venerdì 17 gennaio 2014

Corte Costituzionale


SI PUO' FARE
punti di programma alternativo di un governo ombra virtuale

CORTE COSTITUZIONALE



Perché anche la Alta Corte, appunto Costituzionale?

Per la semplice ragione che i Costituenti sono risultati capaci, efficienti e ovunque coerenti a quella che è risultata una Loro scelta comportamentale iniziale. La tendenza alla reciproca garanzia, con la consociazione resavi necessaria alla gestione dei Poteri costituzionali. L’Alta Corte, infatti, non ne risulta essere stata affatto esclusa nella conformazione e negli effetti.


Viene pertanto previsto al riguardo di procedere alla modifica costituzionale nella parte in cui oggi attribuisce al Parlamento ed alla Giurisdizione il Potere di  elezione di Giudici Costituzionali.
Proposta relativa che il Programma di Riforme condivise fa pertanto propria.


Prevedendo di modificare come segue la competenza di nomina:

- L’intero Potere di designazione dei Giudici Costituzionali  viene attribuito al solo PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Il quale Presidente della Repubblica, fuoriuscito con la Riforma prevista al suo riguardo da un proprio diretto  Potere precedentemente pluri interferente operativo, e con una durata nella carica MAI possibile ora superiore ad otto anni complessivi massimi (intesi equivalenti a due mandati massimi di quattro anni ciascuno), mostra di avere adesso ancora più in sé le caratteristiche di Terzietà e sensibilità nei confronti dell’intera società italiana del momento.  

Pare dunque la sede migliore per riunire sopra la sua già Alta Funzione, Unificante l’intera nazione, anche la Facoltà di designazione propria complessiva ed esclusiva dei Giudici Costituzionali venuti a scadenza durante il suo settennato.  Più o meno quel che avviene adesso anche negli Stati Uniti.
La naturale gradualità di scadenza dei medesimi Giudici, contemperata assieme con l’avvicendarsi di diverse figure alla Presidenza della Repubblica, otterrebbe anche che la Corte non sarebbe comunque  mai nella sua intera composizione esclusiva espressione delle sensibilità di un solo Presidente della Repubblica. Garantendosi dunque anche da tale via una concreta molteplicità di apporti della Società italiana alla Dottrina della Corte.
           


L’intervento ipotizzato sopra la Costituzione vigente prevede tuttavia anche l’esplicitazione di aspetti già prima risultati sottointesi; ed ora collocativi espressi in Articoli costituzionali  relativi.

-  La legislazione attiva, vincolante sia la intera Giurisdizione che la nazione tutta entro il suo territorio, proviene esclusivamente dal Parlamento. O dal suffragio popolare di consultazione diretta.
In tale ambito pertanto anche la Corte Costituzionale può innovare la Legislazione nazionale  vigente esclusivamente tramite ABROGAZIONE; intesa sia di intere Leggi come di loro parti indifferentemente, a suo esclusivo motivato giudizio.


Si prevede inoltre sostituzione dell’art. 136 relativo agli effetti delle sentenze della Corte:

-  Quando la Corte dichiara la illegittimità di intere leggi, od anche solo di parte di esse, il Parlamento dal giorno di pubblicazione della decisione dispone a tale riguardo ed in alternativa:

- di mesi sei successivi alla sentenza della Corte, prima che la medesima Legge  od una sua parte decada; entro questo termine di tempo il Parlamento, a propria esclusiva facoltà, può lasciare decadere. Od in alternativa, legiferare al riguardo in accoglienza alla pronuncia come emersa.

- Il Parlamento, tuttavia, dispone anche della sua autonoma facoltà di rilegiferare a maggioranza semplice nella medesima forma di quella risultata abrogata dalla Corte; in tal caso la riconferma legislativa parlamentare viene automaticamente a coincidere con l’Indizione di Referendum confermativo elettorale a suffragio diretto, prima del suo rientro eventuale in vigore. (referendum peraltro anche questo sempre da abbinare ad altre consultazioni elettorali già previste).
In conseguenza, se il referendum conferma, ne consegue una Legge con dignità di integrazione costituzionale e non più emendabile in quanto tale dalla Corte stessa. Altrimenti, la legge riproposta decade.


Le relative perimetrazioni che sono state previste al potere altrimenti insindacato della Corte Costituzionale, ed entro le quali si possa sempre in via potenziale acquisire diretto parere eventuale elettorale anche sopra le sue abrogazioni, mantengono al voto elettorale - da cui peraltro promana anche l’adozione della Costituzione stessa - l’ultima parola.

Ed è quel che conta per avere un assetto complessivo costituzionale che tenga sempre al suo centro ed a riferimento decisivo l’elettore.
Ottenendosi già in tal modo l’esclusione dal rischio anche solo potenziale di una prevalente Terza Camera non elettiva.


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Quanto alle previste complessive modificazioni risultano tutte finalizzate alla tendenza della migliore efficienza operativa dello Stato democratico attuale nei singoli Poteri e Ordini costituzionali, entro l’alternanza elettorale resa naturale. Senza indebolirne i Controlli su di essi.
Con la restituzione piena di scelta e di controllo permanente agli elettori contribuenti.
E per essi, al PARLAMENTO.
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DA QUEL CHE PRECEDE E SI DEVE OSSERVARE, IL PROGRAMMA DI RIFORME CONDIVISE RITIENE DI VENIRE INTANTO SOLLECITATO A UNA ACCESSORIA RETTIFICA COSTITUZIONALE DI SCRUPOLO:


Chiudere un varco potenziale contro la nazione che viene preteso oggi consentito dalla vigente Costituzione.

Pertanto viene previsto di integrare l’articolo 10 della vigente Costituzione da quel che oggi prevede.


Art. 10  vigente : L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali:

INTEGAZIONE PREVISTA:


L’ordinamento giuridico italiano unico ad avere valore di Legge entro la nazione è potestà esclusiva del Parlamento o di Referendum popolare diretto. Esso ordinamento può accogliere al proprio interno, con analogo valore di legge, norme o regole di provenienza da accordi o trattati internazionali o Comunitari; ma esclusivamente dopo voto confermativo popolare a suffragio universale. In quanto privi di effetti automatici di prevalenza sull’ordinamento giuridico e/o costituzionale della Repubblica italiana.





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