SI PUO' FARE: programma virtuale di un governo ombra nazionale
INFORMAZIONE E MASS MEDIA
Il Programma non ritiene sia compito dello Stato
intervenire con proprie normative di dettaglio sulla libera espressione
dell’informazione. Ritiene sia invece compito e dovere dello Stato assicurare
per chiunque, tanto operatori quanto utenti, un quadro di riferimento
favorevole alla libera espressione plurale dentro una pari opportunità e
concorrenza. Visto che si tratta di un valore prioritario nazionale.
Questa
intenzione positiva dello Stato pertanto si esprimerà in una cornice di
garanzie di riferimento agli operatori del settore.
Segnatamente:
- divieto a qualsiasi operatore / imprenditore del settore di
poter detenere contemporaneamente attività editoriali di giornali e settimanali
d’informazione assieme ad attività proprie di emittente radio televisiva. Direttamente, o tramite anche il concorso di proprie controllate o
partecipate. In analogia a quanto già avviene in altre nazioni europee. La
normativa varrà anche a livello regionale.
-
divieto a qualsiasi operatore / imprenditore del settore di
poter superare da solo il 25% del proprio controllo sull’intero mercato
pubblicitario mass mediatico nazionale.
Direttamente, o tramite anche il concorso di proprie controllate o partecipate.
L’incidenza percentuale massima di acquisizione
pubblicitaria è riferita all’intera altrui attività multimedia; e non calcolata
per singoli rami di attività. Forme satellitari concorreranno a determinare
anch’esse i volumi pubblicitari complessivi dei soggetti eventualmente emersi
coincidenti in proprietà o controllo. Così come concorrono al rispetto
complessivo del divieto di attività editoriale d’informazione ed anche televisiva da parte dello stesso operatore o
di sue controllate. Anche per questa ragione soggetti
che emettano o stampino sul territorio nazionale sono tenuti a depositare
presso l’Autorità esistente prospetti non < schermati > della propria
identificabile conformazione societaria. Ed a comunicarne anche
intervenute variazioni. In caso diverso non saranno ritenuti abilitati ad
operare in Italia. I limiti come sopra previsti si attivano anche nei confronti
delle partecipazioni di soggetti che siano
divenuti, in tal modo, incompatibili con la legislazione di riferimento.
Il tutto entro la franchigia di un
anno ad adeguarsi da parte dei soggetti risultati interessati.
Le verifiche di autorizzazioni o di controllo sono delegate
alla apposita Autorità già esistente.
La quale viene prevista rafforzata in
competenze e capacità operativa. In caso di
violazione, successivamente a diffida inevasa, essa acquisisce infatti anche
facoltà autonoma dal commissariamento alla revoca delle autorizzazioni a
trasmettere. Fino allo smembramento antitrust di singole parti eccedenti a chi
non ottemperi. O della loro ricollocazione diretta sul mercato. Senza esigenza
d’altrui ratifiche.
Una previsione con la finalità
complessiva di consentire la molteplicità di soggetti presenti nel settore
mediatico informative nazionale. Pluralità di voci ed opinioni che viene a
coincidere con la possibilità stessa di esistenza ed esercizio effettivo di
democrazia.
Quanto alla RAI
TV.
Il programma intende conservarne
allo Stato il controllo maggioritario attuale. Come manifestazione di un
interesse pubblico alla cultura e creatività nazionale. Con alcune modifiche sostanziali all’esistente.
Quali:
- Soppressione della Commissione di Vigilanza Parlamentare sulla RAI,
riconducendone tutte le competenze agli Organi aziendali gestionali ed
azionari.
- Soppressione delle competenze del Parlamento e
del Governo sulla designazione degli organi Esecutivi di gestione. Che viene restituita agli organi sociali
aziendali.
Con
restituzione piena agli Organi sociali aziendali anche della nomina del proprio
Presidente; nomina che deve però essere controfirmata dal Presidente della
Repubblica.
- Le Camere
Parlamentari possiedono facoltà di proprie audizioni pubbliche della Dirigenza
Rai. Ed ogni
anno emettono indicazioni generali d’interesse nazionale alla dirigenza
aziendale; e valutazioni proprie sulla attuazione effettiva della pluralità
d’informazione.
Le Camere con proprio voto a
maggioranza qualificata, cioè dei
due terzi dei loro componenti, possono
emettere censura grave motivata alla imparzialità ed oggettività della
informazione Rai; o
sulla violazione grave della missione di promozione nazionale culturale. In
presenza di voto di censura del Parlamento si produce la immediata decadenza
dell’intero Consiglio e Presidenza della stessa RAI.
- Il Governo
decade da ogni intervento ed influenza sulla gestione RAI; ma può
avanzare richiesta motivata d’intervento alle Camere entro le loro competenze
previste. L’azionista
Ministero del Tesoro congela la propria attuale facoltà d’intervento e di
nomina entro il Consiglio RAI. Trasferendo la capacità di nomina alla Autorità già operante.
Il suo ruolo di azionista di
controllo si delimita a prendere atto di bilanci aziendali rispondenti alla
legislazione relativa che impone il vincolo di pareggio gestionale effettivo.
Con suo potere autonomo, in caso di mancato rispetto, di mettere intanto in
mora la capacità di spesa aziendale per un terzo. E riferirne al Parlamento.
- la Rai assicura
al Parlamento, ed al Governo propri autonomi spazi di comunicazione
istituzionale.
- Il Consiglio
aziendale su tutto il resto risponde al proprio azionariato come ogni altra
azienda ed al rispettivo codice civile.
- La azienda Rai è tenuta per legge al
pareggio di bilancio; senza che sia consentito alcun apporto diretto o indiretto di
patrimonio erariale di ripiano. In tal senso l’azienda risponde solo a sé
stessa anche della qualità, composizione, ed efficacia del proprio Organico. E
della sostenibilità dei relativi costi.
In caso di
mancato rispetto del vincolo di pareggio d’esercizio, decade l’intero Consiglio automaticamente
a constatazione. Con conseguente commissariamento ad acta da parte della
Corte dei Conti. Al
solo fine di ripristinare il pareggio d’esercizio già nelle more
dell’insediamento di un nuovo Consiglio..
La strutturazione della RAI TV rispetto ai
suoi canali attuali, risulterà inoltre così riformata:
PRIMO
CANALE RAI – Canale d’interesse nazionale come ora, ma sostenuto solo dalla Pubblicità. Senza
integrazione di canone.
SECONDO
CANALE RAI – Sostenuto solo dal canone, e senza pubblicità.
Dovrà ospitare non meno del 70% di produzione
propria o in ogni caso nazionale sia sul piano dell’intrattenimento che di film
o spettacolo in genere trasmessi. Trasmetterà anche essa Informazione a
carattere nazionale.
TERZO
CANALE RAI – diviene canale
televisivo delle Autonomie territoriali. La sua informazione ed intrattenimento e contenuto
culturale saranno pertanto eminentemente Regionale e Locale anche se
usufruiranno dei notiziari e di programmi nazionali della seconda Rete.
Utilizzerà anch’essa, per quota parte attribuitagli dalla Rai stessa, il canone
per il proprio mantenimento. Potrà però accedere alla
pubblicità di interesse regionale; in misura non superiore al 10 % di quella totale entro i propri
distretti.
Assicurerà spazi di comunicazione istituzionale al
Consiglio ed alla Presidenza Regionale di emissione. Assicurerà anche idonei
spazi autogestiti all’Associazione Consumatori; abilitata ad occuparsi anche
dei messaggi pubblicitari connessi ai prodotti.
Messaggi che, per tutta l’emittenza, non dovranno risultare subliminali,
né occultarsi o collocarsi entro i programmi.
Quanto
ai Canali satellitari utilizzati dalla RAI, un terzo dovrà operare
in assenza di messaggi pubblicitari. Uno di tali canali, autogestito, sarà
riservato al Parlamento ed al Governo per la comunicazione diretta dei propri
atti ed attività istituzionali.
Il Consiglio aziendale Rai adeguerà pertanto Organico e strutture
proprie alle nuove competenze e condizioni di attribuzione finanziarie. L’Organico aziendale
rimane tuttavia unico. La gestione aziendale
effettivamente competente su tutta l’emissione potrà pertanto disporne, in base
ad esclusivi criteri propri aziendali e professionali, la collocazione in ogni
sua parte aziendale intesa un tutto unitario.
L’Emittenza
Radiofonica seguirà la medesima
ristrutturazione finanziaria e di attribuzione risorse omologa dei canali TV Rai.
La legislazione non interferisce
con cosa l’azienda RAI possa fare o
continuare a fare in attività o aziende collaterali controllate. Unico suo
vincolo essendo l’attivo o pareggio d’esercizio complessivo.
Alla
Rai è tuttavia fatto divieto di compartecipazioni societarie in altre aziende private
nazionali o estere che operino nel medesimo settore. Poiché in tal modo verrebbe meno la ragione stessa di mantenerla
risorsa culturale nazionale pubblica. E verrebbe potenzialmente anche aggirato
il limite di espansione pubblicitaria generale.
La RAI riformata avrà pertanto due anni di tempo per
fuoriuscire opportunamente da ogni sua preesistente partecipazione societaria
che dovesse risultare non più compatibile.
La RAI sarà tenuta a collocare in internet il proprio
bilancio annuale, incluso il suo intero Organico, in forme e poste di
ragionevole articolata comprensibilità al cittadino contribuente e utente.
L’entità di canone annuale radiotelevisivo sarà prefissata dal Governo a cadenza
triennale con ratifica Parlamentare. L’importo equivalente, accreditato
alla Rai in date certe prestabilite, sarà tratto nell’equivalente ammontare dal
gettito nazionale fiscale complessivo. Questi accrediti non avranno carattere di sostegno
pubblico all’azienda Rai; ma di corresponsione monetaria per i complessivi
servizi di interesse primario nazionale fissategli per legge ed assolti.
- Decadrà pertanto
il canone annuale Rai gravato direttamente ora sugli utenti.
In conseguenza delle competenze
decisive di sanzione e valutazione attribuite dalle nuove normative al
Parlamento nelle sue Camere, nessun parlamentare in carica o suo congiunto
sino al primo grado potrà
risultare Fornitore ad alcun titolo di
programmi esterni o servizi alla RAI; quarantigia di preclusione che si estende a
ministri e sottosegretari in carica ed ai componenti l’Autorità di controllo.
Tutela potenziale
dell’indipendenza RAI si attua anche
rispetto alle proprie chiamate aziendali od assunzioni; e con i medesimi vincoli di preclusione. Si verrebbe altrimenti a
configurarsi conflitto d’interesse potenziale permanente tra le parti di
controllato e controllore. Non sanabile con l’eventuale assenza dal voto del
soggetto parlamentare o governativo postosi in conflitto.
Lo stesso vincolo di preclusione
si estende a livello di Consiglieri, Assessori, Presidenti di Regione e durante
il loro mandato. Divenendo parte significativa RAI orientata operativamente
anche al livello regionale.
Peraltro, qualunque Fornitore di programmi o servizi alla RAI dovrà avere preventivamente depositato, ai fini della registrazione
di ammissione negli appositi albi fornitori, evidenza in chiaro del titolare
fisico reale o composizione propria societaria.
Dal momento che non
saranno ammissibili all’Albo fornitori RAI società che schermino su estero, o
Italia, indecifrabilità di società reali o persone fisiche effettivi
proprietari o detentori di quote azionarie.
Viene soppresso il
Regime “PAR CONDICIO” come oggi vigente.
Al suo posto l’etica dell’azienda e delle sue
professionalità saranno tenute a garantire un effettivo accesso plurimo, in
congrui tempi e spazi, che l’azienda metterà a disposizione di tutti i partiti
o movimenti risultati concorrenti all’elezione. Sia in spazi collettivi, che
personalizzati.
Il relativo Programma RAI autonomo aziendale, senza altrui
intervento di formazione, dovrà essere approvato preventivamente dall’Autorità
alle Comunicazioni. E comunicato al Parlamento.
In caso di calunnia o falso
evidente verso candidati la stessa Autorità può disporre sospensione o revoca
motivata del conduttore ed imporre rettifiche oggettive anche immediate. Diviene infatti essa
la sede di ricorso in ogni fase indetta
elettorale.
Fatti salvi aspetti eventuali ritenuti, da terzi ricorrenti, giurisdizionali a
valutare il danno. La responsabilità in fase di trasmissione infatti rimane oggettiva
personale del conduttore.
Unico aspetto di limitazione previsto:
per movimenti
o partiti che attivino anche il “contributo pubblico” alle proprie spese
elettorali, la Autorità stabilirà un tetto massimo di spot e spese pubblicitarie mass mediatiche di lista o candidato compatibili. Oltre il
quale la contribuzione pubblica decade per l’intera lista dal diritto di
ricevimento.
Le emittenti private nazionali e
“locali” saranno tenute a depositare preventivamente all’Autority il proprio
individuale piano di garanzia d’accesso politico elettorale e spazio
pubblicitario pianificato con identica destinazione.
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