mercoledì 8 gennaio 2014

la Giurisdizione e per essa la Magistratura


SI PUO' FARE

punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

LA GIURISDIZIONE  PER ESSA LA MAGISTRATURA


Ci siamo concessi anche per questa serie di post la pausa delle recenti Festività appena trascorse.
Adesso riprende la serie di SI PUO' Fare. 
Non solo e non tanto per poter assieme osservare che un Programma effettivamente alternativo agli attuali esiste. Ma anche per poter assieme osservare che la sua attuazione NON richiede affatto sacrifici e stravolgimenti epocali.  
Al contrario, per poter assieme osservare, come il cambiare radicalmente e subito dall'iniquo presente appare estremamente anche a suo modo semplice e lineare; unica condizione a poterlo fare risulta infatti la VOLONTA' COESA di volerlo fare. Di noi tutti italiani ed italiane
La rendita parassita che ci tiene tutti ancora nelle proprie mani, e che per ora controlla governi e istituzioni a suo solo beneficio, ha infatti un unico avversario che la può neutralizzare e spodestare: la VOLONTA' POSITIVA di noi italiane ed italiane. 
Dunque:     
SI PUO' FARE:

LA GIURISDIZIONE  PER ESSA LA MAGISTRATURA, viene abitualmente definita un Autonomo Potere costituzionale.

La Giurisdizione risulta in effetti un Ordine all’interno della Costituzione italiana vigente. La quale infatti raccoglie tutte le previsioni al suo riguardo sotto: <<Ordinamento Giurisdizionale >>. Anche se Ordinamento del tutto speciale. Al quale viene infatti attribuita Autonoma funzione indipendente.

In realtà, entro la Costituzione oggi vigente la Giurisdizione si rivela esservi posta alquanto saldamente interferita da altri Poteri Costituzionali. Sino alla sostanziale subordinazione della sua effettiva Autonomia. Se altri Poteri costituzionali vogliano esercitarla tale una propria incisiva capacità di interferenza potenziale posseduta.


Traendone conseguenza di quanto sopra emerso, il progetto di Riforma Costituzionale si estende ora necessariamente anche alla Giurisdizione.

Pertanto:

Il programma virtuale, riguardo alla GIURISDIZIONE ed alla sua autonoma Organizzazione Indipendente prevede:


-       I componenti del CSM divengono tutti elettivi diretti dall’interno della Giurisdizione;

-       Il vice presidente del CSM diviene designazione esclusiva propria dello stesso plenum del CSM:

-       Il Governo perde il potere proprio, esercitato ora tramite il Ministro di Giustizia, del gradimento – nulla osta – necessario alla designazione di singoli Magistrati nelle loro Funzioni Dirigenti; nomine che pertanto tornano nella piena disponibilità  esclusiva dell’autogoverno del  CSM. Sopra le quali il Governo prende solo atto.


In questo modo risultano venire rimosse alla radice le vere ragioni costituzionali che hanno determinato sino ad ora pesanti quanto indebite potenziali interferenze di altri Poteri anche entro l’Autonomia costituzionale effettiva della Giurisdizione.


Quanto al ruolo e Funzione del  Magistrato Pubblico ministero ha giocato molto in senso negativo l’essere stato esso proiettato ormai da tempo al centro del proscenio. Ma non dalla Costituzione vigente. Quanto dalla mancata riforma del Codice penale.


-       Pertanto, per il Programma di riforme, il Pubblico Ministero rimane nella configurazione e collocazione che gli assegna già la attuale Costituzione: Magistrato come gli altri Magistrati.
-        
il Programma di Riforme ritiene infatti che:

La Giurisdizione debba rimanere, ed anche ben saldamente, Terza.

Dunque, potere riconosciuto ovunque al voto elettorale, sanzione alle leggi che esso elettore dispone attraverso il Parlamento, attribuita ad un Potere Terzo e realmente Indipendente: LA GIURISDIZIONE.


Quanto al PARLAMENTO  in questo contesto di riaffermata Autonomia Costituzionale della Giurisdizione resa ora piena ed effettiva - in luogo del proprio precedente potere direttamente interferente ora cessato - diviene adesso  in grado e in via di principio potenziale:

-          Facoltà del Parlamento e a maggioranza, di poter sollevare conflitto presso la Corte Costituzionale  sopra eventuali contrasti di competenza o di funzione ravvisati tali tra Potere Legislativo e Potere della Giurisdizione;

-          Il Parlamento acquisisce facoltà di una propria sessione annuale sulla attività operativa della Giurisdizione nel suo complesso; non di singoli Magistrati.
Con capacità di messaggio conseguente  al CSM in via ordinaria; ma anche al Ministro di Giustizia ove ravvisi aspetti eventuali di sua competenza.
Il Parlamento nella stessa occasione, essendo l’unico Potere Costituzionale con facoltà di Legislazione attiva all’interno della Costituzione – peraltro adesso facoltà condivisa assieme al Referendum propositivo diretto – può emanare sue Leggi cornici esplicative di riferimento nel caso valuti non recepite in attuazione dalla Giurisdizione, in tutto od in parte, Legislazione preesistente.

-          Il Parlamento non dispone tuttavia della Facoltà propria di stabilire Esso anno per anno  la casisitica penale da doversi perseguire.
Rimanendo immutata all’interno del Programma di Riforma la previsione costituzionale di OBBLIGATORIETA’ dell’azione penale.

-          Facoltà del ministro di Giustizia, in seguito a propria attivazione ispettiva su specifici Uffici della Giurisdizione, di richiedere al CSM azione disciplinare motivata conseguente;
ma all’interno della quarantigia ora prevista per la Giurisdizione e simmetrica a quanto già riconosciuto al Parlamento: che solo l’Organo di Autogoverno della Giurisdizione stessa possa valutare se si debba accogliere; o non accogliere l’iniziativa verso propri rappresentati dotati di autonome funzioni indipendenti.

-          Il ministro competente acquisisce facoltà propria di prevedere, in concerto     col CSM, l’Organizzazione operativa nei vari livelli di giurisdizione.
Ed altrettanto acquisisce facoltà propria, in concerto anche qui necessario con il CSM, di  predeterminare sopra tutti i distretti e livelli operativi della Giurisdizione i parametri    omogenei costi-benefici di Funzione. Criteri nazionali posti a riferimento del diritto individuale al riconoscimento di incremento così prestabilito sopra lo stipendio, in base al monitoraggio del risultato standard prefissato e conseguito di Settore;

In questo assetto di ridefinizione non interferente di Poteri costituzionali  :

- la PRESIDENZA del CSM nella Costituzione viene riconfermata affidata al Presidente della Repubblica anche dal Progetto di Riforma.

La Presidenza della Repubblica così ridefinita, e quale confermata suo presidente di Autogoverno nel CSM, porta ora a condividerne dalla Giurisdizione ancora di più anche la rappresentanza simbolica della Unità nazionale e della stessa Legalità entro la Costituzione. Come le attribuisce anche ad Essa già tutto il resto rimasto infatti coerente della Costituzione in vigore.

Pare pertanto che, da questa sua prevista diversa conformazione, l’insieme possa risultare meglio idoneo ad un efficace equilibrio tra Autonomi Indipendenti ruoli Costituzionali. E alla contemporanea Indipendenza piena effettiva del Potere della Giurisdizione entro la propria autonoma attività costituzionale.








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