martedì 3 settembre 2013

DIRITTI DI PARITA' tra i sessi e i figli


 SI PUO' FARE

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Lo Stato solidale, con il lavoro che consenta a chiunque una vita dignitosa al suo interno, rivela un altro proprio valore fondante che chiede di essere ancorato a scelte concrete per essere realmente attuato:
LA PARI OPPORTUNITA’ TRA I SESSI SIA NEL LAVORO COME NELLA VITA FAMILIARE.

SENZA DOVER TEMERE CHE OCCORRANO PIU’ TASSE per questa ragione. Quando basta infatti solo usare bene l’esistente del nuovo Fisco equo solidale entro una ricchezza condivisa crescente.

Intanto per concretizzare in progressione, ne discende come e quando.


PRIMO –  Alla MADRE, lo Stato riconosce un assegno vitalizio suo e permanente, non cedibile né pignorabile; fiscalmente esente e che in nessuna Sede entra a far parte della composizione del reddito personale. Cumulabile sino al terzo figlio.

La donna madre naturale pertanto vi accede a prescindere dalla esistenza di coppia conviventeQuale presidio alla tutela della dignità della donna, in quanto madre
Lo stesso presidio s’intende esteso anche alla madre adottiva legale entro la coppia naturale.

SECONDO –  Assegnare in gestione alla Madre finché conviva con i Figli, un sostegno economico mensile a figlio, sino al terzo eventuale, per collaborare da parte del suo Stato alla loro crescita ed ai suoi costi materiali.

Anche questo destinato a risultare non cedibile e fiscalmente esente; e a non concorrere mai al reddito della persona che lo gestisce. Dal momento che configura un concorso dello Stato alla stessa crescita dei figli all’interno del loro ambiente naturale, e non una rendita ad adulti.
Sostegno questo ai Figli. Con un importo, da definirsi nell’entità in sede di attuazione, automatico anche esso quale sua attribuzione. Il quale si attiva già alla registrazione anagrafica della intervenuta nascita. Che segue dunque i figli, questo, nel loro percorso di vita. Ovunque giuridicamente siano i figli, il sostegno loro personale da parte dello Stato li segue. Fino alla scolarità media inclusa.
Sostegno che si intende anche esso esteso alle adozioni legali entro la coppia naturale.


I benefici di sostegno personale alla donna femminile madre decadono irreversibilmente nell’unico caso in cui la madre dovesse risultare addebitata in giudicato di condotte personali lesive dell’integrità fisica o morale dei propri stessi figli. In tale esclusivo caso la madre eventuale perde anche la delega alla gestione del sostegno dello Stato  ai propri figli. Che passa anche essa delega assieme ai figli al tutore legale.


TERZO –  Una legislazione efficace del lavoro che prenda atto nel suo complesso che lavora anche una Madre con dei Figli, intesi essi pure valore primario nazionale.

Legislazione relativa la quale, tra altro, accordi anche una riduzione prefissata e permanente dei relativi oneri sociali all’Azienda dove vi presti attività una Donna madre. In cambio anche di eventuale migliore flessibilità compatibile d’orario.

QUARTO –  Diffusione Nazionale, anche di Quartiere - in parametri prestabiliti di popolazione – di Punti di Affidamento attivo di bambini, dal Nido all’età scolare media.

Non pubblici. Lo Stato o le Autonomie non assumono per questa capillare estensione di Servizio territoriale a rete. Prevista tramite Organismi privatistici. Fondati sull’autogestione degli stessi utenti, ed aperti alla collaborazione di adulti verificati capaci, inclusi anche pensionati volontari da gratificare fiscalmente.
Ogni entità, il suo budget e bilancio auto gestito anche dagli stessi Utenti. Equiparate a Onlus. Con il Pubblico che integra l’autogestione su parametri fissi prestabiliti standard nazionali, assicura supporti sanitari e di supervisione alla gestione.
Uno spazio tutelato diurno creativo anche post orari della scuola dell’obbligo e correlato alle esigenze medie familiari degli utenti. Con ruoli pari anche al Privato che voglia coordinarvisi. In quanto compongono insieme un unico Servizio nazionale per i figli.


Il tutto accompagnato da alcune normative nazionali di riferimento:

- Sostegno nell’accesso alla casa di giovani coppie o madri naturali singole;

- Reato anche contro lo Stato, automaticamente posto parte offesa, in qualsiasi accadimento di violenza sessuale a danno del femminile. Questo si con detenzione obbligatoria al condannato ed anche nell’attesa del procedimento in direttissima.
 Altrettanto per la violenza su minori. D’ambo i sessi. Con esclusione  in ambedue le circostanze da benefici e sconti premiali. Prima e dopo l’eventuale condanna.
Con lo Stato costituitosi Parte Lesa già alla notizia del reato. Ad indicare come lo Stato, anche autonomamente, attiverà e coltiverà in ogni caso il giudizio.

Attribuzione giuridica pari ad ambedue i sessi della discendenza genetica dei figli. Nel momento in cui madre e padre ambedue posseggono il diritto dovere della discendenza dei figli, anche Maschile e Femminile appaiono collocarsi così interamente pari nel ruolo genitoriale.

- Sarà tutelato anche giuridicamente ai figli e figlie il diritto proprio di discendenza paterna e materna. Nessuna legislazione sullo stato dei figli potrà pertanto prevedere di mantenere segreta per sua scelta l’identità dei genitori genetici biologici sia padre che madre.

- Saranno recepiti principi già oggi di legislazione scandinava. Già previsti dalla legislazione svedese circa l’obbligo tra i patner di rendere note tra di essi ogni conoscenza di eventuali proprie malattie gravissime come AIDS e trasmissibili per via sessuale. Con relative sanzioni da inadempienza che quella legislazione prevede.


Le linee nazionali di riferimento necessariamente si preciseranno poi meglio nelle rispettive  normative d’attuazione.

L’intera politica relativa sarà competenza dello Stato nella programmazione ed attuazione. Nel suo apposito ministero della Famiglia e dei Giovani.

In quanto “famiglia naturale, femminile, figli “costituiscono un bene costituzionale primario ed unitario. Al quale va garantita uniformità d’intenti e di legislazione sopra l’intero territorio nazionale. Lo Stato peraltro ne darà attuazione nella condivisione con le Autonomie Comunali e Regionali. Alle quali verrà lasciata  ogni ulteriore integrazione migliorativa, in base alle proprie dirette risorse. Oltre alla previsione dei relativi siti.


Le individuali tutele economiche specifiche alla madre donna naturale italiana daranno concreta espressione d’attuazione ai loro diritti primari costituzionali. Diritti per l’attribuzione saranno pertanto riservati, e vincolati, al requisito necessario della nazionalità italiana della richiedente e di chi li riceve. In quanto presidio di specifici diritti primari
nazionali. E non sussidi.

La copertura  e l’assegnazione dei nuovi presidi monetari individuali previsti dallo Stato a donna materna e familiare si attivano:

al 40   % nel primo anno di riforma;
al  70  % nel secondo;
al 100 % nel terzo di anno.

- Stessa cadenza d’attuazione troverà anche il previsto presidio monetario da parte dello Stato alla crescita dai figli;


Quanto invece ai sostegni espressi nell’accoglienza nazionale in nidi, asili, materne, elementari, anche se gestite da Autonomie, lo Stato li riserva indistintamente ai bambini, oltre che alle madri, e come strumento di loro crescita migliore.
Come tali, saranno svincolati dalla nazionalità del richiedente nella concessione. Viene infatti incluso entro un tale diritto di bambini e bambine anche tutto il soggiorno in Italia regolare temporaneo.

Tuttavia,
in ogni ordine di scuola pubblica Italiana e sino alle medie incluse, graduatorie di ammissione di utenti a tali servizi ai bambini e bambine saranno sempre prima vincolate alla completa evasione dell’intera domanda nazionale emersa.


Il tutto entro una strategia nazionale di riferimento finanziario che preveda:
-       passaggio al 2% dedicato del pil  nazionale già nel primo anno e di programmazione complessiva:
-       passaggio al  2,5% del pil dedicato nel secondo anno;
-       passaggio al  3 % del pil nazionale nel terzo anno a regime;


Nell’attivare l’intera legislazione nazionale di supporto, lo Stato riformatore, con una sua Commissione Parlamentare apposita e insediata deliberante;
Entro i tre mesi successivi varerà il PROGRAMMA LEGISLATIVO NAZIONALE COMPLESSIVO di condivisione alla Famiglia naturale, al Femminile ed ai Giovani.


Una annotazione pare opportuna di precisazione ulteriore. Anche per evitare rischi di successivi distinguo d’attuazione ad un Progetto comune di sostegno della dignità e delle opportunità uguali alla Donna madre italiana ed ai suoi figli e figlie.

- Quanto nel Programma si riferisce alla famiglia, come alla donna madre, si riferisce sempre, ed esclusivamente alla famiglia naturale ed alla donna madre naturale con nazionalità italiana. Trattandosi appunto di sostegno e tutela di interessi costituzionali primari di connazionali. E non di sussidi, come tali astrattamente generalizzabili anche senza nazionalità. Lo Stato non eroga un sussidio infatti: ma affianca le sue madri ed i suoi figli e figlie italiane. E questo è il suo perimetro. Sia in dovere come in competenza.

Il Programma di Riforme inoltre precisa ulteriormente:

- Altrettanto quanto alla natalità ed alla famiglia, lo Stato intende fare riferimento nella propria legislazione alla NATALITA’ e FAMIGLIA NATURALE.
Peraltro non saranno mai consentite in Italia criminalizzazioni di altre individuali, personali, private aggregazioni omologhe. Tuttavia lo Stato solidale del welfare al medesimo riguardo di tali eventuali individuali inclinazioni e scelte così strettamente personali, non ha alcuna  sua MOTIVAZIONE, né tanto meno DOVERE, di sostenerle con l’attribuirvi veste giuridica propria o con le collettive risorse erariali.

- Lo Stato precisa anche  di voler ritenere specifico reato da parte di connazionali il commercio di compra vendita di esseri umani anche se a livello di ovuli e di semi. E di vietarlo anche in quanto configurante offesa e pregiudizio grave ai diritti naturali primari degli stessi procreati.
E di vietarlo anche in quanto configurante lesione altrettanto grave dei diritti primari peculiari naturali Femminili. Componente Umana Pari la Donna italiana Femminile. Come tale mai riducibile in mero subordinato strumento biologico economico di altri. Procreare non è riducibile ad attività commerciale privata. In quanto la madre ed i nativi, per la Costituzione italiana che li tutela infatti espressamente, non sono beni concessi nella disponibilità di intese private commerciale.

- Lo Stato inoltre preventiva di porre a dichiarazione necessaria della Madre la comunicazione alla Anagrafe per la registrazione di propria intervenuta natalità. Così divenuta necessaria per la già prevista relativa attivazione automatica dei sostegni nazionali alla Maternità Femminile ed alla prole.

- Lo Stato non riconosce la nazionalità a nascite non naturali se avvenute in commissione di reato di connazionali anche al di fuori dei suoi confini. Tanto più discendendone evidente che comunque, per nascite eventuali avvenute in forme che lo Stato italiano non riconosce né ammette al proprio interno, la nazionalità del nato già risalirebbe necessariamente  a quella della madre o padre biologico. Unici giuridicamente e geneticamente a rimanere infatti sempre tali entrambi anche verso i comunque propri generati.

Lo Stato il quale riforma coeso punta a sostenere e valorizzare, anche con proprie risorse erariali, esclusivamente i propri pilastri fondanti naturali. Che sono anche i propri Costituzionali.




TUTELE RAFFORZATE ALLA SICUREZZA DEI MINORI di non vedersi sottratti alle loro famiglie ed affetti da azioni criminali.

Non si può oggi non prendere atto, purtroppo, che in Italia emerge, ormai da tempo, un gravissimo livello impunito di aggressione alla incolumità ed alla vita stessa dei minori.  Il dato italiano attuale al riguardo appare molto pesante.


Al riguardo lo Stato solidale con le famiglie e con i propri giovani, prevede:

- Costituzione InterForza (Carabinieri, Polizia, Finanza, Forestale) di un Nucleo Investigativo Nazionale permanente specializzato alla ricerca di minori scomparsi ed alla caccia dei responsabili. Al quale Nucleo passa immediata competenza, e coordinamento delle stesse Forze di Sicurezza locali e non, sopra l’intero territorio nazionale in presenza di tali reati. Con capacità di attivazione eventuale diretta anche di dati ed informative relative dei Servizi Interni.
Rapportandosi tale Nucleo Interforze, e quale loro referente anche di investigazioni proprie dirette, al Magistrato risultato competente.

- la Giurisdizione sui Minori attiverà un suo ristretto pool nazionale permanente di magistrati specializzati a contrastare questo specifico crimine; con competenza giurisdizionale su tutto il territorio nazionale. E con capacità in presenza di reato di supporto operativo al magistrato territoriale competente.

Equiparazione penale del reato di rapimento di bambini e di bambine al reato di Omicidio e punito sempre con Ergastolo nel caso di mancato ritrovamento del rapito; rapimento equiparato a tentato omicidio volontario anche nel caso di successivo ritrovamento dei rapiti e punito con quindici anni di detenzione;

- Esclusione del reato di rapimento di minori, anche in caso di loro ritrovamento in vita, da qualsiasi beneficio procedurale e formale; prevedendosene sempre la applicazione massima della pena entro il rito processuale per direttissima.

Assenza di qualsiasi interruzione per prescrizione sopra gli stessi fatti;

Irrilevanza della eventuale incapacità di intendere ai fini di eventuali imputazioni o condanne; incidendo solo sulla sede eventuale di sanzione.

- Esclusione da ogni beneficio già in sentenza, e da ogni beneficio premiale successivo anche dopo eventuale condanna; prevista da scontare sempre interamente.

- Sospensione del beneficio, a familiari dell’eventuale sospettato o reo, della esenzione dal dover rendere testimonianza veritiera su tutto quanto eventualmente a loro noto; prevalendo anche su di essi il dovere di tutela della incolumità del minore.

Addebito del reato personale di favoreggiamento in omicidio od in tentato omicidio, nei confronti di chiunque, familiari inclusi dell’eventuale sospettato o reo, dovesse risultare responsabile di depistare, od aver depistato con proprie dichiarazioni rivelatesi intenzionalmente mendaci l’iter investigativo e o il ritrovamento incolume del minore rapito.
L’iter processuale relativo è attivato autonomo dal procedimento principale; viene previsto anche esso per direttissima a fronte di prove oggettive del mendacio o depistaggio di indagini in favoreggiamento. Con condanne comminate da doversi scontare interamente come disposte dal Collegio giudicante in tempi e forme.

-  Riduzione di due Terzi della eventuale pena prevista, e riammissione ai benefici premiali successivi anche alla condanna eventuale, a chi, anche da rapitore, determini il ritrovamento illeso del minore rapito o rapita; ed il suo ritorno alla famiglia incolume.
Beneficio esteso anche nei confronti di chi, pur avendo acquisito proprie responsabilità nel reato, consenta in modo decisivo di rintracciarne i diretti colpevoli e la loro punizione.

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