giovedì 3 ottobre 2013

Giustizia e Sanzione


SI PUO' FARE

mentre il Sistema si consolida, proseguiamo a osservare dei possibili punti di programma che sarebbero realizzabili immediatamente: GIUSTIZIA E SANZIONE


La Giustizia è da tempo stata fatta oggetto di un interminabile dibattito su cosa la renda più efficace e giusta. Essendo pacifico che non vi è Stato democratico senza una GIUSTIZIA ragionevolmente giusta e prevedibile.
Il dibattito non ha prodotto molto, in effetti.


Ad un Progetto Riformatore interessa soprattutto, anche in questo caso, come PUO” MEGLIO FUNZIONARE.

La prima cura risolutiva mostra di risultare intanto nella radicale DEPENALIZZAZIONE.
Lasciando penale solo quanto meriti la grave sanzione che preveda sino al carcere come unica riparazione personale possibile.


Al riguardo, il Programma di Riforme accanto alla massiccia delegiferazione penale, attiverebbero contemporaneamente ampie aree di sanzioni alternative al carcere, e discrezionali del Giudice, Da comminare in tempi celerissimi. Per direttissima divenuta usuale, si direbbe.
Senza facoltà di Appello, sotto una prestabilita soglia di sanzione penale non afflittiva.

Comunque con la sanzione della detenzione - ristretta a soli precisi limitati casi anche prima del processo - riservata ad altrettanto specifici ridotti gravi delitti.

PROCESSO EVENTUALE DA INCARDINARSI INDIFFERIBILMENTE ENTRO L’ANNO DALLA CONTESTAZIONE DEL POSSIBILE REATO PENALE.



Scomparsa quindi, in pratica, della detenzione carceraria preventiva. Per venire riservata ai pochi casi in cui si tema reiterazione grave contro le persone e la personalità giuridica e Fiscale dello Stato (l’Associazione a delinquere di tipo Mafioso viene intesa tale). E in tutti i reati di violenza sessuale e di violenza sessuale e fisica grave sui minori.
Negli altri casi, solo dal processo dovrebbe derivare la personale detenzione.

Quanto al potenziale pericolo di fuga, che potrebbe anche prodursi in tutti i prevalenti casi penali ma che non prevedano più la facoltà di carcerazione preventiva individuale, dovrebbe ricevere una forte dissuasione d’attuazione nella idonea cauzioni relativa, a discrezione del Giudice.

Quanto invece ai Testimoni eventuali, nei loro confronti si ripristinerebbe appieno il dovere di rendere testimonianza propria veritiera in fase di indagini e sia alla Corte su quanto ad essi noto sopra i fatti. Tornando ad incorrere, nei casi di mendacio volontario conclamato, nella sanzione di autonomo procedimento per direttissima, e nei loro confronti, per intralcio alla Corte ed alla Giustizia.

Le Sedi di Tribunale vengono a coincidere con i capoluoghi di Provincia. Prevedendosi accorpamento su di essi di ogni altra dislocazione attuale diversa.

IL PROCESSO PENALE, quando ricorra,  ristretto a DUE GRADI,
Giudizio ed Appello.

E con il terzo grado, di  Cassazione, riservato esclusivamente a eventuali ricorsi rilevanti di procedura omessa o erronea. Mai di merito entro il giudizio già effettuato nei due gradi precedenti. Con la Cassazione competente pertanto  sopra procedure e norme perimetrate all’interno della Legislazione nazionale così come esistente; ma incompetente nel merito sopra le valutazioni e sentenze processuali.

I MAGISTRATI vengono sollevati da qualsiasi ruolo diverso che non sia Giurisdizione; anche entro tutte le Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.
Le quali ultime ne dovranno pertanto fare a meno; siano anche consulenze o arbitrati. Così come i privati. Con rientro in Ruolo anche di tutti quelli al momento distaccati o comunque diversamente impegnati dalla Funzione propria esclusiva di Giurisdizione diretta.


Il PROCESSO stesso, nel suo intero iter sino al giudicato di primo Grado, vincolato ad aver fine entro un anno dal suo inizio; un anno ancora per il secondo grado eventuale
Così da avere un iter complessivo biennale per i due gradi eventuali di Giudizio;  pena la sua decadenza, con possibile addebito eventuale alla Gestione di giustizia competente.

Nel corso del suo iter processuale avviato, di conseguenza, non interverranno più interruzioni dei termini previsti. Mentre le Parti saranno tenute alla calendarizzazioni di udienza come disposte autonomamente delle Corti in forma vincolante.

Pertanto ogni Corte si vedrà caricata in contemporanea di quanto Essa possa evadere ragionevolmente nella nuova progressione parallela di giudizio. Altrettanto si proporrà anche ai Patrocini Legali. I quali si troveranno a poter accogliere quanto riterranno di poter seguire con tempistiche ravvicinate.

L’azione penale investigativa è ricondotta agli Uffici in quanto tali quale unico interlocutore esterno.

Riassorbendo ad ogni effetto per l’esterno, in questa unica figura funzionale, anche il magistrato dedicato. Indagini o provvedimenti che il caso richiede non saranno pertanto più nominativamente attribuibili ad un singolo magistrato. Ma sempre ed esclusivamente ad un Ufficio Giudiziario. Con divieto alla Giurisdizione di partecipare a qualsiasi dibattito pubblico su fatti investigati in corso o comunque processuali prima di una sentenza. In particolar modo per chi operi in forma diretta sopra di essi. Vigendo per il magistrato il riserbo d’ufficio con l’esterno su qualunque aspetto al proprio esame. Pena la conseguente perdita anche  della Titolarità sulla competenza tramite altrui facoltà di richiesta o anche dall’interno della Giurisdizione.


Facoltà di ricorso presso la Corte Costituzionale previsto attivabile solo da parte del Distretto Giudiziario come tale, inteso nel suo Presidente; e non del singolo componente la Giurisdizione.
Al quale singolo componente rimane tuttavia la facoltà propria personale di attivare il Distretto sulla emersa evenienza del ricorso prospettato.

Quanto all’Ordinamento Giudiziario: confermato nelle attuali previsioni della Costituzione.
Mentre viene previsto:

-       Divieto d’incarichi pubblici retribuiti, almeno per cinque anni dopo il pensionamento, nella stessa sede Regionale ultima di giurisdizione;
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-       Divieto di eleggibilità, almeno per cinque anni, nella sede ultima di Giurisdizione; incompatibilità permanente elettiva della Giurisdizione durante la permanenza in ruolo;

Il tutto entro un triennio di sperimentazione; da ricondurre al Parlamento ed agli Organi di Autogoverno. Nella collaborazione.

Le Camere elettive, subito dopo il proprio di insediamento, insediano una loro Commissione congiunta e ristretta, con compito di affiancare l’Esecutivo nella Delega, a tal fine conferitagli, di Riforma del Codice Civile e Penale vigente nazionale.

La delega si eserciterà tramite Commissione allargata a competenze giurisdizionali e di avvocatura. Entro un anno l’Esecutivo dovrà presentare alle Assemblee elettive il risultato normativo dei lavori. Ogni Camera ratificherà a livello assembleare, entro sei mesi dal ricevimento, i nuovi codici e procedure risultate predisposte. Quanto all’Esecutivo, nel corso della predisposizione di Riforma, ogni tre mesi, riferirà alle Camere sull’avanzamento dei lavori e riceverà indirizzi ed eventuali suggerimenti.

Nella attesa della adozione dei nuovi Codici, la Autonomia della Magistratura predisporrà, in sintonia col ministero competente, l’individuazione della riorganizzazione interna funzionale degli Uffici ai nuovi obiettivi giurisdizionali e di attrezzature e di risorse connesse.
In modo tale che le strutture operative giudiziarie siano già da subito idonee ad entrare efficacemente in sintonia con i nuovi ritmi e competenze di giurisdizione legiferati.

Il Codice riformato dovrà anche prevedere:

-    Nei confronti di reati che prevedano la punibilità sino alla detenzione individuale, non produrrà alcun effetto sulla punibilità di eventuali rei la rispettiva condizione di presunta incapacità di intendere o di età minore. Incidendo tali eventuali condizioni personali solo sulla diversità di sedi non carcerarie, ma ugualmente restrittive, dove scontare l’intera condanna comminata.


Ad entrata in vigore dei nuovi Codici, saranno molte le vertenze di giustizia che incontreranno decadenza o non punibilità a seguito del mutare di varie norme legislative e procedure. Alla sua entrata in vigore, le Camere prevederanno pertanto indulto ampio, per gli aspetti altrimenti destinati comunque a decadenza penale.

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Nel nuovo codice penale dovrebbero avere posto anche un complessivo, conseguente, riordino dei benefici di Prescrizione eventuale.
Previsti in modo da non neutralizzare mai il biennio di dibattimenti giudicanti avviati. Prevedendovisi anzi un ragionevole sconto di pena al potenziale reo che rinunci esso stesso all’iter del dibattimento avendone ravvisato motivo. I ricorsi presso gradi  d giudizio diversi dal dibattimento, interromperanno la prescrizione eventuale sino al deposito dell’esito richiesto.
QUANTO AL CIVILE, l’entrata in vigore di nuovi codici relativi produrrebbe sicuramente altrettanta decadenza di procedimenti oggi pendenti. Dal momento però che il Civile tutela interessi anche risarcitori di Terzi, tutto il suo arretrato passerebbe a Sezione Stralcio di magistrati civili onorari. Destinati a restare nell’incarico per cinque anni, con potere anche di arbitrato tra le parti; e con ogni fascicolo trattato destinato a concludersi entro un anno inderogabilmente anche tramite ritmi serrati di udienze.

In questo modo anche la Giurisdizione togata civile incontrerebbe senza arretrato il nuovo Codice; e potrebbe assolvere anch’essa al vincolo recatovi di non impiegare oltre due anni per una sentenza civile sottoposta.


Quanto sopra come linee di tendenza legislativa. Lasciando all’attuazione tutto lo spazio per motivati e articolati professionali migliori apporti.

All’interno del percorso di riforma previsto potrebbe trovare utile ragione di approfondimento  ai fini di scelta o meno attuativa eventuale - indubbiamente con non pochi pregi e vantaggi - l’inserimento sperimentale di una NUOVA figura giurisdizionale di base territoriale. Con dimensione di competenza appunto territoriale Comunale. Che assorbirebbe in sé anche presenza e ruolo oggi del Giudice di Pace. IL GIUDICE MONOCRATICO ELETTIVO TERRITORIALE.

Ad Esso, collocato esterno alla carriera del togato, ma con stesse quarantigie ed organi di rappresentanza e discliplinari, potrebbero competere solo soggetti con laurea in Legge ed abilitazione già acquisita all’esercizio dell’Avvocatura. Con possibilità di cumulare non più di due mandati elettivi. Eletto a suffragio generale in concomitanza con l’elezione comunale, e in liste non partitiche e di almeno due concorrenti elettorali.
Non avrebbe tuttavia poteri investigativi propri, né di attivazione preventiva di PS; ma valuterebbe solo quanto sottopostogli per fatti già contestati giudiziari, ed esclusi dalla pena afflittiva nel Codice riformato.
Competerebbero a questi tutte le cause giudiziali, ma limitatamente a reati che appunto non prevedano pena fino alla carcerazione; ma solo pene accessorie e/o di servizi di utilità sociale.
Giudicherebbe entro non oltre un mese dalla contestazione; a volte anche per direttissima.  Le sue udienze sarebbero sempre pubbliche.
Con appello eventuale, a impulso del solo condannato, alla Corte di Appello territoriale di riferimento. Il cui Presidente sarebbe anche superiore diretto in organizzazione e valutazione, professionale e disciplinare del Giudice Monocratico territoriale.
Rimanendo l’area punibile sino alla detenzione, e l’indagine preventiva in ogni caso, di competenza esclusiva del Giudice togato.





UNA CONSIDERAZIONE A PARTE PARE MERITARE LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.

Nata certamente come intenzione di migliori tutele, si è tuttavia rivelata, nei fatti, eccesso di paralisi ad ogni decisione esecutiva pubblica. Periferica e Centrale
La presa d’atto di un errore intervenuto nella organizzazione attuativa a livello Statale e delle Autonomie pare rendere pertanto urgente la necessità di una correzione sostanziale.
-       Quale può essere la semplice soppressione di una tale Funzione; o la sua trasformazione da giudicante, in consultiva preventiva a livello territoriale regionale. Correzione da attuarsi entro i primi tre mesi per delega legislativa attribuita dal Parlamento al Governo già in fase di conferimento della Fiducia.

La ragione di una simile urgenza appare piuttosto evidente.

La  capacità di efficace attuazione dell’intero programma di rilancio anche economico della nazione parte dalla riconciliazione fiscale sopra le retribuzioni e i costi aziendali; e dal contemporaneo immediato recupero della capacità attuativa più tempestiva ed efficace della pubblica amministrazione ad ogni suo livello.
Occorre pertanto una amministrazione pubblica tornata subito pienamente motivata, totalmente responsabile, efficace, tempestiva, per poter realizzare tutti gli obiettivi.


All’attuale competenza TAR una alternativa di funzione efficace potrebbe essere:  
Il Governo trasmette  suoi atti amministrativi alla Corte dei Conti per preventiva ratifica formale prima che abbiano forma esecutiva?
Le Autonomie Locali trovano analoga identica competenza e procedura negli ex TAR territoriali divenuti la propria Corte dei Conti equivalente.

Altrimenti la scelta al riguardo rimarrebbe, nella fase di delega, la soppressione della Funzione. Con la riattribuzione dei suoi interi organici alla Magistratura ordinaria.

I ricorsi eventuali di cittadini vistisi comunque insoddisfatti delle scelte amministrative poste in attuazione?
Agli stessi plenum delle Assemblee elettive che hanno emesso le decisioni contestate.
Ed in seconda battuta, al Consiglio di Stato per tutti; ma senza nessun beneficio di interruzione di effetti operativi intanto in corso. Con sanzioni di spese da incauta lite a chi vi ricorra senza emersa visibile ragione. Ma con diritto al danno se prevalga il ricorrente.

Con questo nuovo impianto appare conseguibile grande rinnovata efficacia ad una ragionata spinta attuativa del fare delle pubbliche funzioni. 

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