SI PUO' FARE
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Lo Stato solidale, con il lavoro
che consenta a chiunque una vita dignitosa al suo interno, rivela un altro
proprio valore fondante che chiede di essere ancorato a scelte concrete per
essere realmente attuato:
LA
PARI OPPORTUNITA’ TRA I SESSI SIA NEL LAVORO COME NELLA VITA FAMILIARE.
SENZA
DOVER TEMERE CHE OCCORRANO PIU’ TASSE per questa ragione. Quando basta
infatti solo usare bene l’esistente del nuovo Fisco equo solidale entro una
ricchezza condivisa crescente.
Intanto per concretizzare in progressione,
ne discende come e quando.
PRIMO
– Alla MADRE, lo Stato riconosce un assegno vitalizio suo e
permanente, non
cedibile né pignorabile; fiscalmente esente e che in nessuna Sede entra a far
parte della composizione del reddito personale. Cumulabile sino al terzo
figlio.
La donna madre naturale pertanto vi accede a
prescindere dalla esistenza di coppia convivente. Quale
presidio alla tutela della dignità della
donna, in quanto madre.
Lo stesso presidio s’intende esteso anche alla madre
adottiva legale entro la coppia naturale.
SECONDO – Assegnare in
gestione alla Madre finché conviva con i Figli, un sostegno economico mensile a
figlio, sino al terzo eventuale, per
collaborare da parte del suo Stato alla loro crescita ed ai suoi costi materiali.
Anche questo destinato a risultare non cedibile e
fiscalmente esente; e a non concorrere mai al reddito della persona che lo
gestisce. Dal momento che configura un concorso dello Stato alla stessa
crescita dei figli all’interno del loro ambiente naturale, e non una rendita ad
adulti.
Sostegno
questo ai Figli. Con un importo, da definirsi nell’entità in sede di attuazione,
automatico anche esso quale sua attribuzione. Il quale si attiva già alla
registrazione anagrafica della intervenuta nascita. Che segue dunque i figli,
questo, nel loro percorso di vita. Ovunque
giuridicamente siano i figli, il sostegno loro personale da parte dello Stato
li segue. Fino alla scolarità media inclusa.
Sostegno che si intende anche esso esteso alle
adozioni legali entro la coppia naturale.
I
benefici di sostegno personale alla donna femminile madre decadono irreversibilmente nell’unico caso in cui la madre dovesse
risultare addebitata in giudicato di condotte personali lesive dell’integrità
fisica o morale dei propri stessi figli. In
tale esclusivo caso la madre eventuale perde anche la delega alla gestione del
sostegno dello Stato ai propri figli.
Che passa anche essa delega assieme ai figli al tutore legale.
TERZO – Una
legislazione efficace del lavoro che prenda
atto nel suo complesso che lavora anche una Madre con dei Figli, intesi essi
pure valore primario nazionale.
Legislazione relativa la quale, tra altro, accordi
anche una riduzione prefissata e permanente dei relativi oneri sociali all’Azienda
dove vi presti attività una Donna madre. In cambio anche di eventuale migliore
flessibilità compatibile d’orario.
QUARTO
– Diffusione Nazionale, anche di Quartiere - in
parametri prestabiliti di popolazione – di Punti di Affidamento attivo di bambini, dal Nido all’età scolare media.
Non pubblici. Lo Stato o le Autonomie non assumono
per questa capillare estensione di Servizio territoriale a rete.
Prevista tramite Organismi privatistici. Fondati sull’autogestione degli stessi utenti, ed aperti alla collaborazione di adulti verificati
capaci, inclusi anche pensionati volontari da gratificare fiscalmente.
Ogni entità, il suo budget e bilancio
auto gestito anche dagli stessi Utenti. Equiparate a Onlus. Con il Pubblico che
integra l’autogestione su parametri fissi prestabiliti standard nazionali,
assicura supporti sanitari e di supervisione alla gestione.
Uno
spazio tutelato diurno creativo anche post orari della scuola
dell’obbligo e correlato alle esigenze medie familiari degli utenti. Con ruoli pari anche al
Privato che voglia coordinarvisi. In quanto compongono insieme un unico Servizio
nazionale per i figli.
Il tutto accompagnato da alcune normative nazionali di riferimento:
- Sostegno nell’accesso alla casa di
giovani coppie o madri naturali singole;
- Reato anche
contro lo Stato, automaticamente posto parte offesa, in qualsiasi accadimento di violenza
sessuale a danno del femminile. Questo si con detenzione obbligatoria al condannato ed anche
nell’attesa del procedimento in direttissima.
Altrettanto
per la violenza su minori. D’ambo i sessi. Con esclusione
in ambedue le circostanze da benefici e sconti premiali. Prima e dopo
l’eventuale condanna.
Con lo Stato costituitosi Parte Lesa già alla
notizia del reato. Ad indicare come lo Stato, anche autonomamente, attiverà
e coltiverà in ogni caso il giudizio.
- Attribuzione
giuridica pari ad ambedue i sessi della discendenza genetica dei
figli. Nel momento in cui madre e padre ambedue posseggono
il diritto dovere della discendenza dei figli, anche Maschile e Femminile
appaiono collocarsi così interamente pari nel ruolo genitoriale.
- Sarà tutelato anche giuridicamente ai figli
e figlie il diritto proprio
di discendenza paterna e materna. Nessuna legislazione sullo stato dei figli potrà pertanto prevedere di
mantenere segreta per sua scelta l’identità dei genitori genetici biologici sia
padre che madre.
- Saranno recepiti principi già oggi di
legislazione scandinava. Già previsti dalla legislazione svedese circa l’obbligo tra i patner di
rendere note tra di essi ogni conoscenza di eventuali proprie malattie
gravissime come AIDS e trasmissibili per via sessuale. Con relative sanzioni da
inadempienza che quella legislazione prevede.
Le linee nazionali di riferimento
necessariamente si preciseranno poi meglio nelle rispettive normative d’attuazione.
L’intera politica
relativa sarà competenza dello Stato nella programmazione ed attuazione. Nel
suo apposito ministero della Famiglia e dei Giovani.
In quanto “famiglia
naturale, femminile, figli “costituiscono
un bene costituzionale primario ed unitario. Al quale va garantita
uniformità d’intenti e di legislazione sopra l’intero territorio nazionale. Lo
Stato peraltro ne darà attuazione nella condivisione con le Autonomie Comunali
e Regionali. Alle quali verrà lasciata
ogni ulteriore integrazione migliorativa, in base alle proprie dirette
risorse. Oltre alla previsione dei relativi siti.
Le individuali tutele economiche
specifiche alla madre donna naturale italiana daranno concreta espressione
d’attuazione ai loro diritti primari costituzionali. Diritti per l’attribuzione saranno pertanto riservati,
e vincolati, al requisito necessario della nazionalità italiana della
richiedente e di chi li riceve. In quanto presidio di specifici diritti
primari
nazionali. E non sussidi.
La copertura e l’assegnazione dei nuovi presidi monetari
individuali previsti dallo Stato a donna materna e familiare si attivano:
al 40 % nel
primo anno di riforma;
al 70 % nel secondo;
al 100 % nel terzo di anno.
- Stessa cadenza
d’attuazione troverà anche il previsto
presidio monetario da parte dello Stato alla crescita dai figli;
Quanto invece ai sostegni espressi nell’accoglienza nazionale in nidi,
asili, materne, elementari, anche se gestite da Autonomie, lo Stato li riserva indistintamente ai
bambini, oltre che alle madri, e come strumento di loro crescita migliore.
Come tali, saranno svincolati dalla nazionalità del richiedente
nella concessione.
Viene infatti incluso entro un tale diritto di bambini e bambine anche tutto il
soggiorno in Italia regolare temporaneo.
Tuttavia,
in ogni
ordine di scuola pubblica Italiana e sino alle medie incluse, graduatorie
di ammissione di utenti a tali servizi ai bambini e bambine saranno sempre prima
vincolate alla completa evasione dell’intera domanda nazionale emersa.
Il tutto entro una strategia nazionale
di riferimento finanziario che preveda:
-
passaggio al 2% dedicato del pil nazionale già nel primo anno e di
programmazione complessiva:
-
passaggio al 2,5%
del pil dedicato nel secondo anno;
-
passaggio al 3 %
del pil nazionale nel terzo anno a regime;
Nell’attivare l’intera legislazione nazionale di
supporto, lo Stato riformatore, con una sua Commissione Parlamentare apposita e insediata deliberante;
Entro i tre mesi successivi varerà il PROGRAMMA LEGISLATIVO NAZIONALE COMPLESSIVO di condivisione alla Famiglia naturale, al
Femminile ed ai Giovani.
Una
annotazione pare opportuna di precisazione ulteriore. Anche per evitare rischi di successivi distinguo
d’attuazione ad un Progetto comune di sostegno della dignità e delle
opportunità uguali alla Donna madre italiana ed ai suoi figli e figlie.
- Quanto nel Programma si riferisce alla
famiglia, come alla donna madre, si riferisce sempre, ed esclusivamente alla
famiglia naturale ed alla donna madre naturale con nazionalità italiana. Trattandosi appunto di sostegno e tutela di interessi costituzionali
primari di connazionali. E non di sussidi, come tali astrattamente
generalizzabili anche senza nazionalità. Lo Stato non eroga un sussidio infatti:
ma affianca le sue madri ed i suoi figli e figlie italiane. E questo è il suo
perimetro. Sia in dovere come in competenza.
Il
Programma di Riforme inoltre precisa ulteriormente:
- Altrettanto quanto alla natalità ed alla famiglia, lo Stato intende fare
riferimento nella propria legislazione alla NATALITA’ e FAMIGLIA NATURALE.
Peraltro non saranno mai consentite in Italia
criminalizzazioni di altre individuali, personali, private aggregazioni
omologhe. Tuttavia lo Stato solidale del welfare al medesimo riguardo di tali
eventuali individuali inclinazioni e scelte così strettamente personali, non ha
alcuna sua MOTIVAZIONE, né tanto meno
DOVERE, di sostenerle con l’attribuirvi veste giuridica propria o con le collettive
risorse erariali.
- Lo Stato
precisa anche di voler ritenere specifico reato da parte di connazionali
il commercio di compra vendita di esseri
umani anche se a livello di ovuli e di semi. E di vietarlo anche in quanto configurante offesa
e pregiudizio grave ai diritti naturali primari degli stessi procreati.
E di vietarlo anche in quanto configurante lesione
altrettanto grave dei diritti primari peculiari naturali Femminili. Componente Umana Pari la
Donna italiana Femminile. Come tale mai riducibile in mero subordinato
strumento biologico economico di altri. Procreare non è riducibile ad attività
commerciale privata. In quanto la madre ed i
nativi, per la Costituzione italiana che
li tutela infatti espressamente, non sono beni concessi nella disponibilità
di intese private commerciale.
- Lo
Stato inoltre preventiva di porre a
dichiarazione necessaria della Madre la comunicazione alla Anagrafe per la registrazione di propria
intervenuta natalità. Così divenuta necessaria per la già prevista relativa attivazione
automatica dei sostegni nazionali alla Maternità Femminile ed alla prole.
- Lo Stato non riconosce la nazionalità a
nascite non naturali se avvenute in commissione di reato di connazionali
anche al di fuori dei suoi confini. Tanto più discendendone evidente che comunque, per
nascite eventuali avvenute in forme che lo Stato italiano non riconosce né
ammette al proprio interno, la nazionalità del nato già risalirebbe
necessariamente a quella della madre o
padre biologico. Unici giuridicamente e geneticamente a rimanere infatti sempre
tali entrambi anche verso i comunque propri generati.
Lo Stato il quale riforma coeso punta a sostenere e
valorizzare, anche con proprie risorse erariali, esclusivamente i propri
pilastri fondanti naturali. Che sono anche i propri Costituzionali.
TUTELE
RAFFORZATE ALLA SICUREZZA DEI MINORI di non
vedersi sottratti alle loro famiglie ed affetti da azioni criminali.
Non si può oggi non prendere
atto, purtroppo, che in Italia emerge, ormai da tempo, un gravissimo livello
impunito di aggressione alla incolumità ed alla vita stessa dei minori. Il dato italiano attuale al riguardo appare
molto pesante.
Al riguardo lo
Stato solidale con le famiglie e con i propri giovani, prevede:
- Costituzione
InterForza (Carabinieri, Polizia, Finanza,
Forestale) di un Nucleo Investigativo Nazionale permanente specializzato
alla ricerca di minori
scomparsi ed alla caccia dei responsabili. Al quale Nucleo passa immediata
competenza, e coordinamento delle stesse Forze di Sicurezza locali e non, sopra
l’intero territorio nazionale in presenza di tali reati. Con capacità di
attivazione eventuale diretta anche di dati ed informative relative dei Servizi
Interni.
Rapportandosi tale Nucleo Interforze, e quale loro
referente anche di investigazioni proprie dirette, al Magistrato risultato
competente.
- la
Giurisdizione sui Minori attiverà un suo
ristretto pool nazionale permanente di magistrati specializzati a contrastare questo
specifico crimine; con competenza giurisdizionale su tutto il territorio
nazionale. E con capacità in presenza di reato di supporto operativo al
magistrato territoriale competente.
- Equiparazione penale del reato di rapimento di bambini e di bambine al reato di Omicidio e punito sempre con Ergastolo
nel caso di mancato
ritrovamento del rapito; rapimento equiparato a tentato omicidio volontario
anche nel caso di successivo ritrovamento dei rapiti e punito con quindici anni
di detenzione;
- Esclusione del reato di rapimento di minori, anche in caso di loro ritrovamento in vita, da
qualsiasi beneficio procedurale e formale; prevedendosene sempre la applicazione massima
della pena entro il rito processuale per direttissima.
-
Assenza di qualsiasi interruzione per
prescrizione sopra gli stessi fatti;
- Irrilevanza della eventuale incapacità di intendere ai fini di eventuali
imputazioni o condanne; incidendo solo sulla sede eventuale di sanzione.
- Esclusione
da ogni beneficio già in sentenza, e da ogni
beneficio premiale successivo anche dopo eventuale condanna; prevista da scontare
sempre interamente.
- Sospensione
del beneficio, a familiari dell’eventuale
sospettato o reo, della esenzione dal dover rendere testimonianza veritiera
su tutto quanto
eventualmente a loro noto; prevalendo anche su di essi il dovere di tutela
della incolumità del minore.
-
Addebito del reato personale di
favoreggiamento in omicidio od in tentato
omicidio, nei confronti di chiunque, familiari inclusi dell’eventuale
sospettato o reo, dovesse risultare responsabile di depistare, od aver depistato con
proprie dichiarazioni rivelatesi intenzionalmente mendaci l’iter investigativo
e o il ritrovamento incolume del minore rapito.
L’iter processuale relativo è attivato autonomo dal
procedimento principale; viene previsto anche esso per direttissima a
fronte di prove oggettive del mendacio o depistaggio di indagini in
favoreggiamento. Con condanne comminate da doversi scontare interamente come
disposte dal Collegio giudicante in tempi e forme.
- Riduzione
di due Terzi della eventuale pena prevista, e riammissione ai
benefici premiali successivi anche alla condanna eventuale, a chi, anche da rapitore, determini il
ritrovamento illeso del minore rapito o rapita; ed il suo ritorno alla
famiglia incolume.
Beneficio esteso anche nei confronti di chi, pur
avendo acquisito proprie responsabilità nel reato, consenta in modo decisivo di
rintracciarne i diretti colpevoli e la loro punizione.
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