lunedì 14 ottobre 2013

Scuola Innovazione Cultura e Ricerca



 SI PUO' FARE: componenti del programma alternativo di un governo ombra all'attuale


SCUOLA  INNOVAZIONE  CULTURA  E  RICERCA


L’Area della Istruzione costituisce, con il lavoro ed un suo reddito equo e con la dignità reale di entrambi i sessi, uno dei pilastri fondanti lo Stato democratico moderno.
A questa Area così decisiva viene rivolto un forte impegno all’interno di un Programma di riforme condivise. Destinate altrimenti ad assumere un valore solo congiunturale e non strategico di un’intera comunità.
Il Programma virtuale  traccia qui di seguito i propri orientamenti complessivi di scelte. Lasciando alle specifiche leggi di Riforma i passaggi normativi d’ogni Settore interessato.


SCUOLA E UNIVERSITA’

IL PROGETTO DI RIFORME CONDIVISE insedia – nei primi suoi mesi d’attuazione – una Commissione tecnica incaricata di proporre alle Camere, entro un anno, una RIORGANIZZAZIONE dell’intero Settore della Istruzione: Elementare, Medie, Superiori, Università.
Idonea a delineare un percorso unitario e coerente dell’intero Ciclo della Istruzione Nazionale. Senza alcuna preclusione a quanto esistente e che risulti funzionale.

La Commissione al momento del proprio insediamento promuoverà la formazione di una Consulta Nazionale direttamente eletta e composta di docenti–studenti rappresentativi per l’intera Area della Istruzione nazionale.

Finalizzata alla condivisione del Progetto di Riforma complessiva tra utenti e operatori in primo luogo, la Consulta sarà per la Commissione la propria Camera di Partecipazione all’avanzare del progetto. I pareri della Consulta saranno di natura non vincolante, ma dovranno sempre ricevere risposte motivate.
Questa struttura di partecipazione elettiva docenti - studenti, disciplinata da un proprio regolamento in sede di riforma stessa, rimarrà permanente. Quale Organo diretto allievi-docenti consultivo o di pareri o istanze anche proprie agli Organi attuativi e di Gestione della Istruzione nazionale riformata.  Le sue sedute non avverranno in sovrapposizione ai tempi didattici e di lezioni dei componenti. E non daranno diritto ad alcun beneficio oltre un rimborso forfettario di spese in occasione di sessioni.

Le Camere parlamentari s’impegnano di pervenire all’adozione legislativa del Progetto complessivo di Riforma condivisa entro i sei mesi successivi dalla consegna dello stesso. In modo da consentirgli di poter entrare in vigore entro il secondo anno. Ed a regime pieno, entro il terzo anno.


I Programmi scolastici indicati come primari saranno identici per l’intera nazione. A garanzia di uniformità nei criteri scolastici di merito e omogeneità di opportunità formativa e di offerta per tutti coloro che ne usufruiscano sul territorio nazionale.

Anche le graduatorie docenti, e i requisiti di professionalità degli stessi saranno uniformi sopra l’intero territorio italiano.
Con graduatorie e concorsi nazionali. Così da favorire osmosi generale tra la offerta e la domanda docente in ogni grado. La Scuola è infatti ritenuta interesse prioritario dello Stato nel suo insieme di popolazione.
Inoltre, se non venisse assicurata uniformità parametrabile ovunque di offerta e di risultato conseguito, non sarebbe applicabile una politica nazionale di incentivazione allo studio ed al merito.

Nella stessa occasione dell’insediamento della Commissione di Riforma le Camere delegano il Governo ad adottare provvedimenti esecutivi urgenti per l’indirizzo dei cicli  scolasti già verso l’obiettivo del merito scolare e  le intenzioni di riforma.

Tra di essi:

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA :

Componendo essa, assieme alla Media, la Scuola dell’obbligo, vale a dire della istruzione base inderogabile per le più giovani generazioni, il Governo stabilirà dei coefficienti provvisori di costo sostenuti dalle famiglie per i propri figli.

Sulla loro base accorderà bonus fiscale di pari valore, pro capite per figlio, e da usufruire in sede di dichiarazioni annuale dei propri redditi.
In altre parole, il costo standard di istruzione dell’obbligo si detrae per intero dall’imposta fiscale familiare. Previsto nel 50% il primo anno d’entrata in vigore, 100% il secondo di anno.

La riforma complessiva del Fisco, che avanza intanto in parallelo, renderà definitiva la detrazione. Fissandone l’entità standard del costo ammesso. L’orientamento è quello di non porre tetti di reddito all’accesso familiare al beneficio fiscale. In quanto esso non costituisce un sussidio. Ma il riconoscimento di un diritto costituzionale primario per tutti i giovani.

In questa fascia scolare il beneficio di detrazione fiscale alle famiglie viene previsto a prescindere dal merito di studio.
In quanto si tratta di un obbligo anche sociale e di legge accedere ai primi livelli di formazione scolare e culturale. E lo Stato lo riconosce come tale con un connesso costo familiare da poter affrontare. Nel caso di famiglia divenuta mono nucleare il beneficio fiscale segue il figlio/figlia studente, a favore del genitore legalmente affidatario convivente  che ne deve assicurare il diritto agli studi.
Nel caso di commisurata inidoneità del reddito a sopperire ai costi d’istruzione d’obbligo al proprio familiare, lo Stato riconosce nella disponibilità del Dirigente Scolastico territoriale l’attribuzione nominativa di pari Bonus standard di valore annuale. Destinabile solo alle spese base scolari del beneficiario: iscrizione, testi scolastici, materiali didattici di base.  Questo, perché il reddito familiare non può essere una ragione d’esclusione del o della minore dalla scolarità nazionale di base.

Lo Stato tuttavia incoraggia e riconosce il merito anche nelle fasce della scolarità dell’obbligo. Studenti e studentesse elementari e medie i quali si verranno a collocare nella prestabilita fascia di eccellenza del risultato scolare finale annuale, valutata con criteri omogenei prestabiliti nazionali, conseguiranno CARD personale dal valore monetario prefissato. Utilizzabile in Italia a fine di vacanza dal minore. Anche a riduzione, sua personale nominativa, di maggiori costi complessivi col proprio nucleo familiare. E con diritto di accesso gratuito a Mostre e Musei.

Nella fascia elementare e media, nel primo anno sarà inoltre censita la aspettativa di tempo pieno da parte dell’intera utenza. Tempo scolare nella parte aggiuntiva non solo didattico e d’evasione compiti eventuali, ma anche socio aggregativi e sportivo di base.
Su questi presupposti, dal secondo anno successivo di Riforma sarà ampliata la offerta di TEMPO LARGO come intanto emersa. Per giungere a soddisfarla completamente entro il Terzo anno.

Il supporto all’esigenza di Tempo Largo, per la parte didattica integrata, potrà essere anche assolto con personale qualificato e di provenienza prioritaria da ruoli preesistenti e trovati lasciati in questo periodo decadere. Ad eccezione di questi preesistenti esuberi, l’Organico didattico nazionale vieta per legge la formazione di precariato. Consentendo soltanto o chiamate consapevolmente a termine, o assunzioni per concorso pubblico nazionale e requisiti connessi sopra posti in ruolo già disponibili.
Non c’è alcuna intenzione di pervenire in questo modo ad aprire una porta temuta illimitata ed indiscriminata a pubbliche assunzioni.

Piuttosto l’intenzione tendenziale di adeguarsi, anche se in una progressione triennale compatibile, a quanto già avviene in altri Paesi di alta scolarità comunitaria. Dove la differenza, e anche consistente, di maggiori occupati in pubbliche funzioni presso di essi rispetto all’Italia, la fa proprio il personale a vario titolo impegnato nelle sue competenze entro l’area della loro scolarità nazionale.
L’Area dell’Istruzione è, infatti, un investimento vitale tanto più in chi vuole come Paese innovare e crescere coeso. Rimane altrimenti una generica intenzione irrisolta.


Inoltre lo Stato prevede di aprirsi in tutti gli spazi paradidattici anche al privato che si voglia convenzionare con l’Area pubblica della Istruzione. In modo da potersi comporre non tanto segmenti disconnessi tendenti alla loro duplicazione.

Prevedendo un Sistema nazionale integrato a rete. Volto agli stessi servizi e utenza e che utilizzi e valorizzi al meglio l’intera offerta già esistente per un Tempo Largo giovanile anche post didattico tutorato.

Lo Stato attribuisce ad ogni Plesso scolastico, sulla base di parametrazione standard nazionali, un fondo annuale per le funzioni e iniziative pertinenti proprie e peculiari del plesso. Attribuito alla autonomia dal Consiglio di Istituto, con vincolo di rendiconto. Tali fondi sono integrabili anche da corrispettive eventuali dotazioni provenienti da Comune e Regione e donazioni anche private.

Lo Stato inoltre promuove la presenza di quotidiani nazionali e regionali  all’interno degli Istituti di ogni plesso scolastico del ciclo medie-superiori. E pertanto ne convenziona la fornitura alle Scuole in copie prestabilite. Sia in forma cartacea che telematica. Finalizzate all’accesso degli allievi/allieve alla lettura abituale e consultazione degli stessi e a spazi didattici di ricerche e approfondimenti di aspetti e metodiche della informazione  quotidiana. All’interno di un tempo scolare apposito che riassorba anche la preesistente Educazione civica.
Dalla convenzione pubblica scolare con le editrici di quotidiani restano esclusi i giornali auto classificatisi quali giornali partitici o di movimenti politici assimilati; o classificati come tali dalle specifiche provvidenze pubbliche che ricevono. Lo Stato non intende promuovere la adesione a singole forze politiche. Una scelta che rimane strettamente personale. Quanto offrire al cittadino studente/studentessa strumenti e metodi propri di accesso abituale alla offerta plurale di notizie e informazioni nazionali.


Alle scuole dei plessi medi superiori lo Stato incoraggia e rimborsa strumenti per gli accessi scolari tutorati ad internet e televisione con stesse finalità di ricerche, seminari, approfondimenti anche metodologici didattici. I singoli Istituti potranno anche attivare, tramite diretta azione tutorata degli allievi, propri Siti/giornalini internet.


L’EDILIZIA SCOLASTICA, soprattutto la nuova, dovrà tendere a “pool scolastici” contigui multi settoriali; materna, elementare, media. Da consentire la interfruibilità di servizi accessori della Didattica stessa e degli spazi aperti esterni ricreativo, creativo e sportivo di base del Tempo Largo stesso. Volti a favorire il senso di condivisione anche tra fasce diverse di età e scolarità di allievi. Oltre che l’ottimizzazione dei Servizi esterni quali ad esempio, Trasporto e Mensa.


SCUOLA SUPERIORE

Indirizzi e programmi ed organizzazione interna sono evidentemente lasciati alle conclusioni della Commissione di Riforma, e della Legislazione conseguente parlamentare. Tuttavia, al riguardo, alcune tendenze possono, e vanno anticipate.
In questa fascia superiore di studi, lo studente e la famiglia non assolvono più ad un obbligo; ma a scelte personali proprie motivate e di capacità scolare.

Il bonus familiare di detrazione fiscale pertanto in questa fascia scolare riconoscerà il 50% del costo standard di studio sostenuto. Accanto ad esso interverrà il riconoscimento della qualità e dell’eccellenza negli studi superiori effettuati; che includono anche gli studi di qualificazioni specialistiche professionali.

Entro una fascia di risultato buono alto di esito annuale scolare personale, a verifica uniforme prestabilita nazionale, il Bonus di detrazione fiscale familiare al costo standard di studi passerà al 100%;

Lo studente/studentessa che conseguirà la fascia di eccellenza prestabilita uniforme nazionale, otterrà inoltre, annualmente, CARD personale di libera spesa vacanza individuale in Italia e voci anche culturali assimilabili.

Lo stesso studente/studentessa che conseguirà  < la fascia di eccellenza > prestabilita nazionale nell’intero proprio biennio finale superiore, acquisirà DIRITTO DI ISCRIZIONE UNIVERSITARIA, nella facoltà prescelta, senza sottostare ad test o eventuali selezioni di  ammissioni.
Lo Stato inoltre allo studente/studentessa collocatosi nel suo biennio finale di studio superiore in parametri nazionali di eccellenza riconoscerà BORSA pari all’intero costo standard universitario annuale.
L’Università, per parte sua, attribuirà, agli stessi soggetti beneficiari, diritto di alloggio gratuito in propri appositi siti per universitari/docenti.



- Gli studenti/studentesse universitari, e delle Superiori, a richiesta potranno ottenere una propria < Tessera “Vacanza lavoro > di idoneità a prestazioni personali lavorative facilitate, e rilasciatagli presso la propria Scuola.

Essa consentirà all’interessato/a entro i periodi dell’eventuale attivazione, anche multiple stagionali, copertura previdenziale gratuita nominativa dell’intestatario con costo zero relativo aziendale; retribuzione oraria pari all’apprendista iniziale da parte della medesima azienda; esenzione da tassazione sul ricavato retributivo alla studentessa/studente beneficiato. L’occupazione occasionale può avvenire anche in attività totalmente indipendenti dal ciclo di studio. Escluse attività classificate per la loro natura a rischio fisico ed ambientale.
L’eventuale durata degli accessi è lasciata alla libera contrattazione tra le parti. In ogni caso non inferiore a 10 giorni consecutivi di collaborazioni.
L’opportunità di lavoro facilitato alla studentessa/studente avrà valore ed effetti esclusivamente durante i cicli nazionali di vacanze.


UNIVERSITA’

L’Università nel primo anno di Riforma stabilirà i propri parametri standard di costi-benefici didattico strutturali di gestione. Sui quali fisserà i suoi budget preventivi di iscrizioni e  di frequenza. In base alla sua conseguente programmazione deciderà quali Corsi faranno parte del proprio Anno Accademico.
Stabilirà inoltre i criteri di ammissione ai singoli propri Corsi, preavvertendo, anche su internet, numero dei posti resosi disponibili presso di essa e criteri e condizioni di accesso.

- Le quantità ammesse di diritto al Corso Universitario in base all’eccellenza conseguita nell’ultimo biennio scolare di provenienza hanno priorità d’accoglienza entro il numero posto a disposizione annualmente dall’Ateneo. Anche nei confronti di ammissione prevista per mezzo di propri esami preliminari. I quali consentiranno ammissione universitaria solo dopo aver già constatato le iscrizioni di diritto da eccellenza.

Tuttavia l’Università, preso atto degli accessi di Diritto da eccellenza presso di sé, può, per l’anno accademico, dichiarare satura la sua intera capacità di accoglienza didattica in quella determinata Facoltà. In tal caso, il soprannumero delle eccellenze richiedenti opterà per altre eventuali sedi universitarie. Così come anche gli eventuali ulteriori aspiranti tramite esame ordinari di ammissione.

Quanto all’Università  preventiverà i propri criteri nell’attribuzione  delle fascia di eccellenza annuale entro gli studi nelle sue Facoltà.
Sulla loro base, le studentesse/studenti che conseguiranno la fascia di eccellenza annuale del corso di studio universitario conseguiranno contemporaneamente BONUS di gratuità dell’iscrizione  universitaria nell’anno successivo (valutata a costo standard), assieme a BONUS standard personale utilizzabile quale fondo spese per testi di corso.
Ed otterranno diritto personale di ALLOGGIO universitario gratuito
Lo Stato riconoscerà inoltre agli universitari trovatisi in condizioni di eccellenza un BONUS ACCESSORIO monetario sotto forma di CARD individuale. Che potrà venire destinato ad approfondimenti di ricerche, scambi culturali, vacanza.

Benefici i quali, in caso di fuoriuscita personale dalla fascia di < eccellenza > come prevista dalla Università, verrebbero di contro a decadere all’interessato/a nel successivo anno.

- Peraltro le famiglie di studenti – studentesse universitarie i quali  verranno comunque a collocarsi entro la fascia di efficacia prevista nei Corsi annuali d’Ateneo, potranno disporre di  idonee detrazioni fiscali sui relativi costi sostenuti.
Entro parametri e redditi relativi massimi familiari che prevede già la Riforma Fiscale. E potranno disporre anche di alloggi universitari.

Studenti/esse che dovessero fuoriuscire per oltre un anno dalla prevista fascia di efficacia dei rispettivi studi universitari, ne sosterranno con autonome risorse  i relativi costi interi.

L’Università potrà assolvere alla primaria esigenza di alloggio della propria eccellenza studenti/docenti, e della sua fascia standard di efficacia di studio, o con edilizia propria concorsa anche dallo Stato e Regioni; o supplirvi, quantomeno nel triennio di avvio a regime, anche in affitto convenzionato con privati di blocchi edilizi  funzionali ed omogenei per destinazione a < campus >. Intesi così individuabili, se ritenuti complessivamente idonei, anche entro i Centri Storici Urbani.

- Le Università, pubbliche e private, per la loro parte didattica e di ricerca, saranno equiparate dallo Stato a Onlus, senza fini di lucro, con relativi benefici fiscali e normativi.

Aziende che avranno previsto il conferimento di Borse Universitarie a familiari di propri dipendenti, ne conseguiranno detrazione fiscale degli importi.
Lo stesso beneficio sarà accordato anche a Società sportive a fronte dello stesso proprio impegno verso loro appartenenti.

Le Università preventiveranno anche propri cicli di Studio, parte telematica a distanza e parte in orari idonei, affinché singoli occupati, od aziende stesse con propri dipendenti interessati, possano accedervi compatibilmente con i coesistenti orari di lavoro.

Ogni Università avrà propri Piani di Ricerca relativi e di sperimentazioni eventuali.
Lo Stato, alle Università le quali anno per anno rientreranno entro parametri di eccellenza didattico gestionale predefiniti dallo Stato stesso, attribuirà dei fondi nazionali fuori quota e destinabili esclusivamente a Progetti di ricerca e interscambi di docenti borsisti anche con l’estero e attinenti. Tali fondi sono estensibili, dalle rispettive Università, anche a propri programmi di scambio e di approfondimenti su estero di propri allievi.

Le Fondazioni bancarie, ed anche Fondazioni diverse, verranno incoraggiate ad “adottare” ciascuna una Università, pubblica o privata, ma  che si collochi nella parametrazione di eccellenza nazionale come suoi risultati complessivi annuali. Le donazioni di Fondazioni o privati in generale ad Università saranno interamente detassate dal fisco agli interessati.

- L’Università acquisisce la possibilità di accendere convenzioni con aziende e Studi professionali per Progetti congiunti, o per  cicli di praticantato  dei propri studenti - tutorato da suoi docenti - anche durante il corso annuale di laurea. Previsti in questo caso privi di remunerazione allo studente universitario perché interni al ciclo di studio assolto, lo Stato ne sosterrà l’intero costo previdenziale di presenze studentesche entro le strutture produttive o professionali convenzionatesi con le Università.

Lo Stato incoraggerà con appositi suoi sostegni le Università italiane a condursi nei loro Progetti come parte integrata di formazione universitaria e di ricerca intra comunitaria europea. Solleciterà pertanto anche la Comunità Europea, nelle sue competenze sovra nazionali, a promuovere e coofinanziare programmi e progetti europei coordinati e integrati intra universitari di diversa nazionalità. Progetti di diritto Comunitario, nell’approvazione e nel monitoraggio concreto di attuazione.

Ogni Università nazionale dovrà rendere annualmente pubblico su internet, in articolazioni sufficientemente comprensibili a chiunque di voci e costi, presenze numeriche di studio e risultati, ed elenco nominativo dei docenti, e numerico dipendenti, proprio bilancio consuntivo e budget previsionale.

- L’Istruzione nazionale riconoscerà inoltre, come di alta Formazione Tecnica operativa produttiva, equiparata a Laurea universitaria, Centri formativi teorici e pratici anche Aziendali di alto profilo innovativo, dove acquisire una elevata professionalità individuale operativa produttiva.
Per questi CENTRI riconosciuti di equivalenza universitaria varranno i medesimi criteri  già previsti per l’Università.
Anche i benefici normativi e fiscali, a CENTRI  così classificati, saranno equivalenti alla Università.


In merito alla Area della Formazione ed al diritto primario alla istruzione, il Programma ritiene di prevedere, avendo a riferimento l’intero ciclo didattico scolare:

- La Scuola nazionale incoraggia la formazione alla responsabilità ed all’autogoverno al proprio interno.
Pertanto, negli aspetti ed attività non strettamente didattiche scolari, nei vari plessi e cicli viene incoraggiato l’autogoverno di scelta e la partecipazione degli allieve/allievi. Restando facoltà del Dirigente scolastico, sorta di Presidente di una condivisa repubblica culturale, di porre veto motivato all’attuazione  di singole deliberazioni extradidattiche degli allievi preventivamente sottopostegli. Gli argomenti di trattazione previsti nelle riunioni di partecipazione dovranno essere di stretta pertinenza delle competenze ed attività d’Istituto e saranno posti all’ordine del giorno dal dirigente d’Istituto su proposta degli alunni.
Alle riunioni partecipative scolari, previste in orario extra didattico, non sono ammessi estranei all’Istituto singolarmente o gruppi; in quanto riunioni esclusivamente su questioni interne inerenti a quella scuola.
Alle riunioni decisionali di autogoverno degli allievi dovrà essere sempre invitato e partecipe a pieno diritto  un insegnante Tutor a questo designato dall’Istituto.

Con riferimento all’auto responsabilità e condivisione, gli iscritti ammessi, di ogni ordine e grado, saranno pertanto consapevoli, avendovi anche  aderito, che:

- All’interno del perimetro della scuola pubblica non è consentito fare uso anche privato personale di sostanze stupefacenti; ne farne alcuna forma di promozione d’uso. La constatazione della violazione individuale, attiva l’affiancamento di supporto extrascolastico.
L’introduzione nel perimetro scolastico di stupefacenti a fini di commercio e di iniziazione altrui, ove constatata, attiva esclusione dal ciclo annuale d’istruzione. E perdita permanente di ogni beneficio premiale nazionale previsto allo studio.
La reiterazione eventuale motiva l’esclusione generalizzata  dalla intera scuola pubblica superiore nazionale.

Inoltre che:
- all’interno della scuola pubblica nazionale è bandita ogni forma di violenza:
chi non rispetti questo patto elementare della convivenza comune tra allievi e docenti è passibile dalla sospensione alla ripetizione dell’anno, all’espulsione definitiva dall’Istituto o dall’intero circuito scolare nazionale a seconda della gravità del caso.  Con perdita dei benefici premiali di studio.

- La violenza sessuale, a danno del femminile o maschile, all’interno del perimetro d’istituto, determina sempre, se accertata anche tentata, l’espulsione dall’Istituto e perdita dell’anno.
-        
La previsione di sanzione eventuale di particolare gravità, previste in precisi casi sino all’esclusione individuale dalla stessa istruzione pubblica nazionale, ottempera  all’ineludibile dovere, per ogni comunità condivisa, di garantire al proprio interno i diritti fondamentali dell’insieme quando vi confligga irrimediabilmente la prevaricazione del singolo.


- La scuola pubblica nazionale, di ogni ordine e grado, fondata sulla condivisione e la partecipazione degli utenti stessi ai fini formativi ed organizzativi, viene attribuita di autonomia territoriale nell’autorizzare o chiedere accesso della Forza pubblica al proprio interno. Salvo pericolo grave alla struttura ed agli stessi utenti temuto o in atto. La Scuola nazionale infatti dispone anche di suoi autonomi strumenti condivisi di richiamo o di sanzione verso i propri appartenenti; che costituendo anche essi patto consapevole sottoscritto da studenti e genitori all’atto stesso d’iscrizione, non sono né subordinati nell’attivazione, né interponibili dalla Giurisdizione. Salvo la sua capacità di perseguire reati eventuali anche di scolari, o di docenti, in quanto cittadini, ma fuori dall’attività e dal perimetro di istituto scolare.




LA SCUOLA PUBBLICA DELL’ITALIA MEDITERRANEA:

L’Italia Europea si continua anche a ritenere una nazione che condivide da sempre tanta parte di storia, cultura, e vicinanza umana con ogni altra nazione e popolazione rivierasca mediterranea.

Con l’intenzione di valorizzare, coltivare e sviluppare questo strettissimo legame umano condiviso, la scuola Pubblica italiana prevede di istituire a titolo permanente -  e con attivazione a regime pieno entro il primo triennio - la messa a disposizione, per i giovani e le giovani mediterranee che vogliono approfondire i propri studi Superiori od Universitari direttamente in Italia una BORSA ANNUALE INDIVIDUALE DI ACCESSO.
E Corsi di Italiano d’inserimento posti a carico della Italia ospitante.

Gli stessi studenti e studentesse che dovessero attivare propri studi Universitari in Italia all’interno di questo Specifico Programma Permanente di scambi tra nazioni e popolazioni mediterranee, avranno inoltre a propria disposizione tutti i medesimi sostegni ed incentivi già previsti per l’utenza superiore ed universitaria nazionale.

Il medesimo programma sosterrà anche progetti mirati didattici e di ricerca Intra universitari con le nazioni mediterranee attivate da parte di Università Italiane.




SCUOLA NAZIONALE ED IMMIGRAZIONE

L’esistenza in Italia di una consistente immigrazione temporanea e controllata non sarà priva di effetti POTENZIALI anche sulla scolarità di ragazze e ragazzi di altra nazionalità trovatesi presenti dietro alle rispettive famiglie.

Lo Stato italiano pertanto prevede, nel caso  di studentesse/studenti già immigrati e dei cicli successivi alle elementari:

- Lo studente/studentessa i cui genitori si troveranno a lasciare l’Italia per scadenza di permesso di soggiorno o per autonoma scelta, potrà scegliere, col consenso del genitore se minore, o suo diretto se maggiorenne, di proseguire gli studi già in corso in Italia anche dopo uscita eventuale dei propri familiari dal territorio nazionale.
Il suo relativo costo standard, e di alloggio in strutture privatistiche opportunamente convenzionate, ed accettate preventivamente dai genitori, verrebbe, in questo caso,  sostenuto dal Fondo misto nazionale aziende/immigrati per l’inserimento degli stessi.
Lo studente o studentessa usufruirà in questo caso di un permesso di soggiorno annuale personale, rinnovabile, per ragioni di studio.

- Nel corso degli studi seguiti in Italia, l’allievo allieva di nazionalità non italiana, avrà a disposizione gli stessi benefici e sostegni al merito ed all’eccellenza previsti per lo studente/essa italiano nell’intero ciclo di frequenza.
Nel momento della propria intervenuta qualificazione professionale, o di laurea, o equivalenti, tutti gli studenti e studentesse non italiani maggiorenni che lo avranno conseguito entro la fascia di eccellenza e non nati in Italia, potranno ottenere con ciò stesso, ove essi lo ritengano,  diritto personale di opzione immediata per la nazionalità italiana.

Al fine della migliore integrazione di figli e figlie di residenti temporanei regolarmente in Italia e d’altra diversa nazionalità, l’Istruzione Scolastica nazionale prevede che:
- per ragazzi e ragazze non italiani, e trovatesi al primo accesso nei suoi vari cicli scolari, sia disposto entro il tempo pieno o comunque in orari scolari, congruo orario di spazio per insegnamento base di italiano; e da parte di docente bilingue in italiano di madre lingua dell’alunno/a. Finalizzato alla frequentazione efficace di classi intanto formatisi, senza eccezioni ammesse, solo con criteri scolari generali e senza distinzione o separatezza alcuna di etnia o provenienza.

- nei primi due o tre mesi d’introduzione linguistica all’italiano dell’alunna/o di lingua diversa, l’insegnante di madre lingua dell’alunno, con l’incarico di  < tutor > abilitato anche al trasferimento in lingua simultaneo di termini scolastici in italiano, potrà prendere parte alle lezioni dell’allievo/a stesso. Senza altra interferenza di alcun tipo con il docente ordinario ed i suoi programmi svolti.
Quanto ai relativi oneri economici, d’insegnamento linguistico italiano e paradidattici connessi, gestiti ed approvati dal capo d’Istituto, saranno forniti, e coperti alla Scuola interessata dal Fondo nazionale misto per l’integrazione lavoratore temporaneo/azienda.
Quanto al docente bilingue, con contratto temporaneo a termine, avrà pari dignità e doveri del docente di attività accessoria al tempo pieno.

- Gli allievi e le allieve di ogni ciclo di istruzione della Scuola nazionale verranno resi consapevoli nei modi opportuni che, ogni eventuale offesa grave alla dignità ed alla etnia dell’alunno/a non italiano, tra compagni di studio, viene dalla propria Scuola equiparato a comportamento individuale di violenza fisica grave; e come tale, sottoposto alle medesime contestazioni e sanzioni disciplinari proprie interne da parte della Scuola italiana nel suo complesso. D’ogni ordine e grado.

- Gli alunni e le alunne di nazionalità non italiana saranno resi consapevoli di essere tenuti agli stessi comportamenti e doveri degli alunni italiani; senza che ne venga alcuna deroga d’esenzione per appartenenze personali di religione od etnie. Costituendo la Istruzione nazionale un “unico” uguale di doveri e di diritti per tutti i suoi appartenenti.

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