LE PREFETTURE
Le Prefetture hanno assolto ed assolvono funzioni di
grande importanza. Nel passato hanno anche
assolto al sostanziale controllo Centrale sopra le varie Autonomie territoriali
nazionali.
In quella situazione aveva senso la coincidenza delle Prefetture con il territorio Provinciale. Infatti quel potere altrui di forte incidenza sopra le autonomie territoriali aveva una esigenza anche operativa di essere quanto mai diffuso.
Tuttavia, nel nuovo assetto riformato di ampie competenze ora poste
nella piena facoltà indipendente delle Autonomie italiane, alcune delle quali come le
Regioni dotate anche di capacità legislativa propria entro le competenze
attribuite, quell’assetto storico delle Prefetture italiane non pare più
rispondente alle nuove circostanze.
Il Programma di Riforme ne prevede pertanto una loro diversa
dislocazione sul territorio nazionale:
- LE PREFETTURE
divengono di numero esattamente coincidente con le Autonomie Regionali italiane. Con sede propria, per ciascuna, coincidente col Capoluogo
di ogni singola Regione.
Tutte le altre
a base attuale Provinciale verranno riassorbite
entro un anno dalla entrata in
vigore della apposita Legge di riorganizzazione.
Al livello
Provinciale, presso le
precedenti sedi dimesse di Prefettura,
rimarranno in ogni caso gli Uffici competenti sopra l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica.
Poiché
Funzioni, pur se statali, intese orientate ad operare in permanente
collaborazione e condivisione con le Autonomie diffuse sul territorio. Funzioni
statali anche queste decentrate, però ora raccordate e sottoposte all’unica
Prefettura e Prefetto Regionale.
Presso le nuove Prefetture Regionali così riordinate, si raccorderanno anche tutti i Poteri nazionali di conoscenza, collaborazione o sostituzione con le Autonomie Regionali e territoriali.
Nel nuovo loro ambito territoriale e ruolo,
le stesse già Prefetture assumeranno, coerentemente, il nome di :
SEDE REGIONALE
DECENTRATA DEL GOVERNO.
Ed i già
Prefetti assumeranno titolo di:
Rappresentante del
Governo presso le Autonomie.
Infatti ruolo
e funzione prevalente di questo livello distaccato dell’Esecutivo risulterà la
COLLABORAZIONE PIENA E SOLIDALE dello Stato Unitario con le sue Autonomie
all’interno delle loro anche nuove competenze indipendenti e fiscalmente
autosufficienti.
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