domenica 8 dicembre 2013

Sulla Costituzione


SI PUO' FARE
punti di programma di un governo ombra virtuale

COSTITUZIONE 
assetti attuali e aspetti di riforma funzionali tra Poteri




Dentro un giudizio d’insieme che si conferma peraltro largamente positivo sulle previsioni che essa reca, rimangono tuttavia alcuni aspetti di efficacia operativa divenuti opportuni da valutare anche nella Costituzione italiana.

Riguardano alcune articolazioni costituzionali di Poteri che essa prevede.

Che poi è il vero aspetto sul quale la Costituzione italiana vigente mostra di avere qualche bisogno di assestamento alle mutate condizioni esterne ed interne. Per la ragione che proprio questi stessi aspetti sono ormai emersi di grande importanza a livello della capacità del fare operativo nazionale. Tanto da non poter più venire ulteriormente ignorati e rinviati dall’intervenirvi.

Si rende allora necessario intervenirvi rapidamente ed in contemporanea già  all’inizio di attuazione del Programma.
Per conseguire strumenti condivisi e permanenti di una efficace e più responsabilizzata conduzione della nazione italiana. Quindi l’intenzione diviene, non scelte di parte in nessun  modo, ma per una nazione intera. Anche nel tempo.


Al riguardo, un primo intervento appare pertanto idoneo:


-       Sfiducia costruttiva: il Governo in carica non cade se prima non si presenta in Parlamento un’altra maggioranza sostitutiva; il Governo può infatti venire sfiduciato soltanto se nello stesso momento si sia espressa in Parlamento una  maggioranza alternativa idonea e già pronta a subentrare.

E coerentemente viene anche previsto a seguire:

-       Se si viene eletti al Parlamento all’interno di una lista elettorale, abbandonarla durante la legislatura coincide con la propria decadenza da parlamentare; riconducendo automaticamente al voto suppletivo nel collegio elettorale interessato.

Dandovi la prevalenza al rispetto del volere elettorale come si  è effettivamente espresso dall’urna, nel confronto con la potenziale creatività di appartenenza una volta che si sia già entrati in Parlamento.

Per questa strada così prevista si perviene a dover constatare come due delle Istituzioni Costituzionali, nel Governo e Parlamento, già così si siano ampiamente stabilizzate.
Senza che nessun danno ne sia venuto alla democrazia effettiva.

Da questo risultato decisivo si può adesso passare ad osservare i Poteri Costituzionali nel loro funzionamento. Traendone anche da qui alcune indicazioni d’intervento necessario.

Viene previsto pertanto in sede di Riforma :

-          Il Governo è il titolare pro tempore del Potere Esecutivo costituzionale;
il Capo del Governo detiene un suo primato sui ministri in quanto ne risponde all’elettorato ed al Parlamento della azione del suo intero Ministero. Con autonoma facoltà dello stesso Capo del Governo di designare ministri e anche revocarne a suo solo giudizio ed a ratifica dovuta del Capo dello Stato; salvo unica obiezione formale di indegnità palese o di incompatibilità altrettanto palese alla legislazione ed alla Costituzione del designato.

-          Facoltà di rifiuto della firma di Leggi Parlamentari e dei provvedimenti del  Governo da parte del Capo dello Stato circoscritta alla palese oggettiva incompatibilità con la Costituzione. Il Capo dello Stato non promulgherà infatti mai una Legge che intendesse abolire ad esempio le elezioni.
Firma pertanto dovuta del Capo dello Stato ai provvedimenti legislativi e governativi, tranne le specifiche  e assai circoscritte oggettive motivazioni.
Ogni altro vaglio successivo a quello già avvenuto del Parlamento intendendosi attribuito alla  sola Corte Costituzionale.


Nella Riforma come emersa inoltre vi si prevede:

-   Attribuzione dell’incarico a formare il governo da parte del Capo dello Stato, circoscritta ai soli Parlamentari eletti tali; e, tra di loro, in via prioritaria dovuta, al Leader della lista risultata uscita dalle elezioni con maggioranza propria od al Leader di alleanze portatrici di loro maggioranze elettorali nell’insieme. In subordine al Leader del maggiore schieramento politico insediato in Parlamento  dopo le elezioni.

Tra l’altro in questa procedura trasparente se ne va anche il rituale, divenuto del tutto inutile, delle <Consultazioni >. Sostituito dalla semplice chiamata dell’unico soggetto interessato a tutti noto.

Appare infatti evidente come in tale semplice modo, di corretto automatismo nel conferimento dell’incarico, il compito di formare il Governo, nei fatti, viene assegnato dal Corpo elettorale stesso. 

Altrettanto appare evidente che, come accade in tanti altri Paesi, anche in Italia si saprebbe così già bene sin dalle elezioni chi si sia candidato alla guida del Governo. Così come chi sia stato scelto a tale compito dal voto elettorale scrutinato.


Quanto sopra previsto assieme a:

-       Soppressione della figura del Decreto Legge governativo; e soppressione della facoltà del Governo di poter porre la richiesta di fiducia sopra i lavori legislativi parlamentari.
in conseguenza il Governo opera per proposte di legge ordinaria in tutte le materie non delegategli dal Parlamento, o sue proprie di competenza.

-       Tuttavia nei casi riscontrati dal Governo di non differibile urgenza, esso può adottare il Provvedimento governativo di Urgenza Nazionale e come tale d’immediata entrata in vigore; provvedimento governativo soggetto a ratifica o rigetto parlamentare entro 60 giorni senza eccezione, altrimenti intendendosi ratificato in legge. Secondo il principio del silenzio-assenso.

In tal modo i provvedimenti con i requisiti d’urgenza, privi ora della facoltà di richiedere la fiducia da parte del Governo, non interferirebbero più con le Autonome valutazioni del Parlamento divenute del tutto libere anche sopra di essi. Mentre usufruirebbero soltanto di una corsia temporale preferenziale sopra i lavori dello stesso Parlamento. Chiamato infatti a pronunciarsi entro un termine prestabilito vincolante. 
In conseguenza il Governo perde anche la facoltà di reiterazione sopra i suoi provvedimenti legislativi d’urgenza. Dal momento che sopra di essi il Parlamento, entro 60 giorni dal ricevimento, approva o respinge comunque in ogni caso in via definitiva.

-       Scompare anche il voto di fiducia richiedibile dal Governo su ogni altro iter di legge all’esame del Parlamento.

In quanto soltanto una maggioranza parlamentare alternativa efficace, e manifestatasi preventiva già tale, potrebbe togliere la fiducia al Governo. Ogni Governo, pertanto, per tutto il tempo in cui rimane in carica possiede sempre la Fiducia parlamentare. Esso decade  infatti solo a constatazione di voto di sfiducia costruttiva alternativa parlamentare. O alla scadenza naturale elettorale.

In questo modo il Parlamento viene liberato dall’interferenza entro suoi autonomi lavori legislativi che prima poteva invece essere esercitata dal Governo tramite le richieste di fiducia.

-     Il Parlamento invece detiene per sua parte, di autonoma iniziativa delle Camere, il voto proprio di Censura motivata al Governo.
Dal valore di richiamo formale parlamentare, nell’eventuale dissenso motivato su specifici aspetti. Senza che esso determini caduta del governo quando non esponga anche una maggioranza sostitutiva parlamentare e che si dichiari tale.


Dai punti precedenti risulta emergere un Adeguamento possibile dell’ordinamento Costituzionale Italiano, pur senza stravolgere impalcatura dello stesso

- Modifiche attuate nel senso di individuare il GOVERNO quale Potere Costituzionale Esecutivo, capace di operare e realizzare il proprio programma su cui ha ottenuto il voto elettorale e la fiducia Parlamentare; pur all’interno delle garanzie e prerogative dei vari poteri di bilanciamento e controllo costituzionali peraltro anche oggi esistenti.

In tale ambito Riformato nella precisazione di rispettivi non interferenti poteri, è il Presidente del Consiglio dei Ministri a risultare effettivamente il garante dell’attuazione del proprio programma elettorale.
Egli infatti ne attribuisce delega di competenza a singoli ministri e sottosegretari scelti anche tra non parlamentari, con sottomissione a ratifica parlamentare anche delle sue designazioni ministeriali intervenute dopo l’insediamento del Governo;  ne individua numero e competenze dei singoli ministri e sottosegretari; mantiene facoltà di indirizzo unitario ed operativo degli stessi; e può modificarne funzioni e competenze. Oltre che revocare a sua sola valutazione sia ministri e sottosegretari. Quanto alle decisioni già oggi previste collegiali, rimangono tali entro il Consiglio dei Ministri.

- Dall’altro lato, le medesime circoscritte modifiche funzionali previste al livello costituzionale portano a disegnare per la PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - in una Costituzione italiana che sceglie di rimanere saldamente parlamentare - la prevalenza centrale del ruolo di simbolo e garante dell’unità nazionale e della Costituzione nel suo insieme.

Rimuovendo dall’area della Presidenza della Repubblica l’ibrido attuale di una marcata capacità propria di poter determinare o condizionare in modo sostanziale la composizione e finanche l’azione   operativa del Governo; e la stessa attività legislativa del Parlamento.

All’interno di bilanciamenti di poteri e di controlli e che oggi già prevede la Costituzione. I quali vengono ulteriormente ora rafforzati: a favore del Parlamento.


PARLAMENTO il quale adesso fa anch’esso il passo di uscire dalla precedente consociazione tendenziale obbligata al proprio interno.
Per rappresentare lealmente, pur entro sue condivise regole di funzionamento che garantiscono tutti i parlamentari senza distinzione ed entro la Costituzione, anche le stesse maggioranze che eleggono e sostengono  il Governo.

-       I Presidenti di Camera e Senato verranno pertanto eletti dalla medesima maggioranza ordinaria che esprime anche il Governo.


Comunque, per sintesi, e per chiarezza, il Programma di Riforma che intende sorgere da una ampia alleanza socio economica  culturale per lo sviluppo della nazione, e che a tal fine propone al proprio interno alcuni limitati adeguamenti funzionali costituzionali pur nella conferma dell’impianto generale della Costituzione vigente, ritiene più rispondente ad una nazione italiana condivisa e coesa

IL SISTEMA PARLAMENTARE:

- con un Esecutivo che da esso ne discenda messo in condizione di operare meglio entro propri effettivi poteri subordinati al solo Parlamento.

e

- con un Presidente della Repubblica a rappresentare  i valori costituzionali e dell’Unità per l’intera nazione, il quale pertanto perda le sue interferenze attuali operative sopra il Parlamento come sopra il Governo.

Il riferimento è a quello di sistema tedesco vigente; nel suo insieme. Sperimentato, parlamentare, federale, risultato efficace, democratico ed operativo in modi idonei anche nel tempo.


Il Progetto di Riforme condivise, il quale propone poi il suo Programma d’attuazione come sopra precede e segue, inoltre, è per sua natura < plurale >.
Un’alleanza positiva di tutti i produttori di ricchezza reale e con forza anche propria di spinta riformatrice ampia nazionale, dunque, per propria stessa natura non può che sorgere e continuare a vivere plurale anche a livello costituzionale. Per poter essere e mantenersi efficace.



IL SENATO della Repubblica

Quanto al SENATO DELLA REPUBBLICA viene previsto prodursi sulla sua composizione – per il 50% - l’effetto diretto anche  degli esiti delle elezioni per i governi delle singole Regioni.  Nelle forme in cui già avviene nella Camera parlamentare tedesca. Assume pertanto ora il proprio nome in:
SENATO FEDERALE della Repubblica.

Così da avere anche in Italia, senza altri grandi sommovimenti costituzionali relativi, la formazione di una delle due Camere ad espressione diretta anche Regionale elettorale.
Con vantaggi tra l’altro non trascurabili in sede di attuazione, e di gestione, del Federalismo solidale nazionale. Si viene infatti così a configurare naturale la Camera Parlamentare  competente su tutte le questioni Regionali in generale e  Stato/Regioni.

Su questi aspetti attinenti Stato / Autonomie il Parlamento italiano diviene in conseguenza Monocamerale quanto alle competenze.

Ora forse si può valutare ancora meglio un altro motivo perché anche a livello delle Autonomie Regionali sia opportuno che vi operi un sistema elettorale omogeneo ed uniforme a quello nazionale ed omogeneo anche tra tutte esse. Dal momento che anche le singole Regioni, pro quota e in percentuale prevista, in occasione delle loro tornate elettorali divengono livelli direttamente elettivi anche per il Parlamento Nazionale.

Il programma di Riforma, quanto al medesimo Senato reso inclusivo anche della rappresentanza diretta Regionale, inoltre prevede:

-       Il Senato Federale avrà sterilizzato, anche se solo limitatamente al voto di fiducia e di sfiducia costruttiva sopra il Governo, l’apporto dei Senatori a vita; riperimetrandolo pertanto, tale decisivo potere costituzionale parlamentare sui Governi, al solo voto di soggetti postivi al proprio interno dall’elettorato.


Il programma prevede inoltre di inserire tra gli adeguamenti Costituzionali:

-  Introduzione anche del REFERENDUM CONSULTIVO a suffragio universale entro il sistema Costituzionale nazionale.
Reso obbligatorio per l’entrata in vigore operativa di direttive o accordi Comunitari che modifichino col loro accoglimento competenze e previsioni costituzionali e legislative nazionali; pertanto equiparate a modifiche di fatto alla Costituzione italiana già previste sottomesse alla decisione popolare per poter entrare in vigore.

In questo senso anche le modifiche eventuali successive della Costituzione vengono ora sottratte alla  competenza alternativa di una maggioranza parlamentare pur ampia, idonea a renderle essa da sola esecutive.
- Per venire ora prevista sempre, senza eccezione, qualsiasi modifica costituzionale anche nel tempo, bisognosa della Referendum Confermativo elettorale per poter solo in tal modo poi entrare in vigore.


Pare si potrebbe ulteriormente aggiungere opportuno alla “ricentratura” di Poteri:


Corsia preferenziale temporizzata delle Leggi di iniziativa governativa;


-  Nomine fatte dall’Esecutivo in agenzie ed Enti pubblici primari, così come per Ministeri, senza eccezioni poste soggette a parere preventivo vincolante Parlamentare. Tramite Pubbliche Audizioni da parte della Camera dei Deputati degli interessati designati. Con competenza propria mono camerale.


-  Riordino dei tempi e dei modi di lavoro Parlamentare (lasciati tuttavia alla sua auto riforma); conquistando anche in tal modo una migliore tempistica parlamentare magari per sessioni;


-  Competenza di una sola Camera, il Senato Federale, delle intere questioni anche legislative ordinarie regionali e degli eventuali contenziosi operativi Stato Regioni nei poteri e risorse delegate;


Aggiustamenti funzionali ulteriori. Comunque risultati sufficienti ad un progetto istituzionale entro la Costituzione attuale. 

La quale rimarrebbe ancor più Parlamentare, con un Capo dello Stato garante dell’unità nazionale ed un Primo Ministro responsabile d’attuazione esecutiva. E con l’elettore elettrice ricollocatovi a soggetto centrale sopra tutte le scelte relative alla conduzione della nazione.

Costituzione vigente confermata identica all’esistente nelle sue complessive previsioni di valori, equilibri, garanzie.

Perché quella italiana, nel suo insieme, pare sia, e tuttora rimanga una “BUONA” Costituzione per una nazione che si voglia prospera e civile entro i propri condivisi democratici valori. Una volta liberata di alcune sopravvenute inadeguatezze operative oggi divenute quanto mai necessarie da rimuovere per poter condurre con efficacia una nazione che voglia tornare  a prosperare.










Nessun commento:

Posta un commento