martedì 24 settembre 2013

Concorso Sociale al Diritto all'abitazione


 Si può Fare:

prosegue sotto la comune denominazione "Si può Fare" la esposizione di punti di riforma che richiedono solo la volontà di Fare per potersi attuare:


CONCORSO SOCIALE AL DIRITTO ALL’ABITAZIONE


Una casa di abitazione, per sé, o per la propria famiglia, rimane uno dei desideri naturali più forti in ogni persona. Quella delle aspirazioni più compiute può concorrere a realizzarla solo il risultato del proprio lecito lavoro equo e dei redditi potenziali che genera per tutti.
Vi sono tuttavia dei passaggi, di età o di vita individuale, dove la difficoltà a realizzarsi in uno spazio abitativo dignitoso può coincidere anche con un grave danno conseguente alla società tutta ed allo stesso Stato solidale.
Questo può accadere in passaggi esistenziali dove i redditi personali ancora non sono interamente capaci a sopperire.
In tal caso, lo Stato costituzionale di tutti non può restare indifferente. Pur non facendo assistenza. Ma coltivando il suo stesso futuro.




A         - Alloggi di edilizia sociale impostati quali mini appartamenti (pezzature di 50/60 mq ciascuno;

Di realizzazione e proprietà interamente pubblica, destinati a possessori della nazionalità italiana, serviranno ad assicurare alloggio a giovani madri capofamiglia trovatesi sole o a giovani coppie naturali richiedenti e sino ai 28 anni di età. Non risultate ancora in condizione di reddito previste per poter accedere ad altra edilizia abitativa. La quota di canone sarà una quota  sociale di affitto decisa Comune per Comune.

Si intenderanno alloggi per loro natura a rotazione. In quanto migliori esigenze di spazio e di conforto abitativo saranno assolte con risorse personali idonee a programmare più compiutamente la casa propria individuale.



B         - Alloggi di edilizia sociale (sino a 110 mq), per famiglie richiedenti;

Queste abitazioni evaderanno le esigenze e richieste della domanda effettiva come emersa quantitativamente; senza anticiparla. Destinata ai possessori di nazionalità italiana.
Edilizia abitativa che nell’accesso sarà delimitata da prestabilite condizioni massime di reddito del nucleo familiare richiedente.

La realizzazione farà capo ad una Agenzia nazionale dell’abitazione. La quale tuttavia non sarà mai proprietaria né dell’immobile, né del cantiere; né gestirà l’appalto relativo.
Il tutto farà infatti capo alla proprietà associata degli stessi richiedenti. Essi otterranno dall’Autonomia comunale la individuazione dell’area, la sua prevista collocazione entro un quartiere compiuto anche come spazi sociali o di viabilità interna. E procederanno anche al successivo appalto. Quali effettivi proprietari.

L’Agenzia approverà il progetto ed i suoi costi (entro tre mesi). A quel punto attiverà l’abbattimento a tasso zero dei relativi interessi bancari tramite mezzi propri; ed indirizzerà ad un pool di banche territoriali e nazionali pre convenzionatesi ai finanziamenti connessi; concorrendovi anche con una sua garanzia fidejussoria del 60% del valore immobiliare, accesa in aggiunta alle consuete garanzie bancarie ipotecarie.

La proprietà appaltante dovrà solo mostrarsi idonea nei singoli richiedenti, o comunque complessivamente con chi vi si coobblighi eventualmente assieme ad essi, a sostenere una rata bancaria mensile di rimborso del finanziamento su trenta anni.

Non sarà posta condizione necessaria la presenza  di contratti indeterminati di lavoro ai richiedenti, ma soltanto la documentazione di una capacità di reddito nei due anni precedenti, da soli o con i coobbligati, risultata idonea alla rata. Tendendo tale edilizia a consentire abitazione propria, espressamente, anche al lavoro risultato al momento a tempo determinato o eventuale atipico in specie. 

Le Autonomie comunali verificheranno l’esistenza dei requisiti ai richiedenti prima di trasmettere all’Agenzia nazionale l’attivazione dei rispettivi gruppi di progetto abitativo da avviare ai benefici. L’Agenzia confermerà l’avvenuta accoglienza entro tre mesi al Comune proponente. Dando così avvio all’iter attuativo privato.

Lo Stato inoltre accorderà agli interessati intestatari dell’abitazione DETRAZIONE FISCALE SINO AL 25 % DELLA RATA DI MUTO

L’appalto non prevede obbligo di gara, trattandosi di operazione tra privati.
La ditta appaltatrice dovrà tuttavia garantire chiavi in mano l’esecuzione temporizzata dei lavori relativi al prezzo di appalto iniziale.  Ritenendosi il tutto utilmente stimato già in sede di accettazione dei lavori.

I pagamenti alla ditta esecutrice saranno direttamente erogati dalla banca finanziante ad avanzamenti dei lavori come prestabilito da contratto.
La ditta appaltante si obbliga ad istituire, in fase di contratto, esibizione di fideiussione irrevocabile, a favore dei committenti e della banca finanziante per essi, pari all’80% del valore di appalto; garanzia svincolabile solo a consegna finale dei lavori stessi completati ed intestati ai committenti.

Su tale bene immobiliare, nei confronti dei proprietari appaltanti, non sarà esercitatile retrocessione fallimentare. Esercitabile invece eventualmente sulla fideiussione che sopravviverà un anno alla avvenuta consegna dei lavori.

In caso di subappalto, la ditta appaltante diretta conserverà, in proprio ed in fideiussione, tutte le obbligazioni contratte da essa con l’appalto. Salva sua eventuale rivalsa e successiva sui subappaltanti. Rimanendo sempre essa il referente unico comunque sotto qualunque aspetto  per i committenti.

La Agenzia nazionale per la casa possiederà il diritto di supervisione propria diretta sopra la direzione esecutiva dei lavori designata dai committenti. A garanzia dell’effettivo raggiungimento del fine sociale previsto.

A QUALI FONDI PROPRI  FARA’ RICORSO L’AGENZIA PER LA CASA?

In sede di contribuzione fiscale nazionale viene prestabilito un X per mille, destinato, anno per anno, alla Agenzia stessa per le finalità d’istituzione. Al quale si integreranno anche appositi stanziamenti statali annuali.

In caso di indisponibilità di banche commerciali a finanziare i progetti approvati, l’Agenzia può chiedere l’attivazione della Cassa Depositi e Prestiti in surroga.
L’Agenzia inoltre finanzierà ai Comuni il costo realizzativo dei mini appartamenti sociali di loro diretta proprietà e gestione. Tramite Cassa Depositi e Prestiti, con la quale si intesterà le rate relative. O tramite banche commerciali concorrenti ai medesimi progetti.

Altrettanto potranno prestabilire le Autonomie Comunali e Regionali, sopra le proprie autonome entrate delegate. Destinando tali X per mille di entrate locali alla stessa finalità di propria competenza quanto a urbanizzazioni e servizi ed acquisto aree.

Quanto al bene finanziato, e prima del saldo del mutuo, sarà cedibile dalla proprietà solo dopo dieci anni e solo dopo l’avvenuta accettazione del subentrante, nei requisiti e nelle obbligazioni esistenti, sia dall’Agenzia che dalla banca finanziatrice.

A saldo finale del Mutuo agevolato relativo, il bene immobiliare sarà nella disponibilità piena anche di mercato per il proprietario. Senza altro vincolo o limitazione ulteriore di alcun genere.




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