale a dire della istruzione base inderogabile
per le più giovani generazioni, il Governo stabilirà dei coefficienti
provvisori di costo sostenuti dalle famiglie per i propri figli.
Sulla loro base
accorderà bonus fiscale di pari valore, pro capite per figlio, e da usufruire
in sede di dichiarazioni annuale dei propri redditi.
In altre parole, il costo standard di istruzione
dell’obbligo si detrae per intero dall’imposta fiscale familiare. Previsto nel 50% il primo anno d’entrata in vigore, 100% il secondo di anno.
La riforma complessiva del Fisco, che avanza intanto
in parallelo, renderà definitiva la detrazione. Fissandone l’entità standard
del costo ammesso. L’orientamento è quello di non porre tetti di reddito
all’accesso familiare al beneficio fiscale. In quanto esso non costituisce un
sussidio. Ma il riconoscimento di un diritto costituzionale primario per tutti
i giovani.
In
questa fascia scolare il beneficio di detrazione fiscale alle famiglie viene
previsto a prescindere dal merito di
studio.
In quanto si tratta di un obbligo anche sociale e di
legge accedere ai primi livelli di formazione scolare e culturale. E lo Stato
lo riconosce come tale con un connesso costo familiare da poter affrontare. Nel
caso di famiglia divenuta mono nucleare il beneficio fiscale segue il
figlio/figlia studente, a favore del genitore legalmente affidatario
convivente che ne deve assicurare il
diritto agli studi.
Nel caso di commisurata inidoneità del reddito a sopperire ai
costi d’istruzione d’obbligo al proprio familiare, lo Stato riconosce nella
disponibilità del Dirigente Scolastico territoriale l’attribuzione nominativa
di pari Bonus standard di valore annuale. Destinabile solo alle spese base
scolari del beneficiario: iscrizione, testi scolastici, materiali didattici di
base. Questo, perché il reddito
familiare non
può essere una ragione
d’esclusione del o della minore dalla scolarità nazionale di base.
Lo Stato tuttavia incoraggia e riconosce il merito anche nelle fasce della scolarità dell’obbligo. Studenti e studentesse elementari e medie i
quali si verranno a collocare nella prestabilita fascia di eccellenza del
risultato scolare finale annuale, valutata con criteri omogenei prestabiliti
nazionali, conseguiranno CARD personale dal valore monetario prefissato. Utilizzabile in Italia a fine di vacanza dal minore. Anche a riduzione,
sua personale nominativa, di maggiori costi complessivi col proprio nucleo
familiare. E con diritto di accesso gratuito a Mostre e Musei.
Nella fascia elementare e
media, nel primo anno sarà inoltre censita la aspettativa di tempo pieno
da parte dell’intera utenza. Tempo scolare nella parte aggiuntiva non solo
didattico e d’evasione compiti eventuali, ma anche socio aggregativi e sportivo
di base.
Su questi presupposti, dal secondo anno successivo di
Riforma sarà ampliata la offerta di TEMPO
LARGO come intanto emersa. Per giungere a soddisfarla completamente entro
il Terzo anno.
Il supporto all’esigenza di Tempo Largo, per la
parte didattica integrata, potrà essere anche assolto con personale qualificato
e di provenienza prioritaria da ruoli preesistenti e trovati lasciati in questo
periodo decadere. Ad eccezione di questi
preesistenti esuberi, l’Organico didattico nazionale vieta
per legge la formazione di precariato. Consentendo
soltanto o chiamate consapevolmente a termine, o assunzioni per concorso
pubblico nazionale e requisiti connessi sopra posti in ruolo già disponibili.
Non c’è alcuna intenzione di pervenire
in questo modo ad aprire una porta temuta illimitata ed indiscriminata a
pubbliche assunzioni.
Piuttosto l’intenzione tendenziale di adeguarsi,
anche se in una progressione triennale compatibile, a quanto già avviene in
altri Paesi di alta scolarità comunitaria. Dove la differenza, e anche
consistente, di maggiori occupati in pubbliche funzioni presso di essi rispetto
all’Italia, la fa proprio il personale a vario titolo impegnato nelle sue
competenze entro l’area della loro scolarità nazionale.
L’Area
dell’Istruzione è, infatti, un investimento vitale tanto più in chi vuole come
Paese innovare e crescere coeso. Rimane altrimenti una generica intenzione
irrisolta.
Inoltre lo Stato prevede di
aprirsi in tutti gli spazi paradidattici anche al privato che si
voglia convenzionare con l’Area pubblica della Istruzione. In modo da potersi comporre non tanto segmenti disconnessi tendenti
alla loro duplicazione.
Prevedendo un Sistema
nazionale integrato a rete. Volto agli stessi servizi e
utenza e che utilizzi e valorizzi al meglio l’intera offerta già esistente per
un Tempo Largo giovanile anche post didattico tutorato.
Lo Stato attribuisce ad ogni Plesso scolastico, sulla base di
parametrazione standard nazionali, un
fondo annuale per
le funzioni e iniziative pertinenti proprie e peculiari del plesso. Attribuito
alla autonomia dal Consiglio di Istituto, con vincolo di rendiconto. Tali fondi
sono integrabili anche da corrispettive eventuali dotazioni provenienti da
Comune e Regione e donazioni anche private.
Lo Stato inoltre promuove
la presenza di quotidiani nazionali e
regionali all’interno degli
Istituti di ogni plesso scolastico del ciclo medie-superiori. E pertanto ne convenziona la fornitura alle Scuole in copie
prestabilite. Sia in forma cartacea che telematica. Finalizzate all’accesso
degli allievi/allieve alla lettura abituale e consultazione degli stessi e a
spazi didattici di ricerche e approfondimenti di aspetti e metodiche della
informazione quotidiana. All’interno di
un tempo scolare apposito che riassorba anche la preesistente Educazione
civica.
Dalla convenzione pubblica scolare con le editrici
di quotidiani restano esclusi i giornali auto classificatisi quali giornali
partitici o di movimenti politici assimilati; o classificati come tali dalle
specifiche provvidenze pubbliche che ricevono. Lo Stato non intende promuovere
la adesione a singole forze politiche. Una scelta che rimane strettamente
personale. Quanto offrire al cittadino studente/studentessa strumenti e metodi
propri di accesso abituale alla offerta plurale di notizie e informazioni
nazionali.
Alle
scuole dei plessi medi superiori lo Stato incoraggia e rimborsa strumenti per
gli accessi scolari tutorati ad
internet e televisione con stesse finalità di ricerche, seminari,
approfondimenti anche metodologici didattici. I singoli Istituti potranno anche
attivare, tramite diretta azione tutorata degli allievi, propri Siti/giornalini internet.
L’EDILIZIA
SCOLASTICA, soprattutto la nuova, dovrà
tendere a “pool scolastici” contigui multi settoriali; materna, elementare,
media. Da
consentire la interfruibilità di servizi accessori della Didattica stessa e
degli spazi aperti esterni ricreativo, creativo e sportivo di base del Tempo
Largo stesso. Volti a favorire il senso di condivisione anche tra fasce diverse
di età e scolarità di allievi. Oltre che l’ottimizzazione dei Servizi esterni
quali ad esempio, Trasporto e Mensa.
SCUOLA SUPERIORE
Indirizzi e programmi ed
organizzazione interna sono evidentemente lasciati alle conclusioni della
Commissione di Riforma, e della Legislazione conseguente parlamentare.
Tuttavia, al riguardo, alcune tendenze possono, e vanno anticipate.
In
questa fascia superiore di studi, lo studente e la famiglia non assolvono più
ad un obbligo; ma a scelte personali
proprie motivate e di capacità scolare.
Il bonus familiare di detrazione
fiscale pertanto in questa fascia scolare riconoscerà
il 50% del costo standard di studio sostenuto. Accanto
ad esso interverrà il riconoscimento della qualità e dell’eccellenza negli
studi superiori effettuati; che includono anche gli studi di qualificazioni
specialistiche professionali.
Entro una
fascia di risultato buono alto di
esito annuale scolare personale, a verifica uniforme prestabilita nazionale, il Bonus di detrazione fiscale familiare al costo standard
di studi passerà al 100%;
Lo studente/studentessa
che conseguirà la fascia di
eccellenza prestabilita uniforme nazionale, otterrà inoltre, annualmente, CARD personale di libera spesa vacanza individuale in Italia e
voci anche culturali assimilabili.
Lo stesso
studente/studentessa che conseguirà <
la fascia di eccellenza > prestabilita nazionale
nell’intero proprio biennio finale superiore,
acquisirà DIRITTO
DI ISCRIZIONE UNIVERSITARIA, nella
facoltà prescelta, senza sottostare
ad test o eventuali selezioni di
ammissioni.
Lo Stato inoltre
allo studente/studentessa collocatosi nel suo biennio finale di studio
superiore in parametri nazionali di eccellenza riconoscerà BORSA pari all’intero costo standard universitario annuale.
L’Università,
per parte sua, attribuirà, agli stessi soggetti beneficiari, diritto di
alloggio gratuito in propri
appositi siti per universitari/docenti.
- Gli studenti/studentesse universitari, e delle Superiori, a richiesta potranno ottenere una propria < Tessera “Vacanza lavoro > di idoneità a
prestazioni personali lavorative facilitate, e rilasciatagli presso la propria
Scuola.
Essa
consentirà all’interessato/a entro i
periodi dell’eventuale attivazione, anche multiple stagionali, copertura previdenziale
gratuita nominativa dell’intestatario con costo zero relativo aziendale;
retribuzione oraria pari all’apprendista iniziale da parte della medesima
azienda; esenzione da tassazione sul ricavato retributivo alla studentessa/studente
beneficiato. L’occupazione
occasionale può avvenire anche in attività totalmente indipendenti dal ciclo di
studio. Escluse attività classificate per la loro natura a rischio fisico ed
ambientale.
L’eventuale durata degli accessi è lasciata alla
libera contrattazione tra le parti. In ogni caso non inferiore a 10 giorni
consecutivi di collaborazioni.
L’opportunità di lavoro facilitato alla
studentessa/studente avrà valore ed effetti esclusivamente durante i cicli
nazionali di vacanze.
UNIVERSITA’
L’Università nel primo anno di
Riforma stabilirà i propri parametri standard di costi-benefici didattico
strutturali di gestione.
Sui quali fisserà i suoi budget preventivi di iscrizioni e di frequenza. In base alla sua conseguente
programmazione deciderà quali Corsi faranno parte del proprio Anno Accademico.
Stabilirà inoltre i criteri di ammissione ai singoli
propri Corsi, preavvertendo, anche su internet, numero dei posti resosi
disponibili presso di essa e criteri e condizioni di accesso.
- Le quantità ammesse
di diritto al Corso Universitario in base all’eccellenza conseguita nell’ultimo
biennio scolare di provenienza hanno priorità d’accoglienza entro il numero
posto a disposizione annualmente dall’Ateneo. Anche nei confronti di
ammissione prevista per mezzo di propri esami preliminari. I quali
consentiranno ammissione universitaria solo dopo aver già constatato le
iscrizioni di diritto da eccellenza.
Tuttavia l’Università, preso atto degli accessi di
Diritto da eccellenza presso di sé, può, per l’anno accademico, dichiarare
satura la sua intera capacità di accoglienza didattica in quella determinata
Facoltà. In tal caso, il soprannumero delle eccellenze richiedenti opterà per
altre eventuali sedi universitarie. Così come anche gli eventuali ulteriori
aspiranti tramite esame ordinari di ammissione.
Quanto all’Università preventiverà i propri criteri
nell’attribuzione delle fascia di
eccellenza annuale entro gli studi nelle sue Facoltà.
Sulla loro
base, le studentesse/studenti che conseguiranno la fascia di eccellenza annuale
del corso di studio universitario conseguiranno contemporaneamente BONUS di gratuità
dell’iscrizione universitaria nell’anno successivo (valutata a
costo standard), assieme a BONUS standard
personale utilizzabile quale fondo spese per testi di corso.
Ed otterranno diritto personale
di ALLOGGIO
universitario gratuito.
Lo Stato
riconoscerà inoltre agli universitari trovatisi in condizioni di eccellenza un BONUS ACCESSORIO monetario sotto forma
di CARD individuale. Che potrà venire
destinato ad approfondimenti di ricerche, scambi culturali, vacanza.
Benefici i quali, in caso di
fuoriuscita personale dalla fascia di < eccellenza > come prevista dalla
Università, verrebbero di contro a
decadere all’interessato/a nel successivo anno.
- Peraltro le famiglie di studenti – studentesse
universitarie i quali verranno comunque
a collocarsi entro la fascia di
efficacia prevista nei Corsi annuali d’Ateneo, potranno disporre di idonee detrazioni fiscali sui relativi costi sostenuti.
Entro parametri e redditi relativi massimi familiari che
prevede già la Riforma Fiscale. E potranno
disporre anche di alloggi universitari.
Studenti/esse che dovessero
fuoriuscire per oltre un anno dalla prevista fascia di efficacia dei rispettivi
studi universitari, ne sosterranno con autonome risorse i relativi costi interi.
L’Università potrà assolvere alla primaria esigenza
di alloggio della propria eccellenza studenti/docenti, e della sua fascia
standard di efficacia di studio, o con edilizia propria concorsa anche dallo
Stato e Regioni; o supplirvi, quantomeno nel triennio di avvio a regime, anche
in affitto convenzionato con privati di
blocchi edilizi funzionali ed omogenei
per destinazione a
< campus >. Intesi così
individuabili, se ritenuti complessivamente idonei, anche entro i Centri
Storici Urbani.
- Le Università, pubbliche e private, per la loro parte
didattica e di ricerca, saranno
equiparate dallo Stato a Onlus, senza fini di lucro, con relativi benefici
fiscali e normativi.
Aziende
che avranno previsto il conferimento di Borse Universitarie a familiari di
propri dipendenti, ne conseguiranno detrazione fiscale
degli importi.
Lo stesso
beneficio sarà accordato anche a Società sportive a fronte dello stesso proprio
impegno verso loro appartenenti.
Le Università preventiveranno anche propri cicli di Studio, parte telematica a distanza e parte in orari idonei, affinché singoli occupati, od aziende stesse con
propri dipendenti interessati, possano accedervi compatibilmente con i
coesistenti orari di lavoro.
Ogni Università avrà propri Piani di Ricerca relativi e di
sperimentazioni eventuali.
Lo Stato, alle Università le quali anno per anno rientreranno entro
parametri di eccellenza didattico gestionale predefiniti dallo Stato stesso, attribuirà dei fondi nazionali fuori quota e destinabili esclusivamente a Progetti di ricerca e
interscambi di docenti borsisti anche con l’estero e attinenti. Tali fondi sono
estensibili, dalle rispettive Università, anche a propri programmi di scambio e
di approfondimenti su estero di propri allievi.
Le Fondazioni bancarie, ed anche Fondazioni diverse, verranno incoraggiate ad “adottare” ciascuna una Università,
pubblica o privata, ma che si collochi
nella parametrazione di eccellenza nazionale come suoi risultati
complessivi annuali. Le donazioni di Fondazioni o
privati in generale ad Università saranno interamente detassate dal
fisco agli interessati.
- L’Università acquisisce la possibilità di accendere convenzioni con aziende e
Studi professionali per Progetti congiunti, o per cicli di
praticantato dei propri studenti - tutorato da suoi docenti - anche
durante il corso annuale di laurea. Previsti in questo caso privi di
remunerazione allo studente universitario perché interni al ciclo di studio
assolto, lo Stato ne sosterrà l’intero costo previdenziale di presenze
studentesche entro le strutture produttive o professionali convenzionatesi con
le Università.
Lo
Stato incoraggerà con appositi suoi sostegni le Università italiane a condursi nei loro Progetti come parte integrata di
formazione universitaria e di ricerca intra comunitaria europea. Solleciterà pertanto anche la Comunità Europea, nelle sue competenze
sovra nazionali, a promuovere e coofinanziare programmi e progetti europei
coordinati e integrati intra universitari di diversa nazionalità. Progetti di
diritto Comunitario, nell’approvazione e nel monitoraggio concreto di
attuazione.
Ogni Università nazionale dovrà rendere
annualmente pubblico su internet, in
articolazioni sufficientemente comprensibili a chiunque di voci e costi,
presenze numeriche di studio e risultati, ed elenco nominativo dei docenti, e
numerico dipendenti, proprio bilancio consuntivo e budget previsionale.
- L’Istruzione nazionale riconoscerà inoltre, come di alta Formazione Tecnica operativa
produttiva, equiparata a Laurea universitaria, Centri formativi teorici e
pratici anche Aziendali di alto profilo innovativo, dove acquisire una elevata
professionalità individuale operativa produttiva.
Per questi CENTRI
riconosciuti di equivalenza universitaria varranno i medesimi criteri già previsti per l’Università.
Anche i benefici normativi e
fiscali, a CENTRI così classificati,
saranno equivalenti alla Università.
In merito alla Area della Formazione ed al diritto
primario alla istruzione, il Programma ritiene di prevedere, avendo a
riferimento l’intero ciclo didattico scolare:
- La Scuola nazionale incoraggia la
formazione alla responsabilità ed all’autogoverno al proprio interno.
Pertanto, negli aspetti ed attività non strettamente
didattiche scolari, nei vari plessi e cicli viene incoraggiato l’autogoverno di scelta e la
partecipazione degli allieve/allievi. Restando facoltà del Dirigente
scolastico, sorta di Presidente di una condivisa repubblica culturale, di porre
veto motivato all’attuazione di singole
deliberazioni extradidattiche degli allievi preventivamente sottopostegli. Gli
argomenti di trattazione previsti nelle riunioni di partecipazione dovranno
essere di stretta pertinenza delle competenze ed attività d’Istituto e saranno
posti all’ordine del giorno dal dirigente d’Istituto su proposta degli alunni.
Alle riunioni partecipative scolari, previste in
orario extra didattico, non sono ammessi estranei all’Istituto singolarmente o
gruppi; in quanto riunioni esclusivamente su questioni interne inerenti a
quella scuola.
Alle riunioni decisionali di autogoverno degli
allievi dovrà essere sempre invitato e partecipe a pieno diritto un insegnante Tutor a questo designato
dall’Istituto.
Con
riferimento all’auto responsabilità e condivisione, gli iscritti ammessi, di ogni ordine e
grado, saranno pertanto consapevoli, avendovi anche aderito, che:
- All’interno del perimetro della scuola pubblica non è
consentito fare uso anche privato personale di sostanze stupefacenti; ne farne alcuna forma di promozione d’uso. La constatazione della
violazione individuale, attiva l’affiancamento di supporto extrascolastico.
L’introduzione nel perimetro scolastico di
stupefacenti a fini di commercio e di iniziazione altrui, ove constatata,
attiva esclusione dal ciclo annuale d’istruzione. E perdita permanente di ogni
beneficio premiale nazionale previsto allo studio.
La reiterazione eventuale motiva l’esclusione
generalizzata dalla intera scuola
pubblica superiore nazionale.
Inoltre che:
-
all’interno della scuola pubblica nazionale è bandita ogni forma di violenza:
chi non rispetti questo patto elementare della
convivenza comune tra allievi e docenti è passibile dalla sospensione alla
ripetizione dell’anno, all’espulsione definitiva dall’Istituto o dall’intero
circuito scolare nazionale a seconda della gravità del caso. Con perdita dei benefici premiali di studio.
- La
violenza sessuale, a danno del femminile o maschile, all’interno del perimetro
d’istituto, determina sempre, se accertata anche tentata, l’espulsione
dall’Istituto e perdita dell’anno.
-
La previsione di sanzione eventuale
di particolare gravità, previste in precisi casi sino all’esclusione
individuale dalla stessa istruzione pubblica nazionale, ottempera all’ineludibile
dovere, per ogni comunità condivisa, di garantire al proprio interno i
diritti fondamentali dell’insieme quando vi confligga irrimediabilmente la
prevaricazione del singolo.
- La
scuola pubblica nazionale, di ogni ordine e grado, fondata sulla condivisione e
la partecipazione degli utenti stessi ai fini formativi ed organizzativi, viene attribuita di autonomia territoriale nell’autorizzare o chiedere accesso della Forza pubblica al
proprio interno. Salvo
pericolo grave alla struttura ed agli stessi utenti temuto o in atto. La Scuola
nazionale infatti dispone anche di suoi autonomi strumenti condivisi di
richiamo o di sanzione verso i propri appartenenti; che costituendo anche essi
patto consapevole sottoscritto da studenti e genitori all’atto stesso
d’iscrizione, non sono né subordinati nell’attivazione, né interponibili dalla
Giurisdizione. Salvo la sua capacità di perseguire reati eventuali anche di
scolari, o di docenti, in quanto cittadini, ma fuori dall’attività e dal
perimetro di istituto scolare.
LA SCUOLA PUBBLICA DELL’ITALIA MEDITERRANEA:
L’Italia Europea si continua
anche a ritenere una nazione che condivide da sempre tanta parte di storia,
cultura, e vicinanza umana con ogni altra nazione e popolazione rivierasca
mediterranea.
Con l’intenzione di valorizzare, coltivare e sviluppare
questo strettissimo legame umano condiviso, la scuola Pubblica italiana prevede
di istituire a titolo permanente -
e con attivazione a regime pieno entro il primo triennio - la messa a
disposizione, per i giovani e le giovani mediterranee che vogliono approfondire
i propri studi Superiori od Universitari direttamente in Italia una BORSA ANNUALE
INDIVIDUALE DI ACCESSO.
E Corsi di
Italiano d’inserimento posti a carico della Italia ospitante.
Gli stessi studenti e studentesse
che dovessero attivare propri studi Universitari in Italia all’interno di
questo Specifico Programma Permanente di scambi tra nazioni e popolazioni
mediterranee, avranno
inoltre a propria disposizione tutti i medesimi
sostegni ed incentivi già previsti per
l’utenza superiore ed universitaria nazionale.
Il medesimo programma sosterrà
anche progetti mirati didattici e di ricerca Intra universitari con le nazioni
mediterranee attivate da parte di Università Italiane.
SCUOLA NAZIONALE ED
IMMIGRAZIONE
L’esistenza in Italia di una
consistente immigrazione temporanea e controllata non sarà priva di effetti
POTENZIALI anche sulla scolarità di ragazze e ragazzi di altra nazionalità
trovatesi presenti dietro alle rispettive famiglie.
Lo Stato italiano pertanto prevede, nel caso di studentesse/studenti già immigrati e dei
cicli successivi alle elementari:
- Lo
studente/studentessa i cui genitori si troveranno a lasciare l’Italia
per scadenza di permesso di soggiorno o per autonoma scelta, potrà scegliere,
col consenso del genitore se minore, o suo diretto se maggiorenne, di proseguire gli studi già in corso in Italia
anche dopo uscita eventuale dei propri familiari dal territorio nazionale.
Il suo relativo costo standard, e di alloggio in
strutture privatistiche opportunamente convenzionate, ed accettate
preventivamente dai genitori, verrebbe, in questo caso, sostenuto dal Fondo misto nazionale
aziende/immigrati per l’inserimento degli stessi.
Lo studente o studentessa usufruirà in questo caso
di un permesso di soggiorno annuale personale, rinnovabile, per ragioni di
studio.
- Nel
corso degli studi seguiti in Italia, l’allievo allieva di nazionalità non
italiana, avrà a disposizione gli
stessi benefici e sostegni al merito ed all’eccellenza
previsti per lo studente/essa italiano nell’intero ciclo di frequenza.
Nel momento della propria intervenuta
qualificazione professionale, o di laurea, o equivalenti, tutti gli studenti e studentesse non italiani maggiorenni che lo avranno conseguito entro la fascia
di eccellenza e non nati in Italia, potranno
ottenere con
ciò stesso, ove essi lo ritengano, diritto personale di opzione immediata per la nazionalità italiana.
Al fine della migliore
integrazione di figli e figlie di residenti temporanei regolarmente in Italia e
d’altra diversa nazionalità, l’Istruzione Scolastica nazionale prevede che:
- per
ragazzi e ragazze non italiani, e trovatesi al primo accesso nei suoi vari
cicli scolari, sia disposto entro il tempo
pieno o comunque in orari scolari, congruo orario di spazio per insegnamento base di italiano;
e da parte di docente
bilingue in italiano di madre lingua dell’alunno/a. Finalizzato alla
frequentazione efficace di classi intanto formatisi, senza eccezioni ammesse,
solo con criteri scolari generali e senza distinzione o separatezza alcuna di
etnia o provenienza.
- nei
primi due o tre mesi d’introduzione linguistica all’italiano dell’alunna/o di
lingua diversa, l’insegnante di madre
lingua dell’alunno, con l’incarico
di < tutor > abilitato anche al
trasferimento in lingua simultaneo di termini scolastici in italiano, potrà
prendere parte alle lezioni dell’allievo/a stesso. Senza altra
interferenza di alcun tipo con il docente ordinario ed i suoi programmi svolti.
Quanto ai relativi oneri economici, d’insegnamento
linguistico italiano e paradidattici connessi, gestiti ed approvati dal capo
d’Istituto, saranno forniti, e coperti alla Scuola interessata dal Fondo
nazionale misto per l’integrazione lavoratore temporaneo/azienda.
Quanto al docente bilingue, con contratto temporaneo
a termine, avrà pari dignità e doveri del docente di attività accessoria al
tempo pieno.
- Gli
allievi e le allieve di ogni ciclo di istruzione della Scuola nazionale
verranno resi consapevoli nei modi
opportuni che, ogni
eventuale offesa grave alla dignità ed
alla etnia dell’alunno/a non italiano,
tra compagni di studio, viene dalla propria
Scuola equiparato a comportamento individuale di violenza fisica grave; e come tale,
sottoposto alle medesime contestazioni e sanzioni disciplinari proprie interne
da parte della Scuola italiana nel suo complesso. D’ogni ordine e grado.
- Gli alunni e le alunne di nazionalità non italiana
saranno resi consapevoli di essere tenuti agli stessi comportamenti e doveri
degli alunni italiani; senza che ne venga alcuna deroga d’esenzione per
appartenenze personali di religione od etnie. Costituendo la Istruzione
nazionale un “unico” uguale di doveri e di diritti per tutti i suoi
appartenenti.
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