SI PUO' FARE
mentre il Sistema si consolida, proseguiamo a osservare dei possibili punti di programma che sarebbero realizzabili immediatamente: GIUSTIZIA E SANZIONE
La Giustizia è da tempo stata
fatta oggetto di un interminabile dibattito su cosa la renda più efficace e
giusta. Essendo pacifico che non vi è Stato democratico senza una GIUSTIZIA
ragionevolmente giusta e prevedibile.
Il dibattito non ha prodotto
molto, in effetti.
Ad un
Progetto Riformatore interessa soprattutto, anche in questo caso, come PUO” MEGLIO FUNZIONARE.
La prima cura
risolutiva mostra di risultare intanto nella radicale DEPENALIZZAZIONE.
Lasciando
penale solo quanto meriti la grave sanzione che preveda sino al carcere come
unica riparazione personale possibile.
Al riguardo, il Programma di Riforme accanto alla massiccia
delegiferazione penale, attiverebbero
contemporaneamente ampie aree di sanzioni alternative al carcere, e
discrezionali del Giudice, Da comminare in tempi celerissimi. Per direttissima divenuta usuale, si
direbbe.
Senza facoltà di Appello,
sotto una prestabilita soglia di sanzione penale non afflittiva.
Comunque con la
sanzione della detenzione - ristretta a
soli precisi limitati casi anche prima del processo - riservata ad
altrettanto specifici ridotti gravi delitti.
PROCESSO EVENTUALE DA INCARDINARSI INDIFFERIBILMENTE ENTRO
L’ANNO DALLA CONTESTAZIONE DEL POSSIBILE REATO PENALE.
Scomparsa quindi, in pratica, della detenzione carceraria preventiva. Per venire riservata
ai pochi casi in cui si tema reiterazione grave contro le persone e la
personalità giuridica e Fiscale dello Stato (l’Associazione a delinquere di
tipo Mafioso viene intesa tale). E in
tutti i reati di violenza sessuale
e di violenza sessuale e fisica grave sui minori.
Negli altri casi,
solo dal processo dovrebbe derivare la personale detenzione.
Quanto al potenziale pericolo di fuga, che potrebbe anche prodursi
in tutti i prevalenti casi penali ma che non prevedano più la facoltà di
carcerazione preventiva individuale, dovrebbe ricevere una forte dissuasione
d’attuazione nella idonea cauzioni relativa, a discrezione del Giudice.
Quanto invece ai Testimoni eventuali, nei loro confronti si
ripristinerebbe appieno il dovere di rendere testimonianza propria veritiera in
fase di indagini e sia alla Corte su quanto ad essi noto sopra i fatti.
Tornando ad incorrere, nei casi di mendacio volontario conclamato, nella
sanzione di autonomo procedimento per direttissima, e nei loro confronti,
per intralcio alla Corte ed alla Giustizia.
Le Sedi di
Tribunale vengono a coincidere con i
capoluoghi di Provincia. Prevedendosi accorpamento su di essi di ogni altra
dislocazione attuale diversa.
IL PROCESSO
PENALE, quando ricorra, ristretto a DUE GRADI,
Giudizio ed Appello.
E con il terzo grado, di
Cassazione, riservato esclusivamente a eventuali ricorsi rilevanti di
procedura omessa o erronea. Mai di merito entro il giudizio già effettuato nei due gradi
precedenti. Con la Cassazione competente pertanto sopra procedure e norme perimetrate
all’interno della Legislazione nazionale così come esistente; ma incompetente
nel merito sopra le valutazioni e sentenze processuali.
I MAGISTRATI vengono sollevati
da qualsiasi ruolo diverso che non sia Giurisdizione; anche entro tutte le
Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.
Le quali ultime ne dovranno
pertanto fare a meno; siano anche consulenze o arbitrati. Così come i privati.
Con rientro in Ruolo anche di tutti quelli al momento distaccati o comunque
diversamente impegnati dalla Funzione propria esclusiva di Giurisdizione
diretta.
Il PROCESSO
stesso, nel suo intero iter sino al giudicato
di primo Grado, vincolato ad aver fine entro un anno dal suo inizio; un anno
ancora per il secondo grado eventuale.
Così da avere un
iter complessivo biennale per i due gradi eventuali di Giudizio; pena la
sua decadenza, con possibile addebito eventuale alla Gestione di giustizia
competente.
Nel corso del suo iter
processuale avviato, di conseguenza, non interverranno più interruzioni dei
termini previsti. Mentre le Parti saranno tenute alla calendarizzazioni di
udienza come disposte autonomamente delle Corti in forma vincolante.
Pertanto ogni Corte si vedrà
caricata in contemporanea di quanto Essa possa evadere ragionevolmente nella
nuova progressione parallela di giudizio. Altrettanto
si proporrà anche ai Patrocini Legali. I quali si troveranno a poter
accogliere quanto riterranno di poter seguire con tempistiche ravvicinate.
L’azione penale investigativa è ricondotta agli Uffici in
quanto tali quale unico interlocutore esterno.
Riassorbendo ad ogni effetto per l’esterno, in
questa unica figura funzionale, anche il magistrato dedicato. Indagini o
provvedimenti che il caso richiede non saranno pertanto più nominativamente
attribuibili ad un singolo magistrato. Ma sempre ed esclusivamente ad un
Ufficio Giudiziario. Con divieto alla Giurisdizione di partecipare a qualsiasi
dibattito pubblico su fatti investigati in corso o comunque processuali prima
di una sentenza. In particolar modo per chi operi in forma diretta sopra di essi.
Vigendo per il magistrato il riserbo d’ufficio con l’esterno su qualunque
aspetto al proprio esame. Pena la conseguente perdita anche della Titolarità sulla competenza tramite
altrui facoltà di richiesta o anche dall’interno della Giurisdizione.
Facoltà di ricorso
presso la Corte Costituzionale previsto
attivabile solo da parte del Distretto Giudiziario come tale, inteso nel suo
Presidente; e non del singolo componente la Giurisdizione.
Al quale singolo componente
rimane tuttavia la facoltà propria personale di attivare il Distretto sulla
emersa evenienza del ricorso prospettato.
Quanto all’Ordinamento Giudiziario:
confermato nelle attuali previsioni della Costituzione.
Mentre viene previsto:
-
Divieto d’incarichi
pubblici retribuiti, almeno per cinque anni dopo il pensionamento, nella stessa
sede Regionale ultima di giurisdizione;
-
-
Divieto di
eleggibilità, almeno per cinque anni, nella sede ultima di Giurisdizione; incompatibilità
permanente elettiva della Giurisdizione durante la permanenza in ruolo;
Il tutto entro un triennio di
sperimentazione; da ricondurre al Parlamento ed agli Organi di Autogoverno.
Nella collaborazione.
Le Camere
elettive, subito dopo il proprio di insediamento, insediano una loro Commissione congiunta e ristretta, con compito di affiancare l’Esecutivo nella Delega, a tal
fine conferitagli, di Riforma del Codice
Civile e Penale vigente nazionale.
La delega si
eserciterà tramite Commissione allargata a competenze giurisdizionali e di
avvocatura. Entro un anno l’Esecutivo dovrà presentare alle Assemblee elettive
il risultato normativo dei lavori. Ogni Camera ratificherà a livello
assembleare, entro sei mesi dal ricevimento, i nuovi codici e procedure
risultate predisposte. Quanto all’Esecutivo, nel corso della predisposizione di
Riforma, ogni tre mesi, riferirà alle Camere sull’avanzamento dei lavori e
riceverà indirizzi ed eventuali suggerimenti.
Nella attesa della adozione dei nuovi Codici, la
Autonomia della Magistratura predisporrà, in sintonia col ministero competente,
l’individuazione della riorganizzazione interna funzionale degli Uffici ai
nuovi obiettivi giurisdizionali e di attrezzature e di risorse connesse.
In modo tale che le strutture
operative giudiziarie siano già da
subito idonee ad entrare efficacemente in sintonia con i nuovi ritmi e
competenze di giurisdizione legiferati.
Il Codice riformato dovrà
anche prevedere:
- Nei confronti di reati che prevedano la
punibilità sino alla detenzione individuale, non produrrà alcun effetto sulla punibilità di eventuali rei la
rispettiva condizione di presunta incapacità di intendere o di età minore. Incidendo tali eventuali
condizioni personali solo sulla diversità di sedi non carcerarie, ma ugualmente
restrittive, dove scontare l’intera condanna comminata.
Ad entrata in
vigore dei nuovi Codici, saranno molte le vertenze di giustizia che
incontreranno decadenza o non punibilità a seguito del mutare di varie norme
legislative e procedure. Alla sua entrata in vigore, le Camere prevederanno
pertanto indulto ampio, per gli aspetti altrimenti destinati comunque a
decadenza penale.
.
Nel nuovo
codice penale dovrebbero avere posto anche un complessivo, conseguente, riordino dei benefici di Prescrizione eventuale.
Previsti in modo da non
neutralizzare mai il biennio di dibattimenti giudicanti avviati. Prevedendovisi
anzi un ragionevole sconto di pena al potenziale reo che rinunci esso stesso
all’iter del dibattimento avendone ravvisato motivo. I ricorsi presso
gradi d giudizio diversi dal
dibattimento, interromperanno la prescrizione eventuale sino al deposito
dell’esito richiesto.
QUANTO AL CIVILE,
l’entrata in vigore di nuovi codici relativi produrrebbe sicuramente
altrettanta decadenza di procedimenti oggi pendenti. Dal
momento però che il Civile tutela interessi anche risarcitori di Terzi, tutto
il suo arretrato passerebbe a Sezione Stralcio di magistrati civili onorari. Destinati a restare
nell’incarico per cinque anni, con potere anche di arbitrato tra le parti; e
con ogni fascicolo trattato destinato a concludersi entro un anno
inderogabilmente anche tramite ritmi serrati di udienze.
In questo modo
anche la Giurisdizione togata civile incontrerebbe senza arretrato il nuovo
Codice; e potrebbe assolvere anch’essa al vincolo
recatovi di non impiegare oltre due
anni per una sentenza civile sottoposta.
Quanto sopra come linee di
tendenza legislativa. Lasciando all’attuazione tutto lo spazio per motivati e
articolati professionali migliori apporti.
All’interno del percorso di riforma
previsto potrebbe
trovare utile ragione di approfondimento
ai fini di scelta o meno attuativa eventuale - indubbiamente con non
pochi pregi e vantaggi - l’inserimento sperimentale di una NUOVA figura
giurisdizionale di base territoriale. Con dimensione di competenza
appunto territoriale Comunale. Che assorbirebbe in sé anche presenza e ruolo oggi del
Giudice di Pace. IL GIUDICE MONOCRATICO ELETTIVO TERRITORIALE.
Ad Esso, collocato esterno alla carriera del togato,
ma con stesse quarantigie ed organi di rappresentanza e discliplinari,
potrebbero competere solo soggetti con laurea in Legge ed abilitazione già
acquisita all’esercizio dell’Avvocatura. Con possibilità di cumulare non più di
due mandati elettivi. Eletto a suffragio generale in concomitanza con
l’elezione comunale, e in liste non partitiche e di almeno due concorrenti
elettorali.
Non avrebbe tuttavia poteri investigativi propri, né di attivazione
preventiva di PS; ma valuterebbe solo quanto
sottopostogli per fatti già contestati giudiziari, ed esclusi dalla pena
afflittiva nel Codice riformato.
Competerebbero a questi tutte le cause giudiziali,
ma limitatamente a reati che appunto non prevedano pena fino alla carcerazione;
ma solo pene accessorie e/o di servizi di utilità sociale.
Giudicherebbe entro non oltre un mese dalla
contestazione; a volte anche per direttissima.
Le sue udienze sarebbero sempre pubbliche.
Con appello eventuale, a impulso del solo
condannato, alla Corte di Appello territoriale di riferimento. Il cui
Presidente sarebbe anche superiore diretto in organizzazione e valutazione,
professionale e disciplinare del Giudice Monocratico territoriale.
Rimanendo
l’area punibile sino alla detenzione, e l’indagine preventiva in ogni caso, di
competenza esclusiva del Giudice togato.
UNA CONSIDERAZIONE A PARTE PARE MERITARE LA
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.
Nata certamente come intenzione
di migliori tutele, si è tuttavia rivelata, nei fatti, eccesso di paralisi ad ogni decisione esecutiva
pubblica. Periferica e Centrale
La presa d’atto di un errore intervenuto nella organizzazione attuativa a
livello Statale e delle Autonomie pare
rendere pertanto urgente la necessità di una correzione sostanziale.
-
Quale può essere la semplice soppressione di una tale
Funzione; o la sua trasformazione da giudicante, in consultiva preventiva a
livello territoriale regionale. Correzione da attuarsi entro i
primi tre mesi per delega legislativa attribuita dal Parlamento al Governo
già in fase di conferimento della Fiducia.
La ragione di una simile urgenza appare
piuttosto evidente.
La capacità
di efficace attuazione dell’intero programma di rilancio anche economico della
nazione parte dalla riconciliazione fiscale sopra le retribuzioni e i costi
aziendali; e dal contemporaneo immediato recupero della capacità attuativa più
tempestiva ed efficace della pubblica amministrazione ad ogni suo livello.
Occorre pertanto una
amministrazione pubblica tornata subito pienamente motivata,
totalmente responsabile, efficace, tempestiva, per poter realizzare tutti gli
obiettivi.
All’attuale competenza TAR una alternativa di funzione efficace
potrebbe essere:
Il Governo trasmette suoi atti amministrativi alla Corte dei Conti
per preventiva ratifica formale prima che abbiano forma esecutiva?
Le Autonomie Locali trovano analoga identica competenza e procedura
negli ex TAR territoriali divenuti la propria Corte dei Conti equivalente.
Altrimenti la scelta al riguardo
rimarrebbe, nella fase di delega, la soppressione della Funzione. Con la riattribuzione dei suoi interi organici
alla Magistratura ordinaria.
I ricorsi eventuali di cittadini vistisi comunque insoddisfatti delle
scelte amministrative poste in attuazione?
Agli stessi plenum delle Assemblee elettive che
hanno emesso le decisioni contestate.
Ed in seconda battuta, al Consiglio di Stato per tutti;
ma senza nessun beneficio di interruzione di effetti operativi intanto in
corso. Con sanzioni di spese da incauta lite a chi vi ricorra senza emersa
visibile ragione. Ma con diritto al danno se prevalga il ricorrente.
Con questo nuovo impianto appare
conseguibile grande rinnovata efficacia ad una ragionata spinta attuativa del
fare delle pubbliche funzioni.
Nessun commento:
Posta un commento