giovedì 24 ottobre 2013

INFORMAZIONE TV e MASS MEDIA


SI PUO' FARE: programma virtuale di un governo ombra nazionale

INFORMAZIONE E MASS MEDIA

Il Programma non ritiene sia compito dello Stato intervenire con proprie normative di dettaglio sulla libera espressione dell’informazione. Ritiene sia invece compito e dovere dello Stato assicurare per chiunque, tanto operatori quanto utenti, un quadro di riferimento favorevole alla libera espressione plurale dentro una pari opportunità e concorrenza. Visto che si tratta di un valore prioritario nazionale.

Questa intenzione positiva dello Stato pertanto si esprimerà in una cornice di garanzie di riferimento agli operatori del settore.
Segnatamente:

-  divieto a qualsiasi operatore / imprenditore del settore di poter detenere contemporaneamente attività editoriali di giornali e settimanali d’informazione assieme ad attività proprie di emittente radio televisiva. Direttamente, o tramite anche il concorso di proprie controllate o partecipate. In analogia a quanto già avviene in altre nazioni europee. La normativa varrà anche a livello regionale.

-       divieto a qualsiasi operatore / imprenditore del settore di poter superare da solo il 25% del proprio controllo sull’intero mercato pubblicitario mass mediatico nazionale. Direttamente, o tramite anche il concorso di proprie controllate o partecipate.


L’incidenza percentuale massima di acquisizione pubblicitaria è riferita all’intera altrui attività multimedia; e non calcolata per singoli rami di attività. Forme satellitari concorreranno a determinare anch’esse i volumi pubblicitari complessivi dei soggetti eventualmente emersi coincidenti in proprietà o controllo. Così come concorrono al rispetto complessivo del divieto di attività editoriale d’informazione ed anche  televisiva da parte dello stesso operatore o di sue controllate. Anche per questa ragione soggetti che emettano o stampino sul territorio nazionale sono tenuti a depositare presso l’Autorità esistente prospetti non < schermati > della propria identificabile conformazione societaria. Ed a comunicarne anche intervenute variazioni. In caso diverso non saranno ritenuti abilitati ad operare in Italia. I limiti come sopra previsti si attivano anche nei confronti delle partecipazioni  di soggetti che siano divenuti, in tal modo, incompatibili con la legislazione di riferimento.
Il tutto entro la franchigia di un anno ad adeguarsi da parte dei soggetti risultati interessati.

Le verifiche di autorizzazioni o di controllo sono delegate alla apposita Autorità già esistente. La quale viene  prevista rafforzata in competenze e capacità operativa. In caso di violazione, successivamente a diffida inevasa, essa acquisisce infatti anche facoltà autonoma dal commissariamento alla revoca delle autorizzazioni a trasmettere. Fino allo smembramento antitrust di singole parti eccedenti a chi non ottemperi. O della loro ricollocazione diretta sul mercato. Senza esigenza d’altrui ratifiche.

Una previsione con la finalità complessiva di consentire la molteplicità di soggetti presenti nel settore mediatico informative nazionale. Pluralità di voci ed opinioni che viene a coincidere con la possibilità stessa di esistenza ed esercizio effettivo di democrazia.


Quanto alla RAI  TV.

Il programma intende conservarne allo Stato il controllo maggioritario attuale. Come manifestazione di un interesse pubblico alla cultura e creatività nazionale. Con alcune modifiche sostanziali all’esistente.
Quali:
Soppressione della Commissione di Vigilanza Parlamentare sulla RAI, riconducendone tutte le competenze agli Organi aziendali gestionali ed azionari.

Soppressione delle competenze del Parlamento e del Governo sulla designazione degli organi Esecutivi di gestione. Che viene restituita agli organi sociali aziendali.
Con restituzione piena agli Organi sociali aziendali anche della nomina del proprio Presidente; nomina che deve però essere controfirmata dal Presidente della Repubblica.

Le Camere Parlamentari possiedono facoltà di proprie audizioni pubbliche della Dirigenza Rai. Ed ogni anno emettono indicazioni generali d’interesse nazionale alla dirigenza aziendale; e valutazioni proprie sulla attuazione effettiva della pluralità d’informazione.
Le Camere con proprio voto a  maggioranza qualificata, cioè  dei due terzi dei loro componenti, possono emettere censura grave motivata alla imparzialità ed oggettività della informazione Rai; o sulla violazione grave della missione di promozione nazionale culturale. In presenza di voto di censura del Parlamento si produce la immediata decadenza dell’intero Consiglio e Presidenza della stessa RAI.

Il Governo decade da ogni intervento ed influenza sulla gestione RAI; ma può avanzare richiesta motivata d’intervento alle Camere entro le loro competenze previste. L’azionista Ministero del Tesoro congela la propria attuale facoltà d’intervento e di nomina entro il Consiglio RAI. Trasferendo la capacità di nomina alla Autorità già operante.
Il suo ruolo di azionista di controllo si delimita a prendere atto di bilanci aziendali rispondenti alla legislazione relativa che impone il vincolo di pareggio gestionale effettivo. Con suo potere autonomo, in caso di mancato rispetto, di mettere intanto in mora la capacità di spesa aziendale per un terzo. E riferirne al Parlamento.

la Rai assicura al Parlamento, ed al Governo propri autonomi spazi di comunicazione istituzionale.

-   Il Consiglio aziendale su tutto il resto risponde al proprio azionariato come ogni altra azienda ed al rispettivo codice civile.

-   La azienda Rai è tenuta per legge al pareggio di bilancio; senza che sia consentito alcun apporto diretto o indiretto di patrimonio erariale di ripiano. In tal senso l’azienda risponde solo a sé stessa anche della qualità, composizione, ed efficacia del proprio Organico. E della sostenibilità dei relativi costi.
In caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio d’esercizio, decade l’intero Consiglio automaticamente a constatazione. Con conseguente commissariamento ad acta da parte della Corte dei Conti. Al solo fine di ripristinare il pareggio d’esercizio già nelle more dell’insediamento di un nuovo Consiglio..


La strutturazione della RAI TV rispetto ai suoi canali attuali, risulterà inoltre così riformata:

PRIMO CANALE RAI – Canale d’interesse nazionale come ora, ma sostenuto solo dalla Pubblicità. Senza integrazione di canone.

SECONDO CANALE RAI – Sostenuto solo dal canone, e senza pubblicità.
Dovrà ospitare non meno del 70% di produzione propria o in ogni caso nazionale sia sul piano dell’intrattenimento che di film o spettacolo in genere trasmessi. Trasmetterà anche essa Informazione a carattere nazionale.

TERZO CANALE RAI diviene canale televisivo delle Autonomie territoriali. La sua informazione ed intrattenimento e contenuto culturale saranno pertanto eminentemente Regionale e Locale anche se usufruiranno dei notiziari e di programmi nazionali della seconda Rete. Utilizzerà anch’essa, per quota parte attribuitagli dalla Rai stessa, il canone per il proprio mantenimento. Potrà però accedere alla pubblicità di interesse regionale; in misura non superiore al  10 %  di quella totale entro i propri distretti.
Assicurerà spazi di comunicazione istituzionale al Consiglio ed alla Presidenza Regionale di emissione. Assicurerà anche idonei spazi autogestiti all’Associazione Consumatori; abilitata ad occuparsi anche dei messaggi pubblicitari connessi ai prodotti.  Messaggi che, per tutta l’emittenza, non dovranno risultare subliminali, né occultarsi o collocarsi entro i programmi.

Quanto ai Canali satellitari utilizzati dalla RAI, un terzo dovrà operare in assenza di messaggi pubblicitari. Uno di tali canali, autogestito, sarà riservato al Parlamento ed al Governo per la comunicazione diretta dei propri atti ed attività istituzionali.

Il Consiglio aziendale Rai adeguerà pertanto Organico e strutture proprie alle nuove competenze e condizioni di attribuzione finanziarie. L’Organico aziendale rimane tuttavia unico. La gestione aziendale effettivamente competente su tutta l’emissione potrà pertanto disporne, in base ad esclusivi criteri propri aziendali e professionali, la collocazione in ogni sua parte aziendale intesa un tutto unitario.


L’Emittenza Radiofonica seguirà la medesima ristrutturazione finanziaria e di attribuzione risorse omologa  dei canali TV Rai.

La legislazione non interferisce con cosa l’azienda RAI possa  fare o continuare a fare in attività o aziende collaterali controllate. Unico suo vincolo essendo l’attivo o pareggio d’esercizio complessivo.

Alla Rai è tuttavia fatto divieto di compartecipazioni societarie in altre aziende private nazionali o estere che operino nel medesimo settore. Poiché in tal modo verrebbe meno la ragione stessa di mantenerla risorsa culturale nazionale pubblica. E verrebbe potenzialmente anche aggirato il limite di espansione pubblicitaria generale.
La RAI riformata avrà pertanto due anni di tempo per fuoriuscire opportunamente da ogni sua preesistente partecipazione societaria che dovesse risultare non più compatibile.

La RAI sarà tenuta a collocare in internet il proprio bilancio annuale, incluso il suo intero Organico, in forme e poste di ragionevole articolata comprensibilità al cittadino contribuente e utente.

L’entità di canone annuale radiotelevisivo sarà prefissata dal Governo a cadenza triennale con ratifica Parlamentare. L’importo equivalente, accreditato alla Rai in date certe prestabilite, sarà tratto nell’equivalente ammontare dal gettito nazionale fiscale complessivo. Questi accrediti non avranno carattere di sostegno pubblico all’azienda Rai; ma di corresponsione monetaria per i complessivi servizi di interesse primario nazionale fissategli per legge ed assolti. 

- Decadrà pertanto il canone annuale Rai gravato direttamente ora sugli utenti.

In conseguenza delle competenze decisive di sanzione e valutazione attribuite dalle nuove normative al Parlamento nelle sue Camere, nessun parlamentare in carica o suo congiunto sino al primo grado potrà risultare Fornitore ad alcun titolo di programmi esterni o servizi alla RAI; quarantigia di preclusione che si estende a ministri e sottosegretari in carica ed ai componenti l’Autorità di controllo.

Tutela potenziale dell’indipendenza RAI  si attua anche rispetto alle proprie chiamate aziendali od assunzioni; e con i medesimi vincoli di preclusione. Si verrebbe altrimenti a configurarsi conflitto d’interesse potenziale permanente tra le parti di controllato e controllore. Non sanabile con l’eventuale assenza dal voto del soggetto parlamentare o governativo postosi in conflitto.
Lo stesso vincolo di preclusione si estende a livello di Consiglieri, Assessori, Presidenti di Regione e durante il loro mandato. Divenendo parte significativa RAI orientata operativamente anche al livello regionale.

Peraltro, qualunque Fornitore di programmi o servizi alla RAI dovrà avere preventivamente depositato, ai fini della registrazione di ammissione negli appositi albi fornitori, evidenza in chiaro del titolare fisico reale o composizione propria societaria. Dal momento che non saranno ammissibili all’Albo fornitori RAI società che schermino su estero, o Italia, indecifrabilità di società reali o persone fisiche effettivi proprietari o detentori di quote azionarie.

Viene soppresso il Regime “PAR CONDICIO” come oggi vigente.

Al suo posto l’etica dell’azienda e delle sue professionalità saranno tenute a garantire un effettivo accesso plurimo, in congrui tempi e spazi, che l’azienda metterà a disposizione di tutti i partiti o movimenti risultati concorrenti all’elezione. Sia in spazi collettivi, che personalizzati. 
Il relativo Programma RAI autonomo aziendale, senza altrui intervento di formazione, dovrà essere approvato preventivamente dall’Autorità alle Comunicazioni. E comunicato al Parlamento.

In caso di calunnia o falso evidente verso candidati la stessa Autorità può disporre sospensione o revoca motivata del conduttore ed imporre rettifiche oggettive anche immediate. Diviene infatti  essa la sede di ricorso in ogni  fase indetta elettorale. Fatti salvi aspetti eventuali ritenuti, da terzi ricorrenti, giurisdizionali a valutare il danno. La responsabilità in fase di trasmissione infatti rimane oggettiva personale del conduttore.

Unico aspetto di limitazione previsto:
per movimenti o partiti che attivino anche il “contributo pubblico” alle proprie spese elettorali, la Autorità stabilirà un tetto massimo di spot e spese pubblicitarie mass mediatiche  di lista o candidato compatibili. Oltre il quale la contribuzione pubblica decade per l’intera lista dal diritto di ricevimento.

Le emittenti private nazionali e “locali” saranno tenute a depositare preventivamente all’Autority il proprio individuale piano di garanzia d’accesso politico elettorale e spazio pubblicitario pianificato con identica destinazione.




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