SI PUO' FARE
Programma alternativo di governo ombra virtuale:
Stato sociale di sostegno alla disoccupazione
Le parti sociali, assistite dal ministero
competente, aggregherebbero entro il primo anno una riforma complessiva
dell’intero settore.
Il programma di riforma v’inserisce per parte
propria la scelta del taglio di ogni legame potenziale tra rendita, aziendale e
personale, e disoccupazione.
Conseguentemente:
-
La riassunzione di
disoccupati o cassaintegrati non accorda alcun beneficio connesso sopra il loro
costo del lavoro.
- Entro la complessiva rimodulazione dei sostegni sociali
adottata tra loro dalle Parti sociali, parrebbe pertanto utile anche
prevedersi:
- il
licenziamento determina un sostegno a “prescindere” all’interessato; di importo prefissato e con erogazioni relative
temporizzate entro sei mesi; dovute esclusivamente alla condizione di perdita
personale di lavoro.
Inizialmente di 6 mesi, detto appunto “assegno di
reinserimento”; eventuali proroghe come
da legislazione relativa.
- Chi perde la propria condizione di occupato verrà affiancato stabilmente nella ricerca di Lavoro sino a quando non si sarà ricollocato occupato.
L'ENTE che eroga i sostegni di disoccupazione disporrà di una propria Sezione che opererà attivamente assieme agli Uffici della Occupazione per favorire la ricollocazione al Lavoro più tempestiva possibile degli stessi assistiti.
- Quanto
a sussidi ulteriori alla disoccupazione, e previsti successivi al sostegno
forfettario iniziale, essi si
interrompono nel caso l’interessato rifiuti offerte di lavoro intanto
sopravvenute anche da aziende diverse; se offerte pari o assimilabili per ruoli e retribuzioni alle condizioni
precedenti.
Lo stesso soggetto interessato in tal caso perde per
un anno successivo il diritto anche al proprio inserimento in elenchi in
disoccupazione; ed ai relativi benefici anche economici previsti per quelle
condizioni.
Inoltre:
- Coloro i quali beneficino del sostegno
di disoccupazione o di cassa integrazione accettano in contemporanea al
beneficio sociale, e per la stessa durata - pena decadenza dal
beneficio monetario
- OBBLIGAZIONE PERSONALE VINCOLANTE di destinare cinque proprie ore al giorno / 5 giorni feriali a lavoro socialmente utile e programmato tale presso l’Amministrazione Comunale di residenza. Senza che ciò comporti diritto ad altre retribuzioni accessorie.
Prestazioni di pubblica utilità che nella loro
individuazione potranno prescindere da livelli o ruoli già dell’occupazione
precedente. Purché salvaguardino, obbligatoriamente, la sicurezza e la dignità personale a chi le
presti.
Alle Amministrazioni pubbliche è fatto divieto di legge, e per un anno successivo
alla scadenza della collaborazione così intervenuta, di trattenere o immettere a qualsiasi titolo o veste nel proprio Organico tali operatori
temporanei straordinari utilizzati in sussidio di disoccupazione.
Questa attività volontaria transitoria, entro lo
stesso arco temporale complessivo delle 5 ore giorno, sarà mixata dalla
Autonomia attivatrice, d’intesa con la propria Regione concorrente, con
partecipazioni obbligatorie degli interessati
a Corsi
di approfondimento professionali ( a scelta tra quelli proposti e includenti anche
opzioni individuali di lingua straniera ed informatica).
Al termine il
partecipante riceverà attestato di idoneità alla materia del Corso. Lo
stesso costituirà titolo di diploma professionale FORMALE di ulteriore
specializzazione personale. Nel caso sia completato nel suo ciclo preventivato.
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